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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19599/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01UNSY6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di messa alla prova, è inammissibile perché, rammentato che la concessione del beneficio di cui all'art. 464-quater, cod. proc. pen. implica, oltre a una valutazione positiva sulla idoneità del programma di trattamento, la previsione di una futura astensione da condotte penalmente rilevanti da parte del beneficiano ì41:ii.):ch .1' (Sez. 3, n. 23426 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], B., Rv. 283640 - 01),Vhb escluso, in maniera non implausibile sul piano logico, una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati alla luce dei precedenti penali specifici e reiterati e dall'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione discrezionale - il cui esercizio, se adeguatamente motivato, come nella specie, non è sindacabile nel giudizio di legittimità -, escluso i presupposti per la sostituzione alla luce della personalità dell'imputato, desunta sia dalknodalità del fatto sia dagli indicati precedenti penali specifici e reiterati, e considerando che, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01UNSY6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di messa alla prova, è inammissibile perché, rammentato che la concessione del beneficio di cui all'art. 464-quater, cod. proc. pen. implica, oltre a una valutazione positiva sulla idoneità del programma di trattamento, la previsione di una futura astensione da condotte penalmente rilevanti da parte del beneficiano ì41:ii.):ch .1' (Sez. 3, n. 23426 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], B., Rv. 283640 - 01),Vhb escluso, in maniera non implausibile sul piano logico, una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati alla luce dei precedenti penali specifici e reiterati e dall'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione discrezionale - il cui esercizio, se adeguatamente motivato, come nella specie, non è sindacabile nel giudizio di legittimità -, escluso i presupposti per la sostituzione alla luce della personalità dell'imputato, desunta sia dalknodalità del fatto sia dagli indicati precedenti penali specifici e reiterati, e considerando che, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggi
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