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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 37019/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari del 19 ottobre 2021, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Oristano ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due di reclusione e euro 600,00 di multa, per il reato di cui all'art. 474 c.p; Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 474 c.p., è manifestamente infondato, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità per cui non assume alcun rilievo in materia la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 5260 del 11/12/2013, Rv. 258722); rilevato che per altro il motivo è generico, per quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari del 19 ottobre 2021, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Oristano ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due di reclusione e euro 600,00 di multa, per il reato di cui all'art. 474 c.p; Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 474 c.p., è manifestamente infondato, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità per cui non assume alcun rilievo in materia la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 5260 del 11/12/2013, Rv. 258722); rilevato che per altro il motivo è generico, per quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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