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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:594
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0748_RES

Causa C‑748/23 [Gekus] ( i ) C. Limited contro M.S. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che consente di verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un giudice in servizio presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Composizione del collegio giudicante chiamato a controllare il rispetto di tali requisiti – Irregolarità delle condizioni di nomina di un membro di un tale collegio – Conseguenze da trarre da tale irregolarità – Imparzialità – Primato del diritto dell’Unione» Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Obbligo degli Stati membri di predisporre i mezzi di ricorso necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva – Questioni concernenti norme nazionali relative all’organizzazione e al funzionamento di un organo giudiziario – Inclusione (Art. 19, § 1, TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punto 27) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Norme nazionali relative alla composizione dei collegi giudicanti – Circostanze relative alla nomina di un giudice che possono, di per sé, determinare una violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Presupposto – Circostanze che implicano un’irregolarità di natura e di gravità tali da suscitare un dubbio legittimo, nei singoli, quanto all’indipendenza o all’imparzialità di tale giudice (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 28‑43, dispositivo 1) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Normativa nazionale che consente di verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un giudice in servizio presso un organo giurisdizionale – Composizione del collegio giudicante chiamato a controllare il rispetto di tali requisiti – Collegio giudicante di cui trattasi che comprende uno o più giudici che si trovano, in ragione delle condizioni della loro nomina, in una situazione identica a quella del giudice che è soggetto a tale verifica – Inammissibilità (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 45‑62, dispositivo 2) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Primato – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di disapplicare, di loro propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto – Normativa nazionale che consente di verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un giudice in servizio presso un organo giurisdizionale – Composizione del collegio giudicante chiamato a controllare il rispetto di tali requisiti – Violazione, da parte di tale collegio giudicante, del diritto a un giudice precostituito per legge – Organo giurisdizionale di cui trattasi che deve garantire che un giudice che non rispetti tali requisiti non partecipi all’esame di una simile domanda di test di indipendenza e di imparzialità – Organo giurisdizionale che deve altresì disapplicare norme nazionali che determinano la composizione di tale collegio – Ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi che deve disciplinare le modalità procedurali che consentano di garantire il rispetto, da parte del collegio giudicante investito di una simile domanda, di tali requisiti (Artt. 4, § 3, e 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 64‑72, dispositivo 3) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), la Corte precisa, in particolare, alla luce del diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, le conseguenze che l’ordinamento giuridico di uno Stato membro deve trarre dalla composizione irregolare di un collegio giudicante chiamato a conoscere di una domanda volta a verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità di un giudice.

Con sentenza pronunciata nel giugno 2021, un organo giurisdizionale polacco ha condannato M.S., cittadino irlandese, a pagare una somma di denaro alla C. Limited, una società irlandese.

M.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

Un collegio di tre giudici, comprendente il giudice JG, è stato designato per l’esame di tale ricorso.

Nutrendo dubbi sulle circostanze relative alla nomina di tale giudice, la C. Limited ha chiesto un test di indipendenza e di imparzialità nei suoi confronti, conformemente alla procedura prevista dalla legge sulla Corte suprema.

Cinque giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) sono stati estratti a sorte per formare il collegio incaricato di esaminare tale domanda, tre dei quali erano stati nominati su proposta della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la «KRS») nella sua nuova composizione, al pari del giudice nei cui confronti era rivolta la domanda di test.

Esaminando la ricevibilità di detta domanda, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), composto da un giudice monocratico che è anche il presidente di tale collegio di cinque giudici, chiede alla Corte come garantire la compatibilità del meccanismo del test di indipendenza e di imparzialità previsto dalla legge sulla Corte suprema con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Giudizio della Corte Anzitutto, per quanto riguarda il processo di nomina dei giudici, la Corte ricorda che, tenuto conto delle sue conseguenze sul funzionamento e sulla legittimità del potere giudiziario in uno Stato di diritto, un tale processo costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

Sebbene ogni errore che possa verificarsi nella procedura di nomina di un giudice non sia tale da far sorgere un dubbio sulla sua indipendenza e sulla sua imparzialità, talune carenze nel processo di nomina dei giudici possono, di per sé, indicare che i giudici di cui trattasi non soddisfano i requisiti di indipendenza e di imparzialità.

In questi ultimi casi, la parte del procedimento che solleva la questione del rispetto di tali requisiti, ad esempio chiedendo un test di indipendenza e di imparzialità di un giudice appartenente a un collegio giudicante, non può essere tenuta a fornire elementi di prova supplementari, relativi in particolare al comportamento di tale giudice dopo la sua nomina.

La parte che presenta una simile domanda dovrebbe quindi potersi limitare a dedurre argomenti fondati unicamente sulle circostanze relative alla nomina di tale giudice e che dimostrino che, in tale occasione, è stata commessa un’irregolarità di natura e di gravità tali da suscitare, nei singoli, dubbi quanto alla sua indipendenza e alla sua imparzialità rispetto al potere esecutivo o legislativo.

Di conseguenza, le circostanze relative alla nomina di un giudice possono, di per sé, determinare una violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, se comportano un’irregolarità di natura e di gravità tali da suscitare un dubbio legittimo, nei singoli, quanto all’indipendenza o all’imparzialità di tale giudice.

Per quanto riguarda, poi, la composizione del collegio giudicante chiamato a esaminare una domanda di test di indipendenza e di imparzialità di un giudice, la Corte precisa che i membri di tale collegio non possono trovarsi essi stessi in una situazione identica a quella del giudice sottoposto al test.

Infatti, l’identità delle circostanze relative alla loro propria nomina a giudici e quelle riguardanti il giudice sottoposto al test può suscitare dubbi legittimi, nei singoli, quanto alla neutralità di tale collegio rispetto agli interessi contrapposti.

Pertanto, il collegio giudicante del Sąd Najwyższy (Corte suprema) chiamato a esaminare la questione dell’indipendenza e dell’imparzialità di un giudice di tale organo giurisdizionale deve soddisfare esso stesso i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

Ebbene, nel caso di specie risulta che tre dei giudici del collegio incaricato di esaminare la domanda di test di indipendenza e di imparzialità di cui trattasi nel procedimento principale sono stati nominati in circostanze identiche a quelle relative alla nomina del giudice sottoposto al test richiesto, coinvolgendo la KRS nella sua nuova composizione, e che uno di tali giudici è stato ricusato in un’altra causa, al termine della stessa procedura di cui si chiede l’applicazione nel procedimento principale.

Di conseguenza, in considerazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non si può ammettere che la verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità riguardanti un giudice in servizio presso un organo giurisdizionale sia affidata a un collegio giudicante di tale organo giurisdizionale comprendente uno o più giudici che, in ragione delle condizioni della loro nomina, si trovano in una situazione identica a quella del giudice sottoposto a tale verifica.

Infine, la Corte afferma che, in forza delle medesime disposizioni, qualora il collegio giudicante chiamato a pronunciarsi su una domanda di test di indipendenza e di imparzialità di un giudice violi esso stesso il diritto a un giudice precostituito per legge in ragione della presenza, al suo interno, di un giudice che non soddisfa i requisiti di indipendenza e di imparzialità, l’organo giurisdizionale di cui trattasi è tenuto a garantire che un tale giudice non partecipi all’esame di tale domanda.

Se del caso, esso deve disapplicare le norme nazionali che determinano la composizione di tale collegio, affinché detta domanda possa essere esaminata da un organo conforme alle citate disposizioni.

L’ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi deve disciplinare le modalità procedurali che consentano di garantire che una simile domanda sia esaminata da un collegio giudicante che rispetti i requisiti derivanti dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo e all’accesso a un giudice imparziale. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0748_RES Causa C‑748/23 [Gekus] ( i ) C. Limited contro M.S. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che consente di verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un giudice in servizio presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Composizione del collegio giudicante chiamato a controllare il rispetto di tali requisiti – Irregolarità delle condizioni di nomina di un membro di un tale collegio – Conseguenze da trarre da tale irregolarità – Imparzialità – Primato del diritto dell’Unione» Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Obbligo degli Stati membri di predisporre i mezzi di ricorso necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva – Questioni concernenti norme nazionali relative all’organizzazione e al funzionamento di un organo giudiziario – Inclusione (Art. 19, § 1, TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punto 27) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Norme nazionali relative alla composizione dei collegi giudicanti – Circostanze relative alla nomina di un giudice che possono, di per sé, determinare una violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Presupposto – Circostanze che implicano un’irregolarità di natura e di gravità tali da suscitare un dubbio legittimo, nei singoli, quanto all’indipendenza o all’imparzialità di tale giudice (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 28‑43, dispositivo 1) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Normativa nazionale che consente di verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un giudice in servizio presso un organo giurisdizionale – Composizione del collegio giudicante chiamato a controllare il rispetto di tali requisiti – Collegio giudicante di cui trattasi che comprende uno o più giudici che si trovano, in ragione delle condizioni della loro nomina, in una situazione identica a quella del giudice che è soggetto a tale verifica – Inammissibilità (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 45‑62, dispositivo 2) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Primato – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di disapplicare, di loro propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto – Normativa nazionale che consente di verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità di un giudice in servizio presso un organo giurisdizionale – Composizione del collegio giudicante chiamato a controllare il rispetto di tali requisiti – Violazione, da parte di tale collegio giudicante, del diritto a un giudice precostituito per legge – Organo giurisdizionale di cui trattasi che deve garantire che un giudice che non rispetti tali requisiti non partecipi all’esame di una simile domanda di test di indipendenza e di imparzialità – Organo giurisdizionale che deve altresì disapplicare norme nazionali che determinano la composizione di tale collegio – Ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi che deve disciplinare le modalità procedurali che consentano di garantire il rispetto, da parte del collegio giudicante investito di una simile domanda, di tali requisiti (Artt. 4, § 3, e 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 64‑72, dispositivo 3) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), la Corte precisa, in particolare, alla luce del diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, le conseguenze che l’ordinamento giuridico di uno Stato membro deve trarre dalla composizione irregolare di un collegio giudicante chiamato a conoscere di una domanda volta a verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità di un giudice. Con sentenza pronunciata nel giugno 2021, un organo giurisdizionale polacco ha condannato M.S., cittadino irlandese, a pagare una somma di denaro alla C. Limited, una società irlandese. M.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Un collegio di tre giudici, comprendente il giudice JG, è stato designato per l’esame di tale ricorso. Nutrendo dubbi sulle circostanze relative alla nomina di tale giudice, la C. Limited ha chiesto un test di indipendenza e di imparzialità nei suoi confronti, conformemente alla procedura prevista dalla legge sulla Corte suprema. Cinque giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) sono stati estratti a sorte per formare il collegio incaricato di esaminare tale domanda, tre dei quali erano stati nominati su proposta della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la «KRS») nella sua nuova composizione, al pari del giudice nei cui confronti era rivolta la domanda di test. Esaminando la ricevibilità di detta domanda, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), composto da un giudice monocratico che è anche il presidente di tale collegio di cinque giudici, chiede alla Corte come garantire la compatibilità del meccanismo del test di indipendenza e di imparzialità previsto dalla legge sulla Corte suprema con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Giudizio della Corte Anzitutto, per quanto riguarda il processo di nomina dei giudici, la Corte ricorda che, tenuto conto delle sue conseguenze sul funzionamento e sulla legittimità del potere giudiziario in uno Stato di diritto, un tale processo costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Sebbene ogni errore che possa verificarsi nella procedura di nomina di un giudice non sia tale da far sorgere un dubbio sulla sua indipendenza e sulla sua imparzialità, talune carenze nel processo di nomina dei giudici possono, di per sé, indicare che i giudici di cui trattasi non soddisfano i requisiti di indipendenza e di imparzialità. In questi ultimi casi, la parte del procedimento che solleva la questione del rispetto di tali requisiti, ad esempio chiedendo un test di indipendenza e di imparzialità di un giudice appartenente a un collegio giudicante, non può essere tenuta a fornire elementi di prova supplementari, relativi in particolare al comportamento di tale giudice dopo la sua nomina. La parte che presenta una simile domanda dovrebbe quindi potersi limitare a dedurre argomenti fondati unicamente sulle circostanze relative alla nomina di tale giudice e che dimostrino che, in tale occasione, è stata commessa un’irregolarità di natura e di gravità tali da suscitare, nei singoli, dubbi quanto alla sua indipendenza e alla sua imparzialità rispetto al potere esecutivo o legislativo. Di conseguenza, le circostanze relative alla nomina di un giudice possono, di per sé, determinare una violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, se comportano un’irregolarità di natura e di gravità tali da suscitare un dubbio legittimo, nei singoli, quanto all’indipendenza o all’imparzialità di tale giudice. Per quanto riguarda, poi, la composizione del collegio giudicante chiamato a esaminare una domanda di test di indipendenza e di imparzialità di un giudice, la Corte precisa che i membri di tale collegio non possono trovarsi essi stessi in una situazione identica a quella del giudice sottoposto al test. Infatti, l’identità delle circostanze relative alla loro propria nomina a giudici e quelle riguardanti il giudice sottoposto al test può suscitare dubbi legittimi, nei singoli, quanto alla neutralità di tale collegio rispetto agli interessi contrapposti. Pertanto, il collegio giudicante del Sąd Najwyższy (Corte suprema) chiamato a esaminare la questione dell’indipendenza e dell’imparzialità di un giudice di tale organo giurisdizionale deve soddisfare esso stesso i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ebbene, nel caso di specie risulta che tre dei giudici del collegio incaricato di esaminare la domanda di test di indipendenza e di imparzialità di cui trattasi nel procedimento principale sono stati nominati in circostanze identiche a quelle relative alla nomina del giudice sottoposto al test richiesto, coinvolgendo la KRS nella sua nuova composizione, e che uno di tali giudici è stato ricusato in un’altra causa, al termine della stessa procedura di cui si chiede l’applicazione nel procedimento principale. Di conseguenza, in considerazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non si può ammettere che la verifica del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità riguardanti un giudice in servizio presso un organo giurisdizionale sia affidata a un collegio giudicante di tale organo giurisdizionale comprendente uno o più giudici che, in ragione delle condizioni della loro nomina, si trovano in una situazione identica a quella del giudice sottoposto a tale verifica. Infine, la Corte afferma che, in forza delle medesime disposizioni, qualora il collegio giudicante chiamato a pronunciarsi su una domanda di test di indipendenza e di imparzialità di un giudice violi esso stesso il diritto a un giudice precostituito per legge in ragione della presenza, al suo interno, di un giudice che non soddisfa i requisiti di indipendenza e di imparzialità, l’organo giurisdizionale di cui trattasi è tenuto a garantire che un tale giudice non partecipi all’esame di tale domanda. Se del caso, esso deve disapplicare le norme nazionali che determinano la composizione di tale collegio, affinché detta domanda possa essere esaminata da un organo conforme alle citate disposizioni. L’ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi deve disciplinare le modalità procedurali che consentano di garantire che una simile domanda sia esaminata da un collegio giudicante che rispetti i requisiti derivanti dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo e all’accesso a un giudice imparziale. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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