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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25512/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPCLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha per il rigetto per [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per il reato alla stessa ascritto di cui all'art. 628 cod. pen. della rubrica per non aver commesso il fatto e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata estorsione aggravata di cui agli artt. 56, 629, commi primo e secondo in relazione all'art. 628, comma terzo n. 3 e 416 bis.1 cod. pen.1.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.

1.1. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].

1.1.2. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, anche con riferimento al travisamento della prova.

Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe del tutto ignorato una informazione probatoria presente nel compendio probatorio.

Pure a fronte della specifica doglianza contenuta nell'atto di appello, infatti, il giudice di secondo grado non avrebbe considerato che dalla lettura dell'intercettazione prog.

N. 1514 del 3/4/2017 h 17 emergerebbe che l'appuntamento tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Castrese era stato fissato prima del coinvolgimento del ricorrente.

Circostanza questa che sarebbe decisiva in quanto evidenzierebbe l'inconsistenza dell'accusa formulata nel capo di imputazione nel quale si contesta all'Orlando di avere organizzato e favorito proprio l'incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Castrese.

1.1.3. Vizio di motivazione quale logica conseguenza del travisamento della prova di cui al primo motivo con riferimento al ritenuto concorso di persone nel reato.

Nel secondo motivo la difesa rileva che a fronte del travisamento del contenuto della conversazione di cui al primo motivo la Corte territoriale sarebbe addivenuta a una valutazione illogica quanto alla consistenza del contributo fornito dal ricorrente a titolo di concorso che, a ben vedere sarebbe stato volto a impedire l'estorsione piuttosto che a realizzarla.

1.1.4. Vizio di motivazione quale logica conseguenza del travisamento della prova di cui al primo motivo in relazione al concorso di persone nel reato con riferimento sia al profilo oggettivo che soggettivo e per aver ignorato qualunque deduzione formulata dalla difesa.

Nel terzo motivo la difesa rileva che a fronte del travisamento del contenuto della conversazione di cui al primo motivo la Corte territoriale sarebbe addivenuta a una valutazione illogica quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico.

Sotto altro profilo, d'altro canto, il ricorrente sarebbe stato condannato per una sorta di responsabilità "di posizione"

1.2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].

1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 110, 56 e 629 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di un contributo eziologicamente rilevante con riferimento alla condotta di estorsione contestata.

1.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 438, 442 cod. proc. pen. e 135 disp. att. cod. proc. pen. 1.2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 114 cod. pen.

Nel terzo motivo la difesa rileva la carenza, anche grafica, di motivazione in ordine alla specifica richiesta formulata a pagina 19 dei motivi di appello.1.2.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. 1.2.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 416 bis.1 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Nei tre motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità.

In specifico il ricorrente rileva che entrambi i giudici di merito avrebbero travisato quanto emergerebbe dall'intercettazione effettuata il 3 aprile 2014 alle ore 17 e relativa alla conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e Sarappo dalla quale, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, emergerebbe che l'incontro tra il primo e il Castrese era già stato fissato e che pertanto il ricorrente, incontrato solo casualmente, non avrebbe fornito alcun contributo causale alla commissione del reato e che, quindi, la condanna dello stesso si fonderebbe esclusivamente su di una so di "responsabilità di posizione" in virtù della sua parentela con [OSCURATO:PERSONA], detto Papele.

La doglianza è manifestamente infondata.

1.1. In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. peli. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006, il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 - dep. 10/08/2018, Ndoja, Rv. 27391101: "Il travisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatori"; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Il travisamento della prova, d'altro canto, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede.

In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti così da rendere la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento illustrate nel provvedimento impugnato e determinare una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo.

Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile.

Come recentemente ribadito da Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, sul punto, però, il travisamento sussiste esclusivamente quando emerge che la lettura della prova sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione, cioè solo quando la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).

Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova solo quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.

Ragioni queste per le quali non è dunque consentito, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione poiché in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova.

Il travisamento, in conclusione, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

1.2. Nel caso di specie i giudici di merito hanno dato conto di essersi confrontati con la lettura della prova sollecitata dalla difesa e, pure considerando la diversa e alternativa versione fornita, hanno evidenziato le ragioni per le quali hanno ritenuto di pervenire a differenti conclusioni, nel senso cioè che benché l'incontro sia stato casuale, dovesse ritenersi comunque che l'appuntamento non era fissato o quanto meno lo era solo in termini generici.Sia il giudice di primo grado, a pagine 42 e seguenti della sentenza (Sarappo dopo il colloqui riferisce a [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente andrà a fare "Pimbasciata" che "questo è quello che comanda" perché "il capo è il fratello latitante di papele mentre i nipoti tra cui [OSCURATO:PERSONA] detto o malomm, gestiscono i territorio"), che la Corte territoriale, a pagina 10 e poi a pagine 12, 13 e 14 della sentenza impugnata, hanno evidenziato il ruolo svolto dal ricorrente e ciò anche considerando le ulteriori e successive conversazioni intercorse anche in data 4 aprile 2027, dalle quali complessivamente emerge che l'Orlando era comunque intervenuto per risolvere la questione, agevolare l'incontro e, pure intercedendo in favore della persona offesa, rafforzare l'efficacia della richiesta estorsiva.

In tale complessivo contesto, pertanto, il tenore della conversazione intercorsa non risulta essere stato travisato quanto, piuttosto, è stato considerato in senso diverso da quello alternativo auspicato dal ricorrente così che la doglianza, con la quale nella sostanza si sollecita una nuova valutazione del quadro probatorio emerso, non è consentita.

1.3. Esclusa la sussistenza del travisamento della prova, le censure formulate negli ulteriori motivi sono manifestamente infondate.

In ordine alla responsabilità del ricorrente, infatti, la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, con il riferimento al complesso degli elementi emersi e, in specifico alle conversazioni intercettate anche in data successiva al 3 aprile 2017, ha dato coerente e adeguato conto del contributo concreto ed effettivo offerto dal ricorrente alla commissione del reato contestato ed ha così risposto alle critiche sollevate nell'atto di appello, ora reiterate e pertanto non consentite e comunque, come detto, manifestamente infondate (cfr. Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n, 7986 del 18/11/2016, deo. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. :265482).

2. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 110, 56 e 629 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di un contributo eziologicamente rilevante con riferimento alla condotta di estorsione contestata in quanto la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di considerare le specifiche censure sollevate nell'atto di appello circa la rilevanza causale della condotta tenuta dal ricorrente.

La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla logicità de alla completezza della motivazione, è manifestamente infondata.

La Corte, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla partecipazione del ricorrente alla commissione del reato (cfr. a pag. 11 e 12 della sentenza impugnata gli specifici riferimenti alla conversazione nella quale lo stesso Assenzo parla in prima persona nell'attività estorsiva, all'attivo interessamento dimostrato anche fornendo istruzioni alla persona offesa e all'adesione al contesto criminoso)„ ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (in questi termini cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 438, 442 cod. proc. pen. e 135 disp. att. cod. proc. pen. evidenziando che la conclusione della Corte territoriale in ordine al rigetto della richiesta di applicare la riduzione per il rito abbreviato condizionato formulato e originariamente respinto sarebbe errata.

I giudici di merito, infatti, si sarebbero espressi sulla base di un giudizio a posteriori laddove la valutazione avrebbe dovuto essere effettuata ex ante, cioè considerando la situazione al momento della richiesta.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alla circostanza che la prova alla cui ammissione era stata condizionata la richiesta di giudizio abbreviato non è stata comunque acquisita nel corso del dibattimento (il [OSCURATO:PERSONA] si è avvalso della facoltà di non rispondere), ha correttamente ritenuto che lo sviluppo del processo ordinario non consentisse di modificare il giudizio espresso dallo stesso Tribunale, in diversa composizione, con l'ordinanza del 25 maggio 2018 Come evidenziato da questa Corte, infatti, la valutazione del giudice del dibattimento in ordine all'applicazione della riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, 6 cod. proc. pen. allorché è stata respinta in "limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato - rinnovata dopo il precedente rigetto del giudice dell'udienza preliminare ovvero proposta per la prima volta in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve essere effettuata verificando, alla luce dell'istruttoria espletata, che quel rito si sarebbe dovuto celebrare (cfr. Sez. 2, n. 8097 del 04/02/2016, Alfiero, Rv. 266216 - 01).

2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 114 cod. pen. rilevando la carenza, anche grafica, di motivazione in ordine alla specifica richiesta formulata a pagina 1I.9 dei motivi di appello.

La doglianza, indicata in termini del tutto generici e solo incidentalmente nell'atto di appello, non è consentita.

La cognizione del giudice di legittimità, infatti, è delineata dal combinato disposto degli artt. 609 e 606 cod. proc. pen.

Tali norme, per quanto rileva nel caso specifico, impongono di fare riferimento a quanto ritualmente dedotto nei motivi di appello e, quindi, circoscrivono il controllo di legittimità alle sole questioni oggetto di specifica ed ammissibile doglianza avanti al secondo giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316) In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, i motivi di ricorso relativi a questioni non ritualmente dedotte nell'atto di appello e che la stessa Corte territoriale avrebbero dovuto dichiarare inammissibili, non possono essere devoluti alla cognizione di questa Corte ed il difetto originario di rituale deduzione in appello rende del tutto irrilevante la carenza, anche grafica, di motivazione sul punto.

L'appello, d'altro canto, al pari del ricorso per cassazione, risulta inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. un., n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e "la genericità del motivo di appello, che è causa della sua inammissibilità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lettera c), e 581, comma 1, lettera c), può essere rilevata anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen". (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799).

Sotto altro profilo, comunque, la censura risulta anche manifestamente infondata.

I giudici di merito, infatti, con le considerazioni indicate a pagina 21 e seguenti della sentenza di primo grado e con gli ulteriori riferimenti specifici a pagina 11 e 12 della sentenza impugnata, nei quali si da conto della condotta tenuta dall'Assenzo, hanno evidenziato che lo stesso ha fornito un contributo che non può essere qualificato nei termini di cui all'art. 114 cod. pen., cioè così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale (Sez. 4, n. 49354 del 19/07/2018, P, Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ovvero accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato. (Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, Piccolo e altro, Rv. 253091; Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864).

2.4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod. pen.

La doglianza è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell'estrema gravità dei fatti e del contesto complessivo nel quale questi si sono svolti.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266318).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circ:a l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

2.5. Nel quinto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 416 bis.1 cod. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe confermato la sentenza di primo grado sul punto senza dare conto della sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante e del necessario coefficiente volitivo.

La doglianza è manifestamente infondata.La Corte territoriale, seppure in termini da ultimo a pag. 15 sintetici, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante.

La conclusione, infatti, in ordine alla sussistenza dell'aggravante, peraltro presente nella duplica accezione, si fonda, quanto alla consapevolezza di agevolare l'associazione mafiosa, sugli specifici riferimenti al contesto complessivo, nel quale l'Assenzo è risultato essere pienamente inserito e si è mostrato direttamente interessa:o tanto da consigliare alla persona offesa di mettersi in contesto con il clan per "assolvere al dovere suo" (cfr. pag. 11 sentenza impugnata) e, quanto alle modalità, al tenore nel quale è stata formulata la richiesta e nell'avere riferito alla persona offesa che questa proveniva dal clan per cui doveva "fare il dovere suo".

3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei rcorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende, così quantificata anche per Balsano in quanto la rinuncia è intervenuta a pochi giorni dalla celebrazione dell'udienza.

P.Q.M.

Dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPCLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha per il rigetto per [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per il reato alla stessa ascritto di cui all'art. 628 cod. pen. della rubrica per non aver commesso il fatto e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di tentata estorsione aggravata di cui agli artt. 56, 629, commi primo e secondo in relazione all'art. 628, comma terzo n. 3 e 416 bis.1 cod. pen.1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.2. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, anche con riferimento al travisamento della prova. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe del tutto ignorato una informazione probatoria presente nel compendio probatorio. Pure a fronte della specifica doglianza contenuta nell'atto di appello, infatti, il giudice di secondo grado non avrebbe considerato che dalla lettura dell'intercettazione prog. N. 1514 del 3/4/2017 h 17 emergerebbe che l'appuntamento tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Castrese era stato fissato prima del coinvolgimento del ricorrente. Circostanza questa che sarebbe decisiva in quanto evidenzierebbe l'inconsistenza dell'accusa formulata nel capo di imputazione nel quale si contesta all'Orlando di avere organizzato e favorito proprio l'incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Castrese. 1.1.3. Vizio di motivazione quale logica conseguenza del travisamento della prova di cui al primo motivo con riferimento al ritenuto concorso di persone nel reato. Nel secondo motivo la difesa rileva che a fronte del travisamento del contenuto della conversazione di cui al primo motivo la Corte territoriale sarebbe addivenuta a una valutazione illogica quanto alla consistenza del contributo fornito dal ricorrente a titolo di concorso che, a ben vedere sarebbe stato volto a impedire l'estorsione piuttosto che a realizzarla. 1.1.4. Vizio di motivazione quale logica conseguenza del travisamento della prova di cui al primo motivo in relazione al concorso di persone nel reato con riferimento sia al profilo oggettivo che soggettivo e per aver ignorato qualunque deduzione formulata dalla difesa. Nel terzo motivo la difesa rileva che a fronte del travisamento del contenuto della conversazione di cui al primo motivo la Corte territoriale sarebbe addivenuta a una valutazione illogica quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico. Sotto altro profilo, d'altro canto, il ricorrente sarebbe stato condannato per una sorta di responsabilità "di posizione" 1.2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 110, 56 e 629 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di un contributo eziologicamente rilevante con riferimento alla condotta di estorsione contestata. 1.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 438, 442 cod. proc. pen. e 135 disp. att. cod. proc. pen. 1.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 114 cod. pen. Nel terzo motivo la difesa rileva la carenza, anche grafica, di motivazione in ordine alla specifica richiesta formulata a pagina 19 dei motivi di appello.1.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. 1.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 416 bis.1 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Nei tre motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. In specifico il ricorrente rileva che entrambi i giudici di merito avrebbero travisato quanto emergerebbe dall'intercettazione effettuata il 3 aprile 2014 alle ore 17 e relativa alla conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e Sarappo dalla quale, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, emergerebbe che l'incontro tra il primo e il Castrese era già stato fissato e che pertanto il ricorrente, incontrato solo casualmente, non avrebbe fornito alcun contributo causale alla commissione del reato e che, quindi, la condanna dello stesso si fonderebbe esclusivamente su di una so di "responsabilità di posizione" in virtù della sua parentela con [OSCURATO:PERSONA], detto Papele. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. peli. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006, il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 - dep. 10/08/2018, Ndoja, Rv. 27391101: "Il travisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatori"; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il travisamento della prova, d'altro canto, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti così da rendere la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento illustrate nel provvedimento impugnato e determinare una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come recentemente ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, sul punto, però, il travisamento sussiste esclusivamente quando emerge che la lettura della prova sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione, cioè solo quando la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova solo quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli. Ragioni queste per le quali non è dunque consentito, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione poiché in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento, in conclusione, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 1.2. Nel caso di specie i giudici di merito hanno dato conto di essersi confrontati con la lettura della prova sollecitata dalla difesa e, pure considerando la diversa e alternativa versione fornita, hanno evidenziato le ragioni per le quali hanno ritenuto di pervenire a differenti conclusioni, nel senso cioè che benché l'incontro sia stato casuale, dovesse ritenersi comunque che l'appuntamento non era fissato o quanto meno lo era solo in termini generici.Sia il giudice di primo grado, a pagine 42 e seguenti della sentenza (Sarappo dopo il colloqui riferisce a [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente andrà a fare "Pimbasciata" che "questo è quello che comanda" perché "il capo è il fratello latitante di papele mentre i nipoti tra cui [OSCURATO:PERSONA] detto o malomm, gestiscono i territorio"), che la Corte territoriale, a pagina 10 e poi a pagine 12, 13 e 14 della sentenza impugnata, hanno evidenziato il ruolo svolto dal ricorrente e ciò anche considerando le ulteriori e successive conversazioni intercorse anche in data 4 aprile 2027, dalle quali complessivamente emerge che l'Orlando era comunque intervenuto per risolvere la questione, agevolare l'incontro e, pure intercedendo in favore della persona offesa, rafforzare l'efficacia della richiesta estorsiva. In tale complessivo contesto, pertanto, il tenore della conversazione intercorsa non risulta essere stato travisato quanto, piuttosto, è stato considerato in senso diverso da quello alternativo auspicato dal ricorrente così che la doglianza, con la quale nella sostanza si sollecita una nuova valutazione del quadro probatorio emerso, non è consentita. 1.3. Esclusa la sussistenza del travisamento della prova, le censure formulate negli ulteriori motivi sono manifestamente infondate. In ordine alla responsabilità del ricorrente, infatti, la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, con il riferimento al complesso degli elementi emersi e, in specifico alle conversazioni intercettate anche in data successiva al 3 aprile 2017, ha dato coerente e adeguato conto del contributo concreto ed effettivo offerto dal ricorrente alla commissione del reato contestato ed ha così risposto alle critiche sollevate nell'atto di appello, ora reiterate e pertanto non consentite e comunque, come detto, manifestamente infondate (cfr. Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n, 7986 del 18/11/2016, deo. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. :265482). 2. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 110, 56 e 629 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza di un contributo eziologicamente rilevante con riferimento alla condotta di estorsione contestata in quanto la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di considerare le specifiche censure sollevate nell'atto di appello circa la rilevanza causale della condotta tenuta dal ricorrente. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla logicità de alla completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla partecipazione del ricorrente alla commissione del reato (cfr. a pag. 11 e 12 della sentenza impugnata gli specifici riferimenti alla conversazione nella quale lo stesso Assenzo parla in prima persona nell'attività estorsiva, all'attivo interessamento dimostrato anche fornendo istruzioni alla persona offesa e all'adesione al contesto criminoso)„ ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (in questi termini cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 438, 442 cod. proc. pen. e 135 disp. att. cod. proc. pen. evidenziando che la conclusione della Corte territoriale in ordine al rigetto della richiesta di applicare la riduzione per il rito abbreviato condizionato formulato e originariamente respinto sarebbe errata. I giudici di merito, infatti, si sarebbero espressi sulla base di un giudizio a posteriori laddove la valutazione avrebbe dovuto essere effettuata ex ante, cioè considerando la situazione al momento della richiesta. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alla circostanza che la prova alla cui ammissione era stata condizionata la richiesta di giudizio abbreviato non è stata comunque acquisita nel corso del dibattimento (il [OSCURATO:PERSONA] si è avvalso della facoltà di non rispondere), ha correttamente ritenuto che lo sviluppo del processo ordinario non consentisse di modificare il giudizio espresso dallo stesso Tribunale, in diversa composizione, con l'ordinanza del 25 maggio 2018 Come evidenziato da questa Corte, infatti, la valutazione del giudice del dibattimento in ordine all'applicazione della riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, 6 cod. proc. pen. allorché è stata respinta in "limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato - rinnovata dopo il precedente rigetto del giudice dell'udienza preliminare ovvero proposta per la prima volta in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve essere effettuata verificando, alla luce dell'istruttoria espletata, che quel rito si sarebbe dovuto celebrare (cfr. Sez. 2, n. 8097 del 04/02/2016, Alfiero, Rv. 266216 - 01). 2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 114 cod. pen. rilevando la carenza, anche grafica, di motivazione in ordine alla specifica richiesta formulata a pagina 1I.9 dei motivi di appello. La doglianza, indicata in termini del tutto generici e solo incidentalmente nell'atto di appello, non è consentita. La cognizione del giudice di legittimità, infatti, è delineata dal combinato disposto degli artt. 609 e 606 cod. proc. pen. Tali norme, per quanto rileva nel caso specifico, impongono di fare riferimento a quanto ritualmente dedotto nei motivi di appello e, quindi, circoscrivono il controllo di legittimità alle sole questioni oggetto di specifica ed ammissibile doglianza avanti al secondo giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316) In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, i motivi di ricorso relativi a questioni non ritualmente dedotte nell'atto di appello e che la stessa Corte territoriale avrebbero dovuto dichiarare inammissibili, non possono essere devoluti alla cognizione di questa Corte ed il difetto originario di rituale deduzione in appello rende del tutto irrilevante la carenza, anche grafica, di motivazione sul punto. L'appello, d'altro canto, al pari del ricorso per cassazione, risulta inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. un., n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e "la genericità del motivo di appello, che è causa della sua inammissibilità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lettera c), e 581, comma 1, lettera c), può essere rilevata anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen". (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). Sotto altro profilo, comunque, la censura risulta anche manifestamente infondata. I giudici di merito, infatti, con le considerazioni indicate a pagina 21 e seguenti della sentenza di primo grado e con gli ulteriori riferimenti specifici a pagina 11 e 12 della sentenza impugnata, nei quali si da conto della condotta tenuta dall'Assenzo, hanno evidenziato che lo stesso ha fornito un contributo che non può essere qualificato nei termini di cui all'art. 114 cod. pen., cioè così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale (Sez. 4, n. 49354 del 19/07/2018, P, Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ovvero accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato. (Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, Piccolo e altro, Rv. 253091; Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864). 2.4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell'estrema gravità dei fatti e del contesto complessivo nel quale questi si sono svolti. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266318). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circ:a l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 2.5. Nel quinto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 416 bis.1 cod. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe confermato la sentenza di primo grado sul punto senza dare conto della sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante e del necessario coefficiente volitivo. La doglianza è manifestamente infondata.La Corte territoriale, seppure in termini da ultimo a pag. 15 sintetici, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante. La conclusione, infatti, in ordine alla sussistenza dell'aggravante, peraltro presente nella duplica accezione, si fonda, quanto alla consapevolezza di agevolare l'associazione mafiosa, sugli specifici riferimenti al contesto complessivo, nel quale l'Assenzo è risultato essere pienamente inserito e si è mostrato direttamente interessa:o tanto da consigliare alla persona offesa di mettersi in contesto con il clan per "assolvere al dovere suo" (cfr. pag. 11 sentenza impugnata) e, quanto alle modalità, al tenore nel quale è stata formulata la richiesta e nell'avere riferito alla persona offesa che questa proveniva dal clan per cui doveva "fare il dovere suo". 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei rcorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende, così quantificata anche per Balsano in quanto la rinuncia è intervenuta a pochi giorni dalla celebrazione dell'udienza. P.Q.M. Dichia
Sentenza Cassazione n. 25512/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris