CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 13933/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avv!so alle parti; udita la delazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen. (per entrambi), nonché l'insufficienza della motivazione avuto riguardo all'eccessività della pena inflitta (per la sola Bucatica) ed alla misura della sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato a pena espiata (per entrambi), sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 7 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta; pagg. 7 e 8 sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed infine pag. 8 sulla motivata misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello stato, in ragione dell'accentuata pericolosità dei ricorrenti); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il COsi