CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 28079/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale in sede con cui è stato ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato e falso materiale, uniti dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 157 cod. pen. è manifestamente infondato, atteso che prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità: invero, nel caso di specie, al fine di procedere ad un corretto calcolo della prescrizione, occorre premettere che la richiesta di differimento dell'udienza, formulata dal difensore al fine di dare corso alla procedura di cui agli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen. e alla elaborazione del programma di trattamento da parte dell'Uepe, rientra nella seconda ipotesi prevista dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non trovando causa in esigenze attinenti all'acquisizione di elementi di prova, né al riconoscimento di termini a difesa, con conseguente sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale (Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Agnelli, Rv. 279001). Diverso, invece, è il caso dei rinvii successivi, disposti d'ufficio dal Tribunale, in attesa di elaborazione del programma dall'Uepe e prima dell'adozione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. Invero, tali rinvii trovano causa nell'inerzia della pubblica amministrazione non imputabile all'imputato, sicché non possono essere conteggiati alla fine della sospensione del ricorso (Sez. 4, n. 40848 del 13/09/2023, Menduni). Di conseguenza, sulla base dei principi sopra enucleati, risultano le seguenti sospensioni: • dal 18/01/2022 al 04/03/2022 (45 giorni) per richiesta della difesa; • dal 08/04/2022 al 14/09/2022 (159 giorni) per richiesta di messa alla prova (sospensione rilevante ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.); • dal 29/03/2023 al 24/02/2025 (697 giorni) per messa alla prova; • dal 24/02/2025 al 19/05/2025 (84 giorni) per richiesta della difesa; oAlla luce di quanto sopra esposto, non è stato computato ai fini del calcolo della sospensione della prescrizione il periodo di 54 giorni intercorrente tra il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 29/03/2023. Pertanto, i termini di prescrizione dei reati contestati risultano essere stati sospesi complessivamente per 985 giorni, sicché, entrambi i reati risultano prescritti successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello del 17/10/2025. Nello specifico, il delitto di furto mono aggravato risulterà prescritto tra l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 13/05/2026, mentre il delitto di falsità materiale risulterà prescritto tra il 25/11/2025 e il 27/05/2026; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stato applicato l'art. 131-bis, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, risolvendosi nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigli estensore [OSCURATO:PERSONA] teAlessa drina [OSCURATO:PERSONA] a Belmonte