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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42446/2022

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a seguente ORDINANZA 1)'•(-, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata ad [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di cui al capo d), ossia per quello di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen., come meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, dolendosi, con un solo motivo, dell'errata qualificazione giuridica del fatto; - che il ricorso è inammissibile, perché la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è affetta da conclamata genericità, posto che non è sono state esplicitate con la dovuta chiarezza e precisione le ragioni per le quali il fatto descritto in imputazione sarebbe, in maniera immediatamente evidente, non corrispondente alla fattispecie di reato contestata; - che, pertanto, del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA 1)'•(-, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata ad [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di cui al capo d), ossia per quello di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen., come meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, dolendosi, con un solo motivo, dell'errata qualificazione giuridica del fatto; - che il ricorso è inammissibile, perché la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è affetta da conclamata genericità, posto che non è sono state esplicitate con la dovuta chiarezza e precisione le ragioni per le quali il fatto descritto in imputazione sarebbe, in maniera immediatamente evidente, non corrispondente alla fattispecie di reato contestata; - che, pertanto, del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 42446/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris