CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16024/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] metropolitana di VENEZIA, già Provincia di Venezia, inpersona del suo legale rappresentante pro – tempore,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], RobertaBrusegan e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n.1168/2021, pubblicata il 29 giugno 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 3 marzo 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;Numero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/2026lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– La vicenda trae origine dai verbali di accertamento del 6giugno 2018, con i quali la Guardia di Finanza di Venezia avevacontestato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell’art. 40, secondo comma,lett. e), della legge n. 154/2016 nonché degli artt. 7, 8 e 17 delRegolamento provinciale n. 52111/1999, quest’ultima comesanzionata dall’art. 33 della legge regionale Veneto n. 19/1998, inordine all’esercizio di attività di pesca di molluschi bivalvi a bordodi un natante di tipo drifting attrezzato con apparecchiaturadenominata “gabbia metallica con rete terminale”, di proprietà diStefano Veronese.Gli agenti accertatori, oltre a contestare la violazione dellepredette norme, avevano proceduto al sequestro del natante, deidue motori fuoribordo, di un vaglio elettrico, di due taniche, di unserbatoio, di n. 33 ceste vuote, di un radar e di un’antenna.Sulla base del predetto accertamento, la [OSCURATO:PERSONA] metropolitanadi Venezia, con verbali prot. nn. 46705, 46706 e 46707 del 21giugno 2018, contestava ai suddetti trasgressori nonché a StefanoVeronese, anche in qualità di coobbligato in solido con JonathanVeronese e [OSCURATO:PERSONA], le seguenti violazioni:a) la violazione dell’art. 40, secondo comma, lett. d), dellalegge n. 154/2016, come sanzionata dal quinto comma dellamedesima norma, per aver utilizzato attrezzi non configurabiliNumero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/2026come sistemi di pesca sportiva, non consentiti dai regolamenti edalle leggi vigenti;b) la violazione dell’art. 17, terzo comma, del Regolamentoprovinciale n. 52111/1999, come sanzionata dall’art. 33, terzocomma, della legge regionale Veneto n. 19/1998, per averesercitato la pesca professionale di vongole in orario notturno, inviolazione dello specifico divieto.[OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di dissequestro nonché,unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], memoriascritta nel corso del procedimento amministrativo.[OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Venezia, con ordinanza n. 2018/347del 27 giugno 2018, rigettava l’istanza di dissequestro e, disattesii rilievi formulati dai ricorrenti negli scritti difensivi, emetteva leseguenti ordinanze:a) ordinanza-ingiunzione n. 2018/376 del 21 agosto 2018, conla quale era ordinato a [OSCURATO:PERSONA], in qualità ditrasgressore, e a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di obbligato insolido, di pagare la somma di euro 4.357,33, disponendo laconfisca dei beni sequestrati;b) ordinanza-ingiunzione n. 2018/379 del 21 agosto 2018,con la quale era ordinato a [OSCURATO:PERSONA], in qualità ditrasgressore, di pagare la somma di euro 4.357,33, disponendo laconfisca dei beni sequestrati;c) ordinanza-ingiunzione n. 2018/380 del 21 agosto 2018, conla quale era ordinato ad [OSCURATO:PERSONA], in qualità ditrasgressore, e a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di obbligato insolido, di pagare la somma di euro 4.357,33, disponendo laconfisca dei beni sequestrati.Numero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/2026Le causali dell’importo ingiunto di euro 4.357,33 erano statecosì specificate: a) euro 4.000,00 per la violazione dell’art. 40,secondo comma, lett. d, della legge n. 154/2016; b) euro 333,33per la violazione dell’art. 17, terzo comma, del Regolamentoprovinciale n. 52111/1999; c) euro 24,00 per spese diprocedimento e notifica.2.– Con ricorso depositato il 17 settembre 2018, StefanoVeronese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoopposizione, davanti al Tribunale di Venezia, avverso le suddetteordinanze-ingiunzione, sostenendo:a) l’inapplicabilità dell’art. 40, secondo comma, della legge n.154/2016 e l’applicabilità dell’art. 33 della legge regionale Veneton. 19/1998, in quanto disposizione speciale;b) la diversità della contestazione operata dalla Guardia dila prima aveva contestato l’utilizzo di attrezzi per la pescaprofessionale in acque dove tale pesca non era consentita, aisensi dell’art. 40, secondo comma, lett. e), della legge n.154/2016, la seconda aveva contestato l’utilizzo di attrezzaturanon configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi dell’art.40, secondo comma, lett. d), della legge n. 154/2016, violazioneritenuta non pertinente;c) l’impossibilità di provvedere alla confisca di quanto insequestro, in ragione del fatto che tale misura sarebbe stataprevista soltanto dall’art. 40, sesto comma, della legge n.154/2016, e non anche dalla normativa regionale, che nonavrebbe consentito il sequestro e la confisca dei natanti; inoltre,nemmeno sulla base del citato art. 40, sesto comma, sarebbeNumero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/2026stato possibile confiscare il motore principale, il vaglio elettrico, ilradar e l’antenna, non essendo strumenti o attrezzi utilizzatinell’attività di pesca;d) l’illegittimità delle ordinanze, nella parte in cui prevedevanoche la custodia giudiziale dei beni sequestrati permanesse in capoal soggetto designato dalla Guardia di Finanza, in ragione del fattoche il sequestro aveva perso efficacia, perché l’Amministrazioneresistente non aveva emesso il provvedimento di confisca entrodue mesi dal giorno in cui le era pervenuto il rapporto, comeprevisto dall’art. 19, secondo comma, della legge n. 689/1981;e) l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 40, quinto comma,della legge n. 154/2016, essendo stata contestata una condottacostituente reato, ai sensi dell’art. 635 c.p., per ildanneggiamento dell’ambiente lagunare;f) la natura facoltativa della confisca prevista dall’art. 40,sesto comma, della legge n. 154/2006, in relazione almotopeschereccio;g) l’impossibilità di ritenere provata con certezza la condottavietata dall’art. 17, terzo comma, del Regolamento provinciale n.52111/1999, giacché l’attività di pesca contestata era stataindicata nel verbale come posta in essere alle ore 4:35 in ungiorno in cui il sorgere del sole era previsto “non dopo le ore5:23”, mentre la norma sanzionava l’attività di pesca di vongole ditipo professionale “dal tramonto all’alba”;h) l’eccessività della sanzione applicata, poiché gli agentiaccertatori non avevano provveduto alla quantificazione delpescato e tenuto conto altresì del tempo ridotto di osservazionecondotta dai medesimi e della conseguente impossibilità diNumero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/2026presumere in malam partem un danno consistente all’ecosistemalagunare;i) la necessità di considerare, nella graduazione dellasanzione, che il capobarca aveva ottemperato immediatamenteall’alt dei verbalizzanti, nonché le condizioni economiche deiricorrenti.Sulla base di tali premesse, chiedevano, in via principale,l’annullamento delle ordinanze-ingiunzione opposte nella lorototalità e, in via subordinata, limitatamente all’ordine di pagare lasomma di euro 4.000,00, ai sensi dell’art. 40, quinto comma,della legge n. 154/2016; in via di ulteriore subordine, chiedevanola rideterminazione della sanzione irrogata nel minimo edittale, inogni caso, accertando la cessazione di efficacia del sequestro, conl’obbligo di restituzione dei beni sequestrati al legittimoproprietario, nonché accertando l’illegittimità della confisca,quantomeno con riferimento ai beni diversi dal natante e dalmotore ausiliario.[OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Venezia resisteva all’opposizione,chiedendone il rigetto.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1076/2020,depositata il 9 luglio 2020, rigettava la spiegata opposizione.3.– Proponevano appello avverso la pronuncia di prime cureStefano Veronese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],lamentando:1) l’erronea applicazione dell’art. 40, sesto comma, dellalegge n. 154/2016, quanto alla confisca, con l’applicazione dellanorma nella formulazione preesistente alle modifiche introdottecon l’art. 11-ter, secondo comma, del d.l. n. 27/2019, conv. inNumero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/2026legge n. 44/2019, avendo ritenuto il Tribunale inapplicabile ilprincipio affermato da Corte cost. n. 63/2019, in assenza dellanatura “penale” della norma sanzionatoria; e ciò senza chericorresse l’ipotesi della recidiva prevista dalla norma, poichéAndrea Veronese non aveva riportato altre violazioni mentreStefano Veronese e [OSCURATO:PERSONA] avevano riportato dellesanzioni amministrative che non davano luogo a recidiva, terminericollegabile solo all’area del diritto penale, non rinvenendosi taletermine nella legge n. 689/1981, la quale, all’art. 8-bis, avrebbeprevisto solamente la fattispecie della “reiterazione delleviolazioni” che, in base al quinto comma, “determina gli effetti chela legge espressamente stabilisce”, senza che la norma stabilissealcun effetto della reiterazione sul provvedimento di confisca;2) l’erronea applicazione dell’art. 40, sesto comma, dellalegge n. 154/2016, quanto ai beni confiscabili, non potendo,comunque, essere ordinata la confisca del motore principalemarca Mercury matricola n. 2B402542, del serbatoio principale,del vaglio elettrico, del radar e dell’antenna, in quanto,all’evidenza, non consistenti in “strumenti o attrezzi utilizzati”nella contestata attività di pesca;3) l’erroneità della prospettata irrilevanza della questionerelativa alla perenzione del sequestro, ritenendola asseritamenteassorbita dalla legittimità della confisca, senza alcuna pronunciasulla domanda di accertamento dell’illegittimità della misuracautelare in atto, stante il disposto dell’art. 19, terzo comma,della legge n. 689/1981, poiché le opposte ordinanze-ingiunzioneerano state notificate dopo il termine del 12 agosto 2018 (ossiaNumero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/2026dopo il compimento di due mesi dalla data in cui era pervenuto il“rapporto” all’amministrazione);4) l’erroneità della sentenza sotto il profilo del mancatoriconoscimento della inconferenza della contestazione formulata indanno dei ricorrenti nell’ordinanza-ingiunzione, avendo la Cittàmetropolitana di Venezia contestato la non pertinente violazionedell’art. 40, secondo comma, lett. d), della legge n. 154/2016,punita ai sensi dell’art. 40, quinto comma, della legge n.154/2016, per aver utilizzato “attrezzi non configurabili comesistemi di pesca sportiva non consentiti dai regolamenti e dalleleggi vigenti”, nonostante la più adeguata contestazione, da partedella Guardia di Finanza, nel verbale di accertamento, dellaviolazione dell’art. 40, secondo comma, lett. e), della legge n.154/2016, per aver utilizzato attrezzi per la pesca professionalenelle acque dove tale pesca non era consentita;5) l’erroneità della sentenza, nella parte in cui il Tribunaleaveva applicato l’apparato sanzionatorio previsto dall’art. 40,quinto comma, della legge n. 154/2016, seppure in presenza diun fatto costituente reato e nonostante la residualità dellaprevisione della norma, la cui applicabilità era espressamenteprevista, salvo che il fatto non avesse costituito reato, cosìprecludendo l’applicazione di qualsivoglia sanzione amministrativapecuniaria, a fronte della configurabilità di una ipotesi di reato,nella specie contestato sub specie di danneggiamentodell’ambiente lagunare di cui all’art. 635 c.p., “per aver utilizzatol’attrezzo da pesca posto a poppavia del motore fuoribordo dipropulsione utilizzato per il sommovimento del fondo lagunarenella raccolta delle vongole. Metodologia di pesca da sempreNumero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/2026vietata in laguna a causa dei danni prodotti dall’aratura dei fondalilagunari e dalle conseguenti erosioni, nonché per la distruzionedelle forme di vita che ivi albergano, alterando gli equilibri di tuttol’ecosistema”; con la conseguente inammissibilità dell’applicazionedi una doppia sanzione, penale e amministrativa;6) l’erroneità della sentenza sotto il profilo del mancatoaccoglimento della domanda di rideterminazione nel minimo dellasanzione pecuniaria, rilevando che il pescato non era statooggetto di quantificazione da parte della Guardia di Finanza, conla conseguente impossibilità di stabilire – in concreto – la gravitàdella condotta ad essi ascritta e la proporzionale entità dellasanzione pecuniaria; e senza tenere conto della situazioneeconomica dei ricorrenti, quale documentata in atti; e altresì conla contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui,rigettando l’istanza di rideterminazione della sanzione, era statoevidenziato che due di essi ([OSCURATO:PERSONA] e JonathanVeronese) avevano già commesso in passato illeciti amministrativiin materia di pesca, senza però rideterminare in melius l’importoingiunto all’unico pescatore ([OSCURATO:PERSONA]) non gravato daprecedenti violazioni amministrative.Resisteva al gravame la [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Venezia, laquale instava per il rigetto dell’appello e la conferma dellasentenza impugnata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diVenezia, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva per quantodi ragione l’impugnazione e, per l’effetto, in parziale riforma dellapronuncia appellata, rideterminava la sanzione inflitta ad AndreaVeronese con l’ordinanza-ingiunzione n. 2018/380 del 21 agostoNumero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/20262018, confermando, nel resto, le statuizioni adottate nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che la sanzioneaccessoria prevista dall’art. 40, sesto comma, della legge n.154/2016, relativamente alla confisca del natante, aveva natura“sostanzialmente penale”, stante la sua finalità prevalentementepunitiva, piuttosto che ripristinatorio-risarcitoria, ed il suo elevatogrado di afflittività, essendo prevista la confisca non solo delpescato con i mezzi vietati, ma anche del natante; b) che, inragione della natura “penale” della sanzione oggetto di causa, lanormativa sopravvenuta più favorevole (lex mitior) dovevaritenersi applicabile, nonostante la previsione del principio diirretroattività di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981; c) che lanuova formulazione della norma invocata, tuttavia, prevedeval’esclusione del sequestro e della confisca, in caso di violazioni dicui al secondo comma, lett. d, e ed f, commesse da soggettititolari di licenza di pesca professionale, solo in assenza direcidiva; d) che, nel caso di specie, la confisca, pur essendoriportata in tutte le ordinanze-ingiunzione, era stata applicata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], quale unico proprietario delnatante e degli altri beni sequestrati, tenuto conto dei precedentispecifici a suo carico risultanti dalla documentazione prodottadall’autorità appellata, della cui esistenza gli appellanti eranoconsapevoli, tanto da sostenere che la recidiva alla quale la nuovanorma avrebbe fatto riferimento fosse solo quella derivante dauna condanna penale; e) che, in tema di sanzioni amministrative,l’istituto della reiterazione nell’illecito, previsto dall’art. 8-bis dellaNumero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/2026legge n. 689/1981, rappresentava il corrispondente in materiaamministrativa di alcune forme della recidiva penale (specifica edinfra-quinquennale ex art. 99, secondo comma, nn. 1 e 2, c.p.),fungendo da circostanza aggravante nei casi espressamenteprevisti dalla legge; f) che, regolando la norma una sanzioneaccessoria amministrativa, la menzione della recidiva, in assenzadi altre specificazioni, anche dal punto di vista logico, non potevache essere intesa con riferimento alla reiterazione dell’illecitoamministrativo, e non a una condanna penale, la cui necessitàavrebbe dovuto essere espressamente prevista; g) che il metododi pesca utilizzato (la gabbia metallica con rete terminale) nonrientrava tra i sistemi di pesca sportiva consentiti dalle variedisposizioni del Regolamento provinciale n. 52111/1999 all’epocavigente, il quale, all’art. 17, secondo comma, individuava comea mano, la rasca manuale trainata all’indietro, il rastrello manualeda barca, ma non consentiva, in alcun modo, l’ausilio di mezzimeccanici nel loro utilizzo; h) che, in conseguenza, correttamenteil Tribunale aveva ritenuto sussistente la violazione contestata,anziché quella prevista dalla lett. e della stessa norma (utilizzo dinon è consentita o senza essere in possesso del relativo titoloabilitativo), poiché l’uso della gabbia con rete terminale per lapesca di vongole era inibito in qualsiasi zona del territoriolagunare e a prescindere dal relativo titolo abilitativo; i) che l’usodella gabbia metallica non era previsto e punito anche da unanorma penale, sicché la circostanza che dal relativo utilizzopotesse derivare anche, quale evento dannoso, il danneggiamentoNumero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/2026del fondale marino (con la conseguente denuncia per il reato dicui all’art. 635 c.p.) non consentiva di ritenere operantel’esclusione invocata, dovendo intendersi l’identità del fatto sullabase della triade condotta-nesso causale-evento, e non solo sullabase delle conseguenze derivanti dall’illecito.4.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], JonathanVeronese e [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, l’intimata [OSCURATO:PERSONA] metropolitanadi Venezia.I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 40,sesto comma, della legge n. 154/2016, siccome modificatodall’art. 11-ter, secondo comma, del d.l. n. 27/2019, conv. inlegge n. 44/2019, per avere la Corte di merito sostenuto che, intema di sanzioni amministrative, l’istituto della reiterazionenell’illecito, come regolato dall’art. 8-bis della legge n. 689/1981,rappresentasse il corrispondente, in materia di illecitiamministrativi, di alcune forme della recidiva penale, fungendoda circostanza aggravante nei casi espressamente previsti dallalegge.Osservano i ricorrenti che, per converso, la recidiva alla qualela nuova norma si richiama sarebbe solo quella derivante da unacondanna penale e, pertanto, solo qualora il pescatoreNumero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/2026professionale fosse stato qualificato come recidivo da unasentenza penale passata in giudicato, avrebbe dovuto trovareapplicazione il provvedimento ablatorio.1.1.– Il motivo è infondato.Si premette che la suddetta modifica dell’art. 40, sestocomma, della legge n. 154/2016 è entrata in vigore in data 29maggio 2019.Precisamente, per effetto di tale modifica, il legislatore hastabilito che “per le violazioni di cui al secondo comma, lettered), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pescaprofessionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi ditrasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in casodi recidiva”.Ebbene, la Corte d’appello, del tutto coerentemente, puraffermando la natura sostanzialmente penale della sanzioneaccessoria prevista dal citato art. 40, sesto comma, della legge n.154/2016, relativamente alla confisca del natante, attesa la suafinalità punitiva, ha comunque confermato la legittimità dellaconfisca, stante la reiterazione dell’infrazione commessa dalproprietario del natante.E ciò sul presupposto che il riferimento alla recidiva dovesseessere assimilato alla “reiterazione delle violazioni”, che“determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce”(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17347 del 08/08/2007).Segnatamente, secondo l’art. 8-bis della legge n. 689/1981,si ha reiterazione quando, in capo allo stesso soggetto, vengonoaccertate con provvedimento esecutivo più sanzioniamministrative della stessa indole nell’arco del medesimoNumero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/2026quinquennio, anche se accertate con un unico provvedimentoesecutivo.Il “provvedimento divenuto esecutivo” si cristallizzanell’ordinanza-ingiunzione ex art. 18, ultimo comma, della leggen. 689/1981, non sospesa nel giudizio di opposizione.Per l’effetto, la previsione secondo cui “nelle acque interne èvietato: … lett. d) utilizzare reti, attrezzi … non configurabili comesistemi di pesca sportiva” e secondo cui “per le violazioni di cui alsecondo comma, lett. d), gli agenti procedono all’immediataconfisca del prodotto pescato e del natante solo in caso direcidiva”, evoca il termine “recidiva” quale sinonimo di“reiterazione dell’illecito”, e non già quale recidiva in relazione aduna condanna penale, la cui necessità avrebbe dovuto essereespressamente prevista, a fronte della natura amministrativadella sanzione ivi comminata.La previsione della “recidiva” all’interno della cornicedell’illecito amministrativo di specie, ai fini di legittimare laconfisca, giustifica la lettura di tale locuzione, in mancanza diogni altra specificazione, quale sinonimo di “reiterazionedell’illecito” nell’ambito del quale essa è dettata, conformementeal suo significato etimologico quale “ripetizione” della fattispeciein concreto rilevante nel settore di riferimento.Diversamente non avrebbe senso condizionare la previsionedella confisca alla recidiva di illeciti penali non pertinenti rispettoalla fattispecie astratta delineata dalla norma.2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 40,secondo comma, della legge n. 154/2016, per avere la CorteNumero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/2026territoriale confermato la contestazione dell’infrazione di cuiall’art. 40, secondo comma, lett. d), della legge n. 154/2016, inordine all’utilizzo dell’attrezzatura “rasca a trazione meccanica”,sebbene essa non fosse vietata per la pesca professionale divongole, sicché la violazione che avrebbe dovuto essere aglistessi addebitata sarebbe stata piuttosto riconducibile all’art. 40,secondo comma, lett. e), ossia l’ “utilizzo di attrezzi per la pescaprofessionale nelle acque dove tale pesca non è consentita”.2.1.– Il motivo è infondato.E questo perché, con accertamento in fatto non sindacabile inquesta sede, è stato verificato che il natante era perfettamenteequipaggiato per la pesca professionale di vongole del tuttovietata dalle leggi e dai regolamenti vigenti.Siffatto illecito ricadeva appieno nella previsione dell’art. 40,secondo comma, lett. d), della legge n. 154/2016, il qualeprevede testualmente che : “Nelle acque interne è vietato: …utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabilicome sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delleleggi vigenti”.In sintonia con il dettato della norma, dunque, il precettoviolato è stato indentificato nell’art. 40, secondo comma, lett. d),della legge n. 154/2016, in quanto l’attrezzo denominato “gabbiametallica” con rete terminale, come descritto nel verbale dicontestazione dagli agenti della Guardia di Finanza, non èconsiderato sistema di pesca sportiva consentito dai regolamentie dalle leggi vigenti, se trainato con l’uso della forza motore,circostanza suffragata dalla presenza del motore ausiliario fuoriNumero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/2026bordo (secondo le disposizioni del richiamato Regolamentoprovinciale n. 52111/1999).Ed invero, il suddetto Regolamento, recante “Regolamentoper l’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime internedella laguna di Venezia”, all’art. 17, secondo comma, individuavacome attrezzi consentiti per la pesca professionale di vongolerispettivamente la raccolta a mano, “la rasca manuale trainataall’indietro”, il rastrello manuale da barca, non prevedendo,invece, l’ausilio di mezzi meccanici nel loro utilizzo.Orbene, l’uso della gabbia con rete terminale a trazionemeccanica per la pesca di vongole è inibito in qualsiasi zona delterritorio lagunare e a prescindere dal relativo titolo abilitativo.3.– Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione dell’art. 40,quinto comma, della legge n. 154/2016, per avere la Cortedistrettuale mancato di applicare la clausola di esclusionesecondo cui è prevista: “l’irrogazione di una sanzioneamministrativa e la sospensione della licenza di pescaprofessionale, salvo che il fatto non costituisca reato”.Obiettano gli istanti che non avrebbe potuto trovareapplicazione l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui alquinto comma dell’art. 40 della legge n. 154/2016, in quanto iltrasgressore sarebbe stato contestualmente notiziato per l’ipotesidi danneggiamento dell’ambiente lagunare di cui all’art. 635 c.p.e, pertanto, l’ordinanza-ingiunzione del 24 agosto 2018, se nonannullata, avrebbe finito per punire una seconda volta lamedesima condotta di danneggiamento.3.1.– Il motivo è infondato.Numero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/2026E ciò perché le fattispecie individuate sotto il profiloamministrativo e sotto quello penale sono differenti, anche conriguardo alle oggettività giuridiche di categoria che si intendonotutelare e in concreto lese, con la conseguenza che non è statoviolato il divieto di ne bis in idem.Ebbene, la contestazione di cui all’art. 40, secondo comma,lett. d), della legge n. 154/2016 inerisce all’utilizzo di strumentida pesca non consentiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti,mentre l’art. 635 c.p. fa riferimento alla distruzione, dispersioneo deterioramento di cose mobili e immobili altrui.Ne discende che non trova applicazione la clausola diresidualità contemplata dall’art. 40, quinto comma, della legge n.154/2016, trattandosi chiaramente di fattispecie distinte,ancorché riconducibili alla medesima condotta in concretointegrata dal trasgressore, che, al contempo, ha esercitato lapesca abusiva e ha danneggiato il fondale, secondo la logica delconcorso formale di una stessa condotta che ha leso plurimi benigiuridici tutelati.Secondo le logiche argomentazioni della sentenza impugnata,la circostanza che l’uso della gabbia metallica non fosse previstoe punito anche dalla norma penale, unitamente alla circostanzache dal relativo utilizzo potesse derivare, in via eventuale, ancheil danneggiamento del fondale marino (con la conseguenteintegrazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 635c.p.), non consentiva di ritenere operante l’esclusione invocata.L’identità del fatto esige, infatti, che siano corrispondenti glielementi della condotta, del nesso causale e dell’evento, e nongià avendo riguardo alle sole conseguenze derivanti dall’illecito.Numero registro generale 806/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 16024/2026Data pubblicazione 25/05/20264.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere respinto.Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, allarefusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, cheliquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 3 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco