Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 18234/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28815/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], nonché giusta procura in calce alla memoria del 7 dicembre 2023 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primodifensore in Roma, via Sardegna n. 14, il quale dichiara di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. -ricorrente - contro 2RG n. 28815/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in calce al controricorso, il quale dichiara di ricevere le comunicazioni delle notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. -controricorrente - avverso la sentenza deltribunale di Nuoro n. 161/2020, depositata in data 3aprile 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 23/5/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso «nei suoi motivi secondo e terzo» uditi, per laricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che hannochiesto accogliersi il proprio ricorso; udito per i controricorrenti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponevano che il 9 maggio 2016, a fronte dei rispettivi contratti di utenza con [OSCURATO:SOCIETA], avevano ricevuto le fatture emesse in data 28/4/2016, con le quali era stata unilateralmente inserit a la voce «partite pregresse conguagli regolatori 2005/2011».

Rilevavano che nei documenti contabili veniva chiesto agli utenti della fornitura del servizio per uso domestico residente il pagamento di euro 215,49, quanto a Serra, euro 305,54 quanto a Sella ed euro 216,57 quanto a Gungui.

2. Il giudice di pace respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata da [OSCURATO:SOCIETA], mentre accoglieva le domande con riferimento alle partite pregresse. 3RG n. 28815/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il giudice di prime cure vi era violazione dei principi di trasparenza e buona fede sottesial rapporto negoziale, in assenza di qualsiasi indicazione idonea all’esplicitazione della voce «partite pregresse».

Inoltre, rilevava che la pretesa di [OSCURATO:SOCIETA] di far gravare sull’utente anche gli eventuali errori di un’errata pianificazione d’ambito non trovava conforto né nell’ordinamento positivo, né del negozio giuridico sottoscritto dall’utente, perché un adeguamento della tariffa ex post si sarebbe tradott o in un’a l ea per l’ utente contraente che, venuto a conoscenza di una diversa e maggiore entità della tariffa, si sarebbe magari astenuto dal sottoscrivere una tale tipologia di contratto di somministrazione della risorsa idrica.

Peraltro, trattandosi di importi relativi a fatture per presunti consumi per le annualità 2005/2011 il credito sarebbe estinto per prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.

Trattandosi di prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento era soggetto alla prescrizione quinquennale, decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del consumo stesso, né poteva aver rilievo il fatto che l’ente creditore avesse provveduto a richiedere il pagamento cumulato di consumi relativi a più anni.

3. Il tribunale di Nuoro rigettava l’appello articolato da [OSCURATO:SOCIETA].

Preliminarmente rigettava il motivo d’appello relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

In realtà, le domande formulate dagli attori inerivano all’accertamento dell’inesistenza del credito affermato da [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di «conguaglio-partite pregresse 2005/2011», cioè quale «integrazione in via retroattiva dei corrispettivi per la somministrazione di acqua nel periodo precedente», nell’ambito di una fattispecie che doveva essere inquadrata nell’indebito oggettivo di cui all’art.2033 c.c.

Non rilevava che la tariffa fosse stata calcolata sulla base della delibera n. 18 del 26/6/2014 dell’ E nte d’ A mbito della Sardegna e 4RG n. 28815/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio della determina dell’amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA] n. 281 del 31/12/2014, nel rispetto delle modalità di cui all’art.31, allegato A, della deliberazione dell’AEEGSI n.643/201/3/RIIDR.

Le censure avverso i provvedimenti amministrativi erano state formulate soltanto «incidenter tantum», ai fini della loro disapplicazione.

Il tribunale respingeva anche il secondo motivo di impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA], con cui quest’ultima lamentava l’erroneità e l’ingiustizia della decisione impugnata, sul presupposto della legittimità della delibera n.18 del 26 giugno 2014 e della pretesa afferente le «partite pregresse».

Per il giudice d’appello, dunque, era illegittima «la commisurazione del conguaglio ai consumi degli anni precedenti, come quello in esame, da farsi invece con riferimento ai consumi futuri».

La quantificazione del conguaglio sulla base dei consumi erogatinell’anno 2012, «si risolve[va] nell’introduzione di una tariffa integrativa retroattiva applicata su consumi effettuati in anni precedenti, che è illegittima sia per la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, sia per la violazione dei principi posti a fondamento del rapporto negoziale, e in particolare del principio di affidamento e della regola della buona fede nell’esecuzione del contratto».

Gli atti e i regolamenti potevano avere efficacia retroattiva «solo in presenza di una norma che acciò legittimamente ed espressamente abiliti».

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche memoria scritta.

5. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. 5RG n. 28815/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

6. A seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 2880/2024, depositata il 31 gennaio 2024, è stata fissata l’udienza pubblica del 23maggio 2024. 7.[OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria n. 18009/2024 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata nel proc. r.g. 9782/2021, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima Presidente della Corte per la valutazione dell’assegnazione del suo esame alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere.

P.Q.M.

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28815/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], nonché giusta procura in calce alla memoria del 7 dicembre 2023 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primodifensore in Roma, via Sardegna n. 14, il quale dichiara di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. -ricorrente - contro 2RG n. 28815/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in calce al controricorso, il quale dichiara di ricevere le comunicazioni delle notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. -controricorrente - avverso la sentenza deltribunale di Nuoro n. 161/2020, depositata in data 3aprile 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 23/5/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso «nei suoi motivi secondo e terzo» uditi, per laricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che hannochiesto accogliersi il proprio ricorso; udito per i controricorrenti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponevano che il 9 maggio 2016, a fronte dei rispettivi contratti di utenza con [OSCURATO:SOCIETA], avevano ricevuto le fatture emesse in data 28/4/2016, con le quali era stata unilateralmente inserit a la voce «partite pregresse conguagli regolatori 2005/2011». Rilevavano che nei documenti contabili veniva chiesto agli utenti della fornitura del servizio per uso domestico residente il pagamento di euro 215,49, quanto a Serra, euro 305,54 quanto a Sella ed euro 216,57 quanto a Gungui. 2. Il giudice di pace respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata da [OSCURATO:SOCIETA], mentre accoglieva le domande con riferimento alle partite pregresse. 3RG n. 28815/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il giudice di prime cure vi era violazione dei principi di trasparenza e buona fede sottesial rapporto negoziale, in assenza di qualsiasi indicazione idonea all’esplicitazione della voce «partite pregresse». Inoltre, rilevava che la pretesa di [OSCURATO:SOCIETA] di far gravare sull’utente anche gli eventuali errori di un’errata pianificazione d’ambito non trovava conforto né nell’ordinamento positivo, né del negozio giuridico sottoscritto dall’utente, perché un adeguamento della tariffa ex post si sarebbe tradott o in un’a l ea per l’ utente contraente che, venuto a conoscenza di una diversa e maggiore entità della tariffa, si sarebbe magari astenuto dal sottoscrivere una tale tipologia di contratto di somministrazione della risorsa idrica. Peraltro, trattandosi di importi relativi a fatture per presunti consumi per le annualità 2005/2011 il credito sarebbe estinto per prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. Trattandosi di prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento era soggetto alla prescrizione quinquennale, decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del consumo stesso, né poteva aver rilievo il fatto che l’ente creditore avesse provveduto a richiedere il pagamento cumulato di consumi relativi a più anni. 3. Il tribunale di Nuoro rigettava l’appello articolato da [OSCURATO:SOCIETA]. Preliminarmente rigettava il motivo d’appello relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In realtà, le domande formulate dagli attori inerivano all’accertamento dell’inesistenza del credito affermato da [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di «conguaglio-partite pregresse 2005/2011», cioè quale «integrazione in via retroattiva dei corrispettivi per la somministrazione di acqua nel periodo precedente», nell’ambito di una fattispecie che doveva essere inquadrata nell’indebito oggettivo di cui all’art.2033 c.c. Non rilevava che la tariffa fosse stata calcolata sulla base della delibera n. 18 del 26/6/2014 dell’ E nte d’ A mbito della Sardegna e 4RG n. 28815/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio della determina dell’amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA] n. 281 del 31/12/2014, nel rispetto delle modalità di cui all’art.31, allegato A, della deliberazione dell’AEEGSI n.643/201/3/RIIDR. Le censure avverso i provvedimenti amministrativi erano state formulate soltanto «incidenter tantum», ai fini della loro disapplicazione. Il tribunale respingeva anche il secondo motivo di impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA], con cui quest’ultima lamentava l’erroneità e l’ingiustizia della decisione impugnata, sul presupposto della legittimità della delibera n.18 del 26 giugno 2014 e della pretesa afferente le «partite pregresse». Per il giudice d’appello, dunque, era illegittima «la commisurazione del conguaglio ai consumi degli anni precedenti, come quello in esame, da farsi invece con riferimento ai consumi futuri». La quantificazione del conguaglio sulla base dei consumi erogatinell’anno 2012, «si risolve[va] nell’introduzione di una tariffa integrativa retroattiva applicata su consumi effettuati in anni precedenti, che è illegittima sia per la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, sia per la violazione dei principi posti a fondamento del rapporto negoziale, e in particolare del principio di affidamento e della regola della buona fede nell’esecuzione del contratto». Gli atti e i regolamenti potevano avere efficacia retroattiva «solo in presenza di una norma che acciò legittimamente ed espressamente abiliti». 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche memoria scritta. 5. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. 5RG n. 28815/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 6. A seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 2880/2024, depositata il 31 gennaio 2024, è stata fissata l’udienza pubblica del 23maggio 2024. 7.[OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria n. 18009/2024 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata nel proc. r.g. 9782/2021, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima Presidente della Corte per la valutazione dell’assegnazione del suo esame alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere. P.Q.M. Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, in
Sentenza Cassazione n. 18234/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris