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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 03548/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10385/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 34; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Catanzaro, n. 1258/2017, pubblicata il 18 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dirigenti medici in servizio presso l’ASP Cosenza, hanno chiesto al Tribunale di Castrovillari di dichiarare l’inadempimento di quest’ultima P.A. al suo obbligo di attivare il fondo di risultato di cui all’art. 52 CCNL 8 giugno 2000, con riferimento sia alla determinazione dell’ammontare del fondo sia alla predeterminazione dei progetti e all’assegnazione della spesa e alla metodologia della negoziazione del budget.

Essi hanno domandato la condanna di controparte all’adempimento dell’obbligo contrattuale dal 1998 o dall’eventuale data di conferimento dei loro incarichi dirigenziali, oltre al risarcimento del danno patito, con riserva di quantificarlo in separata sede.

Il Tribunale di Castrovillari, nel contraddittorio delle parti, ha accolto la domanda di risarcimento del danno dei ricorrenti.

L’ASP Cosenza ha proposto appello che la Corte d’appello di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1258 del 2017, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’ASP Cosenza è rimasta intimata.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Preliminarmente, si rileva che il ricorso è inammissibile.

Infatti, dall’esame degli atti di causa, emerge che l’atto d’impugnazione è stato notificato a mezzo del servizio postale all’ASP Cosenza, che è rimasta intimata, e che i ricorrenti hanno omesso di depositare l’avviso di ricevimento.Per costante giurisprudenza, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, lanotifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ultimo comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone, nell’eventualità che l’intimato non abbia svolto attività difensiva, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata prova dell’instaurazione del contraddittorio, senza possibilità di r innovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. 5,n. 20778 del 21 luglio 2021 ; Cass., Sez. 6 - 2 , n. 18361del 12 luglio 2018 ).

In particolare, l’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso va dimostrato con la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini,dando la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere ex art. 6, comma 1, della legge n. 890 del 1982, un duplicato dell’avviso stesso (Cass., Sez.5, n. 8641 del 28 marzo 2019) . 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese di lite,in assenza di attività difensiva di parte intimata.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per porre il c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -dichiara che sussistono i presupposti per porre il c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico dei ricorrenti.Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10385/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 34; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Catanzaro, n. 1258/2017, pubblicata il 18 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dirigenti medici in servizio presso l’ASP Cosenza, hanno chiesto al Tribunale di Castrovillari di dichiarare l’inadempimento di quest’ultima P.A. al suo obbligo di attivare il fondo di risultato di cui all’art. 52 CCNL 8 giugno 2000, con riferimento sia alla determinazione dell’ammontare del fondo sia alla predeterminazione dei progetti e all’assegnazione della spesa e alla metodologia della negoziazione del budget. Essi hanno domandato la condanna di controparte all’adempimento dell’obbligo contrattuale dal 1998 o dall’eventuale data di conferimento dei loro incarichi dirigenziali, oltre al risarcimento del danno patito, con riserva di quantificarlo in separata sede. Il Tribunale di Castrovillari, nel contraddittorio delle parti, ha accolto la domanda di risarcimento del danno dei ricorrenti. L’ASP Cosenza ha proposto appello che la Corte d’appello di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1258 del 2017, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’ASP Cosenza è rimasta intimata. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Preliminarmente, si rileva che il ricorso è inammissibile. Infatti, dall’esame degli atti di causa, emerge che l’atto d’impugnazione è stato notificato a mezzo del servizio postale all’ASP Cosenza, che è rimasta intimata, e che i ricorrenti hanno omesso di depositare l’avviso di ricevimento.Per costante giurisprudenza, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, lanotifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ultimo comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone, nell’eventualità che l’intimato non abbia svolto attività difensiva, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata prova dell’instaurazione del contraddittorio, senza possibilità di r innovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. 5,n. 20778 del 21 luglio 2021 ; Cass., Sez. 6 - 2 , n. 18361del 12 luglio 2018 ). In particolare, l’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso va dimostrato con la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini,dando la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere ex art. 6, comma 1, della legge n. 890 del 1982, un duplicato dell’avviso stesso (Cass., Sez.5, n. 8641 del 28 marzo 2019) . 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese di lite,in assenza di attività difensiva di parte intimata. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per porre il c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico dei ricorrenti. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -dichiara che sussistono i presupposti per porre il c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico dei ricorrenti.Così deciso in Rom
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