CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 aprile 2021
Cassazione n. 40579/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, cod.proc.pen. - avente ad oggetto la sede dell'agenzia denominata iChiosco Bar di [OSCURATO:PERSONA] sita a Catania ed i relativi strumenti telematici -emesso in data 04.04.2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 1 e 4-bis I 401/1989 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in merito ai presupposti applicativi della misura cautelare reale, la sproporzione e inadeguatezza della misura, la mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti ed il travisamento di prova in relazione alla valutazione del periculum in mora. Argomenta che; il Tribunale non aveva chiarito le ragioni per le quali la misura era da considerarsi legittima, non emergendo, invece, il carattere di pertinenza della res in sequestro rispetto al reato contestato; l'attività di gioco era delimitata, invero, all'interno di un box dalle dimensioni di circa 5 metri quadrati con alte pareti in plexiglass, che consentivano un assoluto isolamento del box rispetto all'adiacente attività di bar e degli ulteriori due locali (magazzino e soppalco); il Tribunale aveva travisato i fotogrammi delle video riprese, scambiando il personale di Pg operante il sequestro per avventori che utilizzavano l'angolo Bar per compilare i moduli delle giocate; nessun elemento probatorio comprovava che l'attività illecita contestata si svolgesse all'interno dell'agenzia del ricorrente; la documentazione prodotta dalla difesa, al contrario, comprovava che all'interno del locale si esercitava regolarmente un'attività di supporto al gioco telematico. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.2. Deve osservarsi che in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 - dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Allo stesso modo, il travisamento del fatto da cui sarebbe derivata l'asserita falsa interpretazione della norma, non è censurabile in sede di legittimità, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099). 3. Nella specie, il ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. [OSCURATO:PERSONA] cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente argomentato in relazione al fumus deliciti (richiamando il contenuto dell'attività di intercettazione ) ed al periculum in mora (rimarcando la finalità della misura di evitare la prosecuzione della raccolta illegale di giochi e scommesse e precisando che l'utilizzo di una piattaforma legale non escludeva il periculum in quanto le modalità tipiche dell'associazione era quelle di avvalersi di uno schermo legale e perfino di piattaforme autorizzate per procedere in modo occulto alla raccolta illegale; e, quanto al requisito dell' attualità, evidenziando che, al momento del sequestro si rinveniva documentazione compatibile con una contabilità parallela rispetto a quella autorizzata); del pari sussistente è la motivazione relativa al nesso di pertinenzialità tra la res ed il reato contestato (oggetto della misura ablativa va individuata nell'intero monolocale, perché l'attività di gioco non era delimitata all'interno del box allo scopo predisposto; il locale risultava, infatti, utilizzato promiscuamente dai clienti che all'angolo bar compilavano i moduli per le giocate illegali). 3. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato e la rivalutazione delle risultanze istruttorie, che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/10/