CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 17814/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Africo (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Africo (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore del Morabito, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Messina rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla locale Corte di appello, che • aveva rigettato la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. 2. Propongono ricorso per cassazione m tre imputati, deducendo i seguenti motivi: - con una comune censura, si lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto applicabile, per il caso di annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte, l'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., anziché - giusta chiara indicazione del comma 2 della stessa norma - il precedente comma :l., lett. c), i cui termini, raddoppiati ai sensi dell'art. 304, comma 6, cod. proc:. pen., ammonterebbero dunque, complessivamente, ad un massimo di 2 anni. La diversa interpretazione contenuta nell'ordinanza sarebbe in palese contrasto con la giurisprudenza costituzionale (in particolare con la sentenza n. 299 del 2005 e con l'ordinanza n. 292 del 1998) e di legittimità (sentenza n. 24896 del 2013), dalla quale risulterebbe che il legislatore, con il citato art. 304, comma 6, cod. proc. pen., avrebbe voluto affermare che la durata della custodia cautelare non può mai superare il doppio dei termini di fase, come evidenziato dall'uso dell'avverbio "comunque". Tale principio, dunque, troverebbe applicazione anche in caso di regresso e in pendenza del nuovo giudizio d'appello, come nel caso di specie, alla luce di limiti massimi insuperabili per ciascuna fase, nella misura del doppio dei termini di fase previsti dall'art. 303, comma 1, cod. proc. pen., operanti - in forza del richiamo di cui al comma 2 - anche, per l'appunto, in caso di regressione del procedimento. Questa lettura si imporrebbe, pertanto, poiché l'unica aderente ad un principio di proporzionalità, insuscettibile di subire deroghe o eccezioni in presenza di un valore unitario ed indivisibile come la tutela della libertà personale; ne conseguirebbe, allora, il vizio dell'ordinanza impugnata, in contrasto con l'art. 13 della Costituzione, che impone di individuare tra più interpretazioni - quella che riduca al minimo il sacrificio dello stesso bene. Il provvedimento, peraltro, sarebbe anche contraddittorio, citando giurisprudenza che richiama proprio l'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.; - il Morabito, poi, contesta che il Tribunale avrebbe ritenuto di dover prendere in considerazione la pena in astratto prevista per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anziché quella irrogata. Anche al riguardo, dunque, non sarebbe stata considerata la disciplina dell'art. :304, comma 6, cod. proc. pen., che - oltre a quanto sopra richiamato - stabilisce che i termini perdono efficacia nel caso di decorrenza di due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza, laddove il termine sia più favorevole ai termini aumentati della metà, previsti dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. In forza di ciò, il Tribunale avrebbe dovuto individuare la decorrenza del termine in 4 anni, non in 6, in quanto la pena in concreto irrogata risulta inferiore a 10 anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi, da trattare in modo unitario alla luce dell'idlentità della comune questione posta, sono infondati. 4. Occorre premettere che la Quarta Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 31875 del 4/7/2023, ha annullato con rinvio la pronuncia emessa il 22/4/2022 dalla Corte di appello di Messina (per quel che qui rileva): a) quanto a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo B) (artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), con rigetto del ricorso nel resto e definitiva affermazione di responsabilità quanto ai reati di cui ai capi C) (art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990) e D (art. 110 cod. pen., 2, 4 e 7, I. 2 ottobre 1967, n. 895); quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, con rigetto dei ricorsi nel resto e definitiva affermazione di responsabilità, per entrambi, quanto ai capi A (art. 74 citato) e B (artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) e, per il solo Favasuli, quanto ai capi C) (art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990) e D (art. 110 cod. pen., 2, 4 e 7, I. 2 ottobre 1967, n. 895). A seguito della sentenza n. 44673 del 27/10/2023 di questa Corte, emessa ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'annullamento con rinvio disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Morabito è stato integrato, includendovi anche l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 5. Tanto premesso, il Tribunale di Messina, quale Giudice dell'appello cautelare, ha confermato la decisione della Corte di appello di rigetto della richiesta di scarcerazione degli stessi ricorrenti per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, con motivazione del tutto corretta e non meritevole di censura in questa sede. 6. Al centro della questione, l'art. 303, comma 1, cod. proc. pen., la cui lett. d) individua i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase successiva alla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello: in via generale, si fa rinvio agli stessi termini previsti dalla precedente lett. c) per la fase decorrente dalla pronuncia della sentenza in primo grado (termini stabiliti in funzione della gravità della condanna irrogata). Tuttavia, in alcune ipotesi - tra cui quella che qui rileva, ovvero «se vi è stata condanna in primo grado» - la stessa lett. d) individua il termine di fase con un rinvio al comma 4 dello stesso art. 303, che stabilisce il termine di durata complessiva della custodia (non superabile anche tenendo conto delle proroghe ex art. 305 cod. proc. pen.) facendo riferimento non alla condanna irrogata, ma alla pena edittale massima prevista per il reato. 7. Ebbene, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questa norma, evidenziando che gli imputati risultavano ormai condannati in primo e secondo grado, con pronuncia definitiva: a) in parte ([OSCURATO:PERSONA] e Morabito) con riguardo a tutti i delitti che sostenevano il titolo cautelare (capi A, B, C, D), dato che l'annullamento con rinvio era stato disposto da questa Corte limitatamente a due circostanze aggravanti contestate sul c:apo A); b) in parte ([OSCURATO:PERSONA]) con riguardo ad alcuni dei reati che avevano sostenuto il titolo cautelare stesso (C e D), dato che l'annullamento con rinvio aveva interessato soltanto un altro reato (capo B). 7.1. Muovendo da questa considerazione, il Tribunale ha dunque correttamente applicato - quanto a [OSCURATO:PERSONA] e Vlorabito - l'indirizzo giurisprudenziale, assolutamente consolidato, in forza del quale nel caso in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio o all'esclusione di una circostanza aggravante in grado d'appello, deve ritenersi formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, con l'effetto che i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato per la "doppia conforme dal precedente comma 1, lett. d), e non quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata (Sez. 2, n. 45095 del 4/7/2021, Assinnata, Rv. 272260; Sez. 2, n. 8846 del 12/2/2014, Guzzo, Rv. 259068; in termini, tra le molte, Sez. 1, n. 453 del 17/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284037. Tra le numerose non massimate, Sez. 1, n. 30526 del 30/3/2023, Sgroi). Alla luce del giudicato formatosi in doppia conforme (tra gli altri) sul delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, e valutatane la cornice edittale, il Tribunale ha dunque ben individuato il termine massimo di durata della misura - ai sensi dell'art. 303, comma 4, citato - in 6 anni, non ancora decorsi, alla data dell'ordinanza, a fronte di una custodia cautelare in esecuzione dal 4/3/2020. 7.2. Con riferimento, poi, a [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza ha fatto applicazione del medesimo principio appena richiamato, riscontrandone la piena validità - per evidente identità di ratio - per A caso in cui la rnisura cautelare si fondi su più reati, e l'annullamento con rinvio riguardi soltanto uno od alcuni di questi, con formazione del giudicato progressivo sui restanti, già posti a fondamento della stessa misura cautelare ed ormai oggetto di sentenza di condanna irrevocabile. La pronuncia n. 31875/2023 di questa Corte, infatti, ha reso definitiva - quanto al ricorrente - l'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi C) e D), con l'effetto che, in presenza di una doppia conforme, i • relativi termini di custodia cautelare sono stati correttamente inquadrati nell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dal citato comma 1, lett. d). L'irrevocabilità della condanna quanto a questi due reati, dunque, ha correttamente indotto il Tribunale a considerare (ormai) soltanto i termini di durata massimi, fondati sulla cornice edittale, e non quelli di fase, che invece la stessa ordinanza ha ritenuto - a ragione - applicabili a quella imputazione ancora non coperta dal giudicato (ed oggetto di annullamento con rinvio), come l'art. 73 di cui al capo B). 8. Questa conclusione è però contestata dai ricorrenti, che affermano doversi applicare l'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., per il quale nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento; interverrebbe, dunque, lo stesso comma 1 alla lett. c), n. 2 (in ragione di una pena irrogata inferiore a 10 anni di reclusione), con individuazione del termine massimo in 1 anno, poi raddoppiato a norma dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., in presenza di sospensioni del termine stesso. 8.1. A giudizio del Collegio questa tesi non può essere accolta. 8.2. La disciplina appena richiamata, infatti, trova applicazione soltanto con riguardo ai termini di fase, per il caso in cui la sentenza di annullamento con rinvio non determini l'affermazione definitiva di responsabilità per il reato che sostiene il titolo cautelare e, dunque, non consenta il formarsi del giudicato su questo; in tale ipotesi, e limitatamente al reato medesimo, i termini di durata della misura cautelare operano dunque con misura più stringente, secondo la sequela normativa appena citata, solo così giustificandosi una limitazione della libertà personale - bene di rango primario soggetto a tutela costituzionale - effettivamente proporzionata alla gravità di una condotta oggetto sì di una pronuncia di condanna, ma non ancora definitiva. Diversamente, quando l'annullamento non coinvolge l'affermazione di responsabilità, tale statuizione assume autorità di cosa giudicata; in questo caso (oggetto del giudizio in esame), si è dunque in presenza di una pronunzia d'appello irrevocabile nel suo nucleo centrale, che concerne l'imputazione del fatto e la sua qualificazione giuridica. 8.3. In presenza di "doppia conforme", trova allora applicazione il termine già più volte richiamato di cui all'art. 303, ultimo comma, cod. proc. pen. Come da tempo affermato in questa sede (Sez. 4, n. 17037 del 14/2/2008, Alviano, Rv.), infatti, la norma ha il suo fondamento nel fatto che, in presenza di due pronunzie di condanna, vi è una elevata probabilità che si pervenga alla definitiva affermazione di responsabilità; in conseguenza, è giustificata una minore tutela del favor libertatis. Tale ratio, peraltro, si rinviene a maggior ragione nel caso in cui non solo vi sia stata una doppia affermazione di responsabilità, ma tale accertamento sia divenuto irrevocabile per effetto di una pronunzia di legittimità che abbia annullato la sentenza d'appello solo per il punto inerente alla determinazione della pena (o una circostanza aggravante o, ancora, solo un altro reato): in una tale situazione, infatti, l'affermazione di responsabilità è coperta dal giudicato parziale. Pertanto, non essendovi timore che il giudizio di responsabilità possa essere controvertito nel prosieguo, è giustificata la protrazione della custodia cautelare conseguente all'applicazione del più ampio termine previsto dalla norma di cui si discute. 8.3. E' dunque disciplinando in modo differente le due diverse ipotesi che il legislatore ha dato concreta attuazione al principio di proporzionalità, cui si ispirano i termini massimi di durata delle misure cautelari e superati i quali - come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 299 del 2005) il permanere dello stato coercitivo deve ritenersi "sproporzionato", in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema; un tale principio, infatti, presuppone che la risposta cautelare - al pari di quella sanzionatoria - sia bilanciata sul caso concreto, il che si traduce, quanto alla durata della custodia cautelare, in termini complessivi più lunghi, ai sensi dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., per il caso in cui la pronuncia di condanna sia in parte ormai definitiva, e limitatamente al giudicato progressivo ormai formatosi. 9. In senso contrario, peraltro, non paiono opporsi le pronunce della Corte costituzionale indicate nei ricorsi, quali la sentenza n. 299 del 2005 e l'ordinanza n. 292 del 1998. 9.1. Come la seconda sollecita la riduzione al minimo necessario del sacrificio della libertà personale, così la prima riconosce ll'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. come norma che disciplina i "termini finali complessivi, in funzione di limite massimo insuperabile (c.d. massimo dei massimi)", con evidente carattere di chiusura; comprovato, del resto, "dal richiamo non solo al comma 1 dell'art. 303 cod. proc. pen., ove viene definita la durata dei termini di fase, ma anche al comma 2, che riguarda il caso della regressione, rendendo evidente che il limite insuperabile del doppio dei termini di fase opera anche in tale ipotesi"; conclusione, peraltro, già efficacemente sostenuta dall'ordinanza n. 429 del 1999, che la stessa sentenza n. 299 del 2005 ha richiamato. 9.2. Questa interpretazione, tuttavia, non consente di ritenere interamente decorsi i termini di custodia cautelare nei confronti dei ricorrenti, diversamente da quanto sostenuto nelle impugnazioni: le pronunce della Corte costituzionale, infatti, concernono soltanto casi di termini di fase (di cui al comrna 1 citato, anche a seguito di annullamento con rinvio) applicati a reati non ancora oggetto di pronuncia irrevocabile, come quello sub B) contestato a [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, proprio in questi termini si esprime rordinanza impugnata, che, quanto ai reati non ancora coperti da giudicato, correttamente afferma doversi applicare i termini massimi di fase e non quelli complessivi di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. Alla stessa interpretazione, peraltro, è giunta anche questa Corte con la sentenza n. 6144 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (Aurichella, Rv. 258989) che, analizzando la sentenza n. 259 del 2005 della Corte costituzionale, sopra citata, ha evidenziato che «il pensiero della Corte costituzionale è chiaro e (...) scal:urisce dalla "natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva" rispetto alle finalità del processo e alle esigenze di tutela della collettività, sì da giustificare, entro criteri di ragionevolezza imposti dall'art. 13 co. 5 Cost., un temporaneo sacrificio della libertà personale di "chi non é ancora stato giudicato colpevole in via definitiva"»; un caso, dunque, differente da quello - oggetto dei ricorsi - nel quale la custodia cautelare si fondi (anche) su titoli di reato ormai accertati con pronuncia definitiva. 10. Il comune motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 11. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge con riguardo al secondo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la mancata applicazione dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che "prevede un termine eventuale che, al di là delle proroghe (...), deve trovare applicazione quando risulta essere più favorevole agli altri, pari ai due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza" 11.1. Impregiudicato tutto quanto precede, infatti, si osserva che questa Corte ha più volte affermato, con indirizzo qui da ribadire, che ai fini del computo del termine di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., occorre fare esclusivo riferimento alla pena edittale prevista dalla legge per il reato (contestato o per il quale vi è stata c:ondanna), a nulla rilevando la misura della pena inflitta in concreto, come invece ritenuto dal ricorrente (tra le altre, Sez. 6, n. 12993 del 19/2/2020, Said, R`I. 279029; Sez. 2, n. 6613 del 9/1/2014, Pg/Gionta, Rv. 258539). 12. I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del