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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34406/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] cui 06kshwb nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] cui 03ujjix nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 24/10/2023 del tribunale di Vercelli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca ex art. 240 c.p. e l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca ex art. 240 bis c.p. 85 bis DPR 309/90 ed alla espulsione ex art. 86 del DPR 309/90 con dichiarazione di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Vercelli, ai sensi dell'art.444 e ss. cod. proc. pen. applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa ciascuno, in ordine al reato ex art. 110 c.p. 73 DPR 309/90, e quindi ordinava nei confronti del primo l'espulsione e disponeva, altresì, nei confronti di entrambi la confisca ex artt. 240 c.p., 85 del DPR 309/90 e 240 bis c.p. di quanto sequestrato agli imputati e la distruzione dello stupefacente sequestrato.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., rappresentando la genericità della disposta confisca quanto ai relativi oggetti, nonché l'assenza di ogni motivazione in rapporto alla disposta confisca sia ex art. 240 c.p. che ex art. 85 bis del DPR 309/90.

Quanto alla confisca disposta ex art. 240 c.p., si osserva, in rapporto al denaro e ai cellulari sequestrati, che non sussisterebbero ragioni per configurare la confisca obbligatoria ex art. 240 comma 2 c.p., non trattandosi di prezzo del reato.

Quanto alla confisca facoltativa ex art. 240 comma 1 c.p. la dizione di "provento" usata dal giudice sarebbe estranea alla previsione codicistica che afferisce al prodotto, profitto e prezzo del reato e si aggiunge che alla luce del rinvio in sentenza alla ordinanza impositiva del sequestro, in cui si parlava di profitto di reato, quanto al solo denaro contante, deve ritenersi che emergerebbe una ipotesi di confisca facoltativa ex art. 240 comma 1 c.p. e si osserva che il denaro sequestro non costituirebbe provento di spaccio, mai contestato.

Sia quindi che si tratti di confisca ordinaria che allargata emergerebbe la relativa illegalità, anche a fronte della assenza di ogni accordo in tema di confisca, ove possibile.

4. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione agi artt. 20 c.p., 545 bis cod. proc. pen. e 53 L. n. 689/81, non avendo il giudice provveduto in ordine alla valutazione circa la sostituzione della pena applicata con una di quelle previste dall'art. 53 sopra citato.

In subordine, si solleva l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 456 comma 2 cod. proc. pen. in relazione agli articoli 3, 24 e 27 comma 3 Costituzione nella parte in cui, tra gli avvisi che deve contenere il decreto di giudizio immediato, non vi sia anche quello di richiedere, unitamente alla sentenza di patteggiamento ovvero di giudizio abbreviato, la applicazione di una pena sostitutiva.

In particolare, nel giudizio immediato, quale quello che ha interessato il caso concreto, tale mancato avviso costituirebbe ingiusta limitazione del diritto di difesa, laddove l'imputato ha 15 giorni per ponderare le proprie scelte processuali.

Quanto alla rilevanza della questione, il ricorrente, ove a conoscenza della facoltà in questione, avrebbe potuto porre la sostituzione di pena come condizione della sua richiesta.5. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo ha dedotto i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., secondo ragioni analoghe al primo motivo dedotto dal precedente imputato, cui si rinvia.

6. Con il secondo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla disposta espulsione, siccome sorretta da motivazione carente e incongrua, quanto alla valutazione della pericolosità sociale, essendosi fatto riferimento solo alla gravità dei reati, non valutando la capacità a delinquere, con riferimento alla condotta antecedente e successiva al reato.

7. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione analoghi a quelli dedotti dal precedente imputato con il secondo motivo di ricorso, cui si rinvia.

8. Data la sostanziale identità, devono essere esaminati congiuntamente i primi motivi di cui ai ricorsi degli attuali due ricorrenti, relativi alla disposta confisca.

Essi sono fondati.

A fronte della contestata detenzione a fini di spaccio, la confisca di quanto in sequestro, sub specie di cellulari e denaro, risulta del tutto immotivata, in presenza di un mero rinvio a plurime disposizioni dettate in ordine a diverse tipologie di confisca, che avrebbero richiesto una puntuale illustrazione quanto alle ragioni di supporto e agli specifici beni ritenuti, di volta in volta, ad esse riconducibili.

Può solo aggiungersi, in tale quadro, che il riferimento, riportato in sentenza, a denaro e cellulari ritenuti rispettivamente "provento" e "utilizzati" per attività di spaccio appare distonico rispetto alla sola, avvenuta contestazione per detenzione.

E' qui sufficiente ma opportuno rammentare che l'art. 240 cod. pen., espressamente richiamato al comma 7 bis dell'art. 73 DPR 309/90, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, oppure il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez.

Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707), ovvero del prezzo del reato medesimo ossia di quanto dato in corrispettivo per la sua effettuazione.

E' pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede.

Come anche del prezzo, ove emerga un corrispettivo per la diversa condotta di detenzione a fine di spaccio.

Inoltre, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato. (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 Cc. (dep. 14/12/2017 ) Rv. 272204 - 01).

Infine, ai sensi dell'art. 85 bis DPR 309/90 che rimanda all'art. 240 bis cod. pen., anche con riferimento alla materia degli stupefacenti può procedersi a confisca nei confronti del condannato, salvo che in caso di lieve entità del fatto, ove non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui risulta avere a qualsiasi titolo la disponibilità.

9. Quanto ai comuni motivi dedotti in ordine alla mancata valutazione della applicabilità di sanzione sostitutiva, va preliminarmente evidenziata la assoluta genericità del ricorso, in assenza di ogni specifica deduzione circa le ragioni a supporto della invocata sostituzione e della stessa pena sostitutiva applicabile nel caso concreto.

Dalla inammissibilità del motivo deriva anche la inammissibilità della dedotta questione di illegittimità costituzionale.

10. Con riferimento al motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sua disposta espulsione, va premesso che la sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/9/2019 (dep. 2020), Rv. 279348).

Tanto precisato, si osserva che la valorizzazione, ai predetti fini, della gravità delle modalità dei fatti come indici della relativa pericolosità sociale, individuata anche nel contesto della assenza di attività lavorativa e tenuto conto della assenza di legami familiari stabili, appare in linea con gli indirizzi di legittimità, secondo i quali l'espulsione va motivata rispetto al caso concreto, certamente preso in considerazione, con peculiare riferimento alla tipologia della condotta criminale realizzata, connotata dalla detenzione, indosso e a casa, in concorso, di 130 grammi circa di cocaina, e anche con riguardo alla assenza di attività lavorativa, posto che la pericolosità e' altresì rinvenibile ove si versi nell'impossibilità di procurarsi lecitamente i mezzi di sussistenza (che nel caso concreto si traduce nella acclarata assenza di stabili e lecite fonti di reddito), con conseguente rischio di determinarsi alla commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 23826 del 26/06/2020 Rv. 279987 - 01).

Rispetto a tale motivazione, l'invocazione della mancata considerazione della condotta anteriore e successiva al reato, priva di specifiche illustrazioni proposte dinnanzi al giudice di merito oltre che in questa sede, risulta generica e quindi inammissibile.2.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio per nuovo giudizio dinnanzi al tribunale di Vercelli in diversa persona fisica, limitatamente alla disposta confisca, con dichiarazione di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto, al tribunale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] cui 06kshwb nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] cui 03ujjix nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 24/10/2023 del tribunale di Vercelli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca ex art. 240 c.p. e l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca ex art. 240 bis c.p. 85 bis DPR 309/90 ed alla espulsione ex art. 86 del DPR 309/90 con dichiarazione di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Vercelli, ai sensi dell'art.444 e ss. cod. proc. pen. applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa ciascuno, in ordine al reato ex art. 110 c.p. 73 DPR 309/90, e quindi ordinava nei confronti del primo l'espulsione e disponeva, altresì, nei confronti di entrambi la confisca ex artt. 240 c.p., 85 del DPR 309/90 e 240 bis c.p. di quanto sequestrato agli imputati e la distruzione dello stupefacente sequestrato. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo tre motivi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., rappresentando la genericità della disposta confisca quanto ai relativi oggetti, nonché l'assenza di ogni motivazione in rapporto alla disposta confisca sia ex art. 240 c.p. che ex art. 85 bis del DPR 309/90. Quanto alla confisca disposta ex art. 240 c.p., si osserva, in rapporto al denaro e ai cellulari sequestrati, che non sussisterebbero ragioni per configurare la confisca obbligatoria ex art. 240 comma 2 c.p., non trattandosi di prezzo del reato. Quanto alla confisca facoltativa ex art. 240 comma 1 c.p. la dizione di "provento" usata dal giudice sarebbe estranea alla previsione codicistica che afferisce al prodotto, profitto e prezzo del reato e si aggiunge che alla luce del rinvio in sentenza alla ordinanza impositiva del sequestro, in cui si parlava di profitto di reato, quanto al solo denaro contante, deve ritenersi che emergerebbe una ipotesi di confisca facoltativa ex art. 240 comma 1 c.p. e si osserva che il denaro sequestro non costituirebbe provento di spaccio, mai contestato. Sia quindi che si tratti di confisca ordinaria che allargata emergerebbe la relativa illegalità, anche a fronte della assenza di ogni accordo in tema di confisca, ove possibile. 4. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione agi artt. 20 c.p., 545 bis cod. proc. pen. e 53 L. n. 689/81, non avendo il giudice provveduto in ordine alla valutazione circa la sostituzione della pena applicata con una di quelle previste dall'art. 53 sopra citato. In subordine, si solleva l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 456 comma 2 cod. proc. pen. in relazione agli articoli 3, 24 e 27 comma 3 Costituzione nella parte in cui, tra gli avvisi che deve contenere il decreto di giudizio immediato, non vi sia anche quello di richiedere, unitamente alla sentenza di patteggiamento ovvero di giudizio abbreviato, la applicazione di una pena sostitutiva. In particolare, nel giudizio immediato, quale quello che ha interessato il caso concreto, tale mancato avviso costituirebbe ingiusta limitazione del diritto di difesa, laddove l'imputato ha 15 giorni per ponderare le proprie scelte processuali. Quanto alla rilevanza della questione, il ricorrente, ove a conoscenza della facoltà in questione, avrebbe potuto porre la sostituzione di pena come condizione della sua richiesta.5. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo ha dedotto i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., secondo ragioni analoghe al primo motivo dedotto dal precedente imputato, cui si rinvia. 6. Con il secondo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla disposta espulsione, siccome sorretta da motivazione carente e incongrua, quanto alla valutazione della pericolosità sociale, essendosi fatto riferimento solo alla gravità dei reati, non valutando la capacità a delinquere, con riferimento alla condotta antecedente e successiva al reato. 7. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione analoghi a quelli dedotti dal precedente imputato con il secondo motivo di ricorso, cui si rinvia. 8. Data la sostanziale identità, devono essere esaminati congiuntamente i primi motivi di cui ai ricorsi degli attuali due ricorrenti, relativi alla disposta confisca. Essi sono fondati. A fronte della contestata detenzione a fini di spaccio, la confisca di quanto in sequestro, sub specie di cellulari e denaro, risulta del tutto immotivata, in presenza di un mero rinvio a plurime disposizioni dettate in ordine a diverse tipologie di confisca, che avrebbero richiesto una puntuale illustrazione quanto alle ragioni di supporto e agli specifici beni ritenuti, di volta in volta, ad esse riconducibili. Può solo aggiungersi, in tale quadro, che il riferimento, riportato in sentenza, a denaro e cellulari ritenuti rispettivamente "provento" e "utilizzati" per attività di spaccio appare distonico rispetto alla sola, avvenuta contestazione per detenzione. E' qui sufficiente ma opportuno rammentare che l'art. 240 cod. pen., espressamente richiamato al comma 7 bis dell'art. 73 DPR 309/90, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, oppure il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707), ovvero del prezzo del reato medesimo ossia di quanto dato in corrispettivo per la sua effettuazione. E' pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Come anche del prezzo, ove emerga un corrispettivo per la diversa condotta di detenzione a fine di spaccio. Inoltre, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato. (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 Cc. (dep. 14/12/2017 ) Rv. 272204 - 01). Infine, ai sensi dell'art. 85 bis DPR 309/90 che rimanda all'art. 240 bis cod. pen., anche con riferimento alla materia degli stupefacenti può procedersi a confisca nei confronti del condannato, salvo che in caso di lieve entità del fatto, ove non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui risulta avere a qualsiasi titolo la disponibilità. 9. Quanto ai comuni motivi dedotti in ordine alla mancata valutazione della applicabilità di sanzione sostitutiva, va preliminarmente evidenziata la assoluta genericità del ricorso, in assenza di ogni specifica deduzione circa le ragioni a supporto della invocata sostituzione e della stessa pena sostitutiva applicabile nel caso concreto. Dalla inammissibilità del motivo deriva anche la inammissibilità della dedotta questione di illegittimità costituzionale. 10. Con riferimento al motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sua disposta espulsione, va premesso che la sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019 (dep. 2020), Rv. 279348). Tanto precisato, si osserva che la valorizzazione, ai predetti fini, della gravità delle modalità dei fatti come indici della relativa pericolosità sociale, individuata anche nel contesto della assenza di attività lavorativa e tenuto conto della assenza di legami familiari stabili, appare in linea con gli indirizzi di legittimità, secondo i quali l'espulsione va motivata rispetto al caso concreto, certamente preso in considerazione, con peculiare riferimento alla tipologia della condotta criminale realizzata, connotata dalla detenzione, indosso e a casa, in concorso, di 130 grammi circa di cocaina, e anche con riguardo alla assenza di attività lavorativa, posto che la pericolosità e' altresì rinvenibile ove si versi nell'impossibilità di procurarsi lecitamente i mezzi di sussistenza (che nel caso concreto si traduce nella acclarata assenza di stabili e lecite fonti di reddito), con conseguente rischio di determinarsi alla commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 23826 del 26/06/2020 Rv. 279987 - 01). Rispetto a tale motivazione, l'invocazione della mancata considerazione della condotta anteriore e successiva al reato, priva di specifiche illustrazioni proposte dinnanzi al giudice di merito oltre che in questa sede, risulta generica e quindi inammissibile.2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio per nuovo giudizio dinnanzi al tribunale di Vercelli in diversa persona fisica, limitatamente alla disposta confisca, con dichiarazione di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto, al tribunale d
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