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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2025

Cassazione n. 27726/2025

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PDFBox: AULA 'A' 3587 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23501-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimato - avverso la sentenza n. 356/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/04/2024 R.G.N. 81/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento dell’appello ha condannato la società appellante [OSCURATO:PERSONA] srl al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 4.295,75 a titolo di differenze Oggetto R.G.N. 23501/2024 Cron.

Rep.

Ud. 09/09/2025 Numero registro generale 23501/2024 Numero sezionale 3587/2025 Numero di raccolta generale 27726/2025 Data pubblicazione 17/10/2025 retributive, anziché della somma di € 5408,50 riconosciuta in primo grado, oltre accessori dalla maturazione del diritto al saldo; ed ha compensato tra le parti le spese del doppio grado.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl è rimasto intimato e non ha svolto attività difensiva.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Ragioni della decisione Deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio per rinuncia siccome contenuta nel relativo atto del 7 luglio 2025 depositato in questo giudizio, con il quale la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 9.9.2025 La presidente [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23501/2024 Numero sezionale 3587/2025 Numero di raccolta generale 27726/2025 Data pubblicazione 17/10/2025 Numero registro generale 23501/2024 Numero sezionale 3587/2025 Numero di raccolta generale 27726/2025 Data pubblicazione 17/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'A' 3587 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23501-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimato - avverso la sentenza n. 356/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/04/2024 R.G.N. 81/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in atti, in parziale accoglimento dell’appello ha condannato la società appellante [OSCURATO:PERSONA] srl al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 4.295,75 a titolo di differenze Oggetto R.G.N. 23501/2024 Cron. Rep. Ud. 09/09/2025 Numero registro generale 23501/2024 Numero sezionale 3587/2025 Numero di raccolta generale 27726/2025 Data pubblicazione 17/10/2025 retributive, anziché della somma di € 5408,50 riconosciuta in primo grado, oltre accessori dalla maturazione del diritto al saldo; ed ha compensato tra le parti le spese del doppio grado. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl è rimasto intimato e non ha svolto attività difensiva. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione Deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio per rinuncia siccome contenuta nel relativo atto del 7 luglio 2025 depositato in questo giudizio, con il quale la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio. Nulla per le spese. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 9.9.2025 La presidente [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23501/2024 Numero sezionale 3587/2025 Numero di raccolta generale 27726/2025 Data pubblicazione 17/10/2025 Numero registro generale 23501/2024 Numero sezionale 3587/2025 Numero di raccolta generale 27726/2025 Data pubblicazione 17/10/2025
Sentenza Cassazione n. 27726/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris