CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20261/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato la condanna per il reato dell'art. 444 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile: - con riferimento al giudizio di responsabilità (primo motivo), il ricorso si risolve in una mera richiesta di rivalutazione delle prove poste a base dello stesso, ma nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione e non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo), il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) perché non si confronta con il percorso logico della decisione che ha ritenuto ostativa al beneficio non il precedente, ma la non tenuità dell'offesa desunta da elementi di prova acquisti al giudizio da cui è emerso che la condotta contestata avrebbe potuto cagionare polmoniti in cui chi avesse ingerito le carni detenute nell'esercizio commerciale del ricorrente; - con riferimento al trattamento sanzionatorio (terzo motivo), il ricorso è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), e nel caso in esame la pena base inflitta per il reato più grave di ricettazione è prossima al minimo edittale, e gli aumenti per la continuazione con i reati satellite sono contenuti, per ciascuno di essi, in 1/30 della pena base, ed in caso di aumenti di esigua entità è escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005), e nel caso in esame la pena inflitta al ricorrente di 8 mesi di reclusione Si discosta poco dal 2minimo edittale di sei mesi di reclusion€0 è molto lontana dal massimo di tre anni di reclusione; - con riferimento alla non menzione della condanna (quarto motivo), il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità perché non si confronta con il percorso logico della decisione che ha motivato il giudizio di mancata concessione del beneficio con la pericolosità del comportamento; determinata dalla violazione delle regole di sicurezza da parte dell'imputatoi e con il precedente fatto della stessa indole per cui l'imputato aveva ottenuto il proscioglimento per particolare tenuità; - gli ulteriori motivi sono inammissibili ex art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. in quanto non presentati in appello, che conteneva soltanto i primi quattro motivi del ricorso per cassazione; - con riferimento alla prescrizione, il reato (commesso il 19 gennaio 2017), non era prescritto alla data della sentenza di appello (6 giugno 2025), in quanto il termine di prescrizione è rimasto sospeso ex art. 159, comma 1, n. 3, primo periodo, seconda ipotesi, cod. pen., per il periodo intercorrente tra il 15 novembre 2021 ed il 6 febbraio 2023, perché, come risulta dal verbale di udienza del 15 novembre 2021 ("la difesa chiede rinvio per emergenza covid. Il PM nulla oppone. Il Tribunale accoglie e rinvia con sospensione termini di prescrizione"), in primo grado il processo penale è stato sospeso su richiesta del difensore dell'imputato; in tal caso, è tutto il periodo intercorrente tra le due udienze che è coperto dalla sospensione della prescrizione (v. Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914 - 01; conforme, da ultimo, Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552 - 02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q. P.Q.M