CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2020
Cassazione n. 41507/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23/10/2020, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, 61 n. 5 cod. pen. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva qualificata. Non sarebbero stati individuati in motivazione gli elementi in fatto e in diritto suscettibili di rivelare una maggiore pericolosità sociale nell'imputato tale da giustificare l'aumento di pena apportato. Il ricorso è inammissibile. Si evince, dal complessivo apparato argonnentativo della sentenza di appello, la correttezza della decisione assunta dai giudici di merito, i quali, oltre ad avere evidenziato che il ricorrente è gravato da plurimi precedenti anche specifici, hanno messo in risalto che le allarmanti modalità del fatto rivelano la personalità spregiudicata del ricorrente. Da tali argomentazioni è dato desumere una rispettosa applicazione dei principi espressi in sede di legittimità in materia di applicazione della recidiva, dovendosi evidenziare che, in base a tali principi, il giudice deve apprezzare l'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare maggior capacità a delinquere del reo (così, ex multis: Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Tale apprezzamento è stato certamente operato nel contesto della sentenza impugnata, essendo esso riconoscibile nel suo tessuto motivazionale, il quale può valere in ogni sua parte a sostenere il diniego della esclusione della recidiva, ove si riconoscano gli elementi argomentativi necessari a questo fine (cfr. Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803 - 01:Tapplicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente"). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2