CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2021
Cassazione n. 44937/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (CE) avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di [OSCURATO:PERSONA] alla Autorità giudiziaria della Repubblica di Cipro, in relazione ai reati di "frode informatica, ottenimento di beni con falsi pretesti e riciclaggio" indicati nel mandato di arresto europeo emesso in data 30/03/2021 dalla Corte distrettuale di Larnaca (Cipro). A sostegno della decisione la Corte ha rilevato che: il contenuto del m.a.e. e la documentazione trasmessa dall'Autorità dello Stato di emissione consentono di effettuare il controllo sui presupposti per la consegna; sussiste il requisito della c.d. "doppia punibilità", trattandosi di condotte integranti i reati di cui agli artt. 640 e 640-ter cod. pen.; i reati sono puniti dalla legge dello Stato di emissione con pena privativa della libertà personale di durata massima non inferiore al limite stabilito dall'art. 7, comma 3, della legge 22 aprile 2015, n. 69; non vi sono cause di rifiuto della consegna. Sotto diverso aspetto, la Corte ha rilevato come ricorrano i presupposti dell'art. 19, lett. c), della legge m.a.e., essendo il consegnando cittadino italiano residente in Italia, di tal che la consegna non può essere rifiutata, ma è subordinata alla condizione che lo stesso venga rinviato nello Stato membro di esecuzione per scontare la pena eventualmente irrogata. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza, deducendo: 2.1. il vizio di motivazione circa le ragioni che non consentono la permanenza sul territorio nazionale del soggetto richiesto durante lo svolgimento del relativo processo, nonché con riguardo al confronto tra la disciplina normativa vigente nel Paese richiedente e quella nazionale; 2.2. violazione di legge con riguardo alla erronea applicazione del disposto dell'articolo 17, comma 4, I. 22 aprile 2005, n. 69, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] è cittadino italiano stabilmente inserito nel territorio a livello sociale e lavorativo, non risultando alcun pericolo di fuga né comportando i reati contestati la possibilità di applicare una misura detentiva. Sotto diverso profilo non sono state accertate le condizioni in cui versano le strutture detentive del Paese richiedente. Infine, in ragione del tempo di commissione del reato contestato, non è applicabile la disciplina relativa al mandato di arresto europeo come modificata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, bensì quella precedente in ragione del principio del favor rei. 3. in data 2 dicembre 2021 il difensore ha depositato "istanza di differimento del processo" sull'assunto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe interamente risarcito la società cipriota, con conseguente imminente remissione della denuncia-querela a suo tempo presentata dalla stessa. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che non può essere accolta l'istanza difensiva di differimento della trattazione del procedimento, le cui cadenze temporali sono rigorosamente perimetrate dalla legge, e che le ragioni prospettate a sostegno della stessa, se e quando effettivamente verificate, ben potranno essere fatte valere in sede esecutiva, ritiene la Corte che il ricorso sia manifestamente infondato e perciò inammissibile. 2. Preliminarmente va dato atto che la disciplina applicabile è quella risultante dalle modifiche apportate alla legge n. 69 del 2005 dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10. Invero, l'art. 28 d.lgs. cit. ha dettato una specifica disciplina transitoria, al fine di individuare i procedimenti che proseguono secondo la normativa ante novella e quelli soggetti alle modifiche apportate dal medesimo d.lgs., che ha introdotto una sostanziale riduzione dei casi di rifiuto della consegna, sia obbligatori che facoltativi, nonché una rimodulazione del contenuto del m.a.e. e dei tempi per la definizione. Si è previsto, infatti, che i procedimenti relativi alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europeo in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 10 del 2021 (20 febbraio 2021) proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, quando a tale data la Corte d'appello abbia già ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata. Ciò comporta che la nuova disciplina si applica alle richieste di mandato di arresto ricevute dalle Corti di appello a partire dal 21 febbraio 2021, tra le quali rientra quella oggetto del presente giudizio, atteso che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto il 6 ottobre 2021. Ne deriva la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, dal momento che la Corte di appello di Napoli ha correttamente applicato il testo novellato dell'articolo 17, comma 4, I. 69/2005 secondo cui la consegna va disposta in assenza di cause ostative. Al riguardo si osserva che il Collegio nel dare atto in motivazione di aver verificato l'assenza di cause ostative, ha, in particolare, accertato che i fatti contestati dall'A.G cipriota corrispondono ai delitti di cui agli artt. 640 e 640-ter cod. pen. per i quali è prevista dalla legislazione del Paese richiedente una pena non inferiore ai dodici mesi di reclusione, così delineandosi l'ulteriore presupposto della consegna previsto dall'articolo 7, comma 3, I. 69/2005, mentre non rilevano le generiche doglianze che si risolvono in mere enunciazioni, quali la mancata verifica delle condizioni in cui versano le strutture detentive e l'insussistenza del pericolo di fuga. Quanto a tale ultimo aspetto si osserva che l'art. 6 della legge n. 69 del 2005 non prescrive affatto che il mandato di arresto europeo debba contenere l'indicazione delle esigenze di cautela che intende soddisfare l'autorità giudiziaria richiedente la consegna; al contrario di quanto prescritto dagli artt. 9, comma 4 e 5, e 13, comma 2, della stessa legge, per cui è l'autorità giudiziaria italiana a dover disporre l'applicazione di una misura coercitiva "se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa" (Sez. 6, n. 21579 del 17/07/2020, non mass.), circostanza non verificatasi nel caso di specie. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005. Così deciso il 02/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]