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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2024

Cassazione n. 25089/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19939/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difes i dall’A vv . [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: g.bruno@avvocatinocera - pec.it) , in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al ricorso per cassazione; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (Cristina) Milano ; [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale rilasciata su foglio a parte da intendersi in calce al controricorso; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché di A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già A viva Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa da gli [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procurain calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentate pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 994 /2022 della CORTE d ’ APPELLO di SALERNO, depositata il 26 luglio2022; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA]

1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietari di una porzione di un fabbricato sito in Roccapiemonte, Comune della Provincia di Salerno, realizzarono nel 1985 dei lavori di sopraelevazione.

I loro vicini, proprietari di distinte porzioni del fabbricato, nel 1990 li conve nnero davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani lamentando la violazione delle distanze tra costruzioni ed un rischio statico per il fabbricato, appesantito dalla sopraelevazione e dal conseguente aumento di volumetria della porzione di edificio oltre il massimo consentito.

Chiesero, dunque , la condanna dei convenuti alla demolizione delle opere sopraelevate, alla riduzione in pristino e al consolidamento statico.

I coniugi Giordano e Soglia resiste ttero al la domanda con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

In primo grado (sentenza n.449/1997) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo avere istruito la causa con una CTU a firma dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda.

In secondo grado (sentenza n.89/2004) la Corte d’appello di Salerno, rinnovata la CTU con l’ing. [OSCURATO:PERSONA], accertò che mediante la sopraelevazione e l’ampliamento dei locali era stata violata la regola del “ Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente” del 15 febbraio 1983, che prescriveva il rispetto delle distanza di 10 metri tra i corpi di fabbrica (essendosi costruito a 6,30 metri dalla cortina edificata retrostante ), nonché la regola del predetto piano urbanistico che prescriveva che l’aumento di volumetria negli interventi di recupero non potesse superare i 40 metri cubi (essendo stato realizzato un ampliamento di volumetria pari a 92 metri cubi); di conseguenza, in accoglimento delle domande proposte contro i coniugi Giordano e Soglia , condannò questi ultimi ad abbattere il corpo di fabbrica eretto in sopra e levazione e ampliamentodel preesistente, nonché al consolidamento statico delle mura perimetrali e della volta del locale.

La sentenza non fu oggetto di ricorso per cassazione e – dopo aver resistito all’impugnazione per revocazione –e passò in giudicato. 2.Con citazione del 16- 18 aprile 2009 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’ a vv.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e l’ing. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone il risarcimento del danno asseritamente conseguente agli errori da loro commessi nello svolgimento delle rispettive attività professionali (di avvocato e di CTU) nell’ambito del precedente giudizio.

Gli attori, in particolare, imputarono all’ing.

Pecoraro, autore della consulenza tecnica espletata in appello, di non avere individuato correttamente lo strumento urbanistico applicabile (affermando l’applicabilità, all’intervento edilizio da loro eseguito , del P iano di recuperoapprovato dal Comune di Roccapiemonte in data 15 febbraio 1983 in luogo di quello invece approvato il 28 marzo 1996 ) ; imputarono invece all’a vv.

Fasolino sia di non avere contestato l’erronea CTU dell’ing.

Pecoraro, evidenziando al giudice la sussistenza di un PRG più favorevole, sia di non averli tempestivamente notiziati della pubblicazione della sentenza d’appello,in modo che potessero proporre ricorso per cassazione.

Ne chiesero dunque la condanna solidale “ nella misura di euro 230.600,00 per le causali di cui in narrativa ovvero all'importo maggiore o minore che sarà accertato e quantificato in giudizio ovvero a tutti i danni, nessuno escluso, conseguenti alla esecuzione della sentenza n. 89/04”.

I convenuti si costituirono in giudizio, resistendo alla domanda.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiamò in garanzia le sue società assicurative, Aviva Italia e UGF Ass.ni (poi divenuta UnipolSai Ass.ni ) s.p.a. ; inoltre, domandò in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento delle sue competenze professionali.

Si costituirono in giudizio le società assicurative , resistendo sia alla domanda principale che a quella di garanzia.

Con sentenza n. 1055/2016, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani accolse la domanda riconvenzionale d i [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle competenze professionali.

3. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata in appello dalla Corte territoriale di Salerno che, con sentenza 26 luglio 2022, n. 994 – pronunciando a seguito dell’interruzione del giudizio per il decesso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e della riassunzione dello stesso nei confronti dei suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] (Cristina) Milano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alle spese del grado.

La Corte d’appello ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-Con riguardo alla dedotta responsabilità extracontrattuale del CTU, i ng.

Gianfran co P ecoraro – fondata sull’assunto che egli non aveva rilevato la mancanza della frontalità tra gli edifici ed aveva attestato come vigente un [OSCURATO:PERSONA] (quello del 1983) in realtà sostituito da un successivo e più favorevole Regolamento (quello del 1996) non indicato in perizia – , la Corte ha escluso recisamente la fondatezza di tale assunto, osservando: a) che la questione della mancanza di frontalità tra gli edifici non era stata prospettata e non aveva formato oggetto di incarico al CTU; b) che l’esistenza del PRG del 1983emergeva dagli atti; c) che l’applicabilità di tale piano – in luogo di quello del 1996 – all’intervento edilizio eseguito dai coniugi Giordano-Soglia era già stato attestato nel primo grado del giudizio presupposto dal CTU [OSCURATO:PERSONA]; d ) che , quanto al problema dei rapporti tra i due piani diacronicamente succedutisi, essoera stato risolto dalle note tecniche di attuazione del Piano di recupero del 1996, le q uali avevano stabilito che erano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo Piano gli interventi già effettuatinella vigenza del precedente e da esso regolati , sicché non poteva esservi dubbio sulla circostanza c he il Piano regolatore A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani applicabile alla fattispecie era quello del 198 3 né, quindi , sulla esattezza dell’attestazione dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] (che aveva confermato quella del precedente CTU, [OSCURATO:PERSONA]), il quale aveva quindi correttamente espletato l’incarico ricevuto; II-con riguardo alla dedotta responsabilità contrattuale dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] – fondata sul duplice assunto che egli non aveva evidenziato al giudice d’appello la sussistenza di un Piano urbanistico più favorevole e non aveva tempestivamente comunicato alle parti la notizia della sentenza d’appello– la Corte di merito ha ritenuto , sotto il primo profilo, cheil professionista avesse correttamente seguito, sul piano tecnico, le indicazioni del CTP [OSCURATO:PERSONA] e, sotto il secondo, che, stante la correttezza della decis i one del giudice d’appello, l’eventuale ricorso per cassazione non avrebbe avuto ragionevoli probabilitàdi essere accolto; III- l ’esclusione della dedotta responsabilità del l’avvocato implicava il riconoscimento del suo diritto alla percezione dei compensi per l’attività professionale svolta.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte salernitana ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi.

Rispondono con un primo controricors o [OSCURATO:PERSONA] ( Cristina ) Milano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali propongono anche ricorso incidentale sorretto da un unico motivo.

Con distinti controricorsi rispondono altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e UnipolSai Assicurazionis.p.a..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non hapresentato conclusioni scritte.

Le compagnie assicurative hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché degli artt.61 e 191 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c., per aver la Corte d’Appello precluso alle parti appellanti di dimostrare le lamentate violazioni con l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio in sede di gravame, incorrendo nel vizio di motivazione apparente o assente della sentenza”. i ricorrenti – sull’assunto che « la colpa grave del consulente tecnico d’ufficio, Ing. [OSCURATO:PERSONA], era accertabile solo con idonea consulenza tecnica» – lamentano che la Corte territoriale, senza alcuna motivazione, non abbia disposto tale consulenza tecnica,impedendo loro di esercitare il diritto alla prova.

Sostengono, infatti, che solo con CTU avrebbe potuto essere dimostrata «l’assenza di frontalità degli immobili » , ai fini delle distanze, nonché «la vigenza di uno strumento urbanistico diverso da quello indicato dal consulente tecnico d’ufficio». 1.2.Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata la “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 51 n. 4, dell’art. 158 e dell’art. 161 del codice di procedura civile, con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.

Violazione dell’art. 111 Cost.”.

I ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza impugnata in quanto emessa da un collegio presieduto dallo stes s o giudice che aveva emesso la sentenza d’appello nel giudizio presupposto.

Si sarebbe dunque integrata la violazione della regola (art. 51, n.4, cod. proc. civ.) che obbliga all’astensione il giudice che ha conosciuto della causa comemagistrato in altro grado del processo .

1.3. Con il terzo motivo del ricorso principale è denunciata la “Violazione dell’art. 1176 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani per non aver la Corte territoriale effettuato una valutazione prognostica sulla base dei documenti prodotti dagli appellanti”. i ricorrenti imputano alla Corte territoriale l’omessa corretta valutazione delladocumentazione prodotta e, in particolare, del piano di recupero del 1996 con i relativi allegati e le consulenze tecniche di parte.

1.4. Con il quarto motivo del ricorso principale è denunciata “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, comma 2, c.c., dell’art.1218 c.c., nonché violazione del codice deontologico forense approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31.01.2014 e pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 241 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in particolare, tra le varie disposizioni art. 12 “dovere di diligenza”, art.14 “dovere di competenza”, art. 27 “doveri di informazione”, con riguardo alla responsabilità professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

I ricorrenti si dolgono di un’erronea valutazione della condotta professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in rapporto ai doveri deontologici e di diligenza a cui il professionista dovrebbeattenersi.

1.5. Con il quinto motivo del ricorso principale è denunciata “Violazione degli articoli 1176, 2236, 1218, 1453 e 2697 cod. civ. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., per responsabilità dell’avvocato per mancata menzione delle prove indispensabili per ottenere il buon esito della causa in favore dei propri assistiti e per mancata comunicazione della sentenza per consentire il ricorso in Cassazione nei termini di legge”.

I ricorrenti deducono che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolto l’onere di dimostrare di essersi attivato perricercare le prove a sostegno della difesa dei suoi assistiti e di aver comunicato tempestivamente la sentenza d’appello.

A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani

1.6. Con il sesto motivo del ricorso principale è denunciata “Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento alla mancata colpa grave del consulente tecnico di ufficio ing.

Pecoraro”.

La sentenza d’appello è censurata perché, con un’errata applicazione della norma inerente alla responsabilità del consulente e con una carente motivazione, non avrebbeaccertato la colpa grave in cui sarebbe incorso il CTU, nonché per avere ritenuto inammissibile la produzione documentale dell’attestato del [OSCURATO:PERSONA] di Roccapiemonte del 4marzo 2021.

1.7. Con il settimo motivo del ricorso principale viene dedotta la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt.1176, 1460 e 2236 del codice civile con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.”.

La sentenza è censurata per mancanza di motivazione e violazione di legge in ordine alla conferma della statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.I motivi del ricorso principale – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione – sono manifestamente inammissibili per diverse ragioni.

2.1. In primo luogo va evidenziato che essi , non ostante l’intestazione in cui viene formalmente dedotta la violazione di norme di diritto, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d ’ appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto, sulla scorta delle risultanze istruttorie, che nessuna condotta illecita era a scrivibile al CTU [OSCURATO:PERSONA], sia perché la questione della mancanza di frontalità tra gli edifici non era stata prospettata e non aveva formato oggetto di incarico al CTU, sia perché l’esistenza e l’applicabilità del Piano di recupero del 1983 (in luogo di quello del 1996), conformemente alla sua corretta attestazione, era stata accertata aliunde e non era revocabile in dubbio.

Con valutazione di merito motivata e altrettanto incensurabile, la Corte territoriale ha poi escluso in radice anche la sussistenza di una condotta professionale inesattamente adempiente dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], escludendo la prima omissione addebitatagli (la mancata evidenziazione al giudice d’appello del la sussistenza di un Piano urbanistico più favorevole ai suoi assistiti) e reputando irrilevante la seconda, sul rilievo che , stante la correttezza della decis i one del giudice d’appello nel giudizio presupposto , l’eventuale ricorso per cassazione averso quella sentenza non avrebbe avuto ragionevoli probabilitàdi essere accolto.

Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di appello, i motivi di ricorso si palesano inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice del merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità.

A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani

2.2. In secondo luogo, con riguardo ai denunciati vizi di motivazione, va ricordato che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090).

Nel caso di specie, alla luce della, pur sintetica, illustrazione delle ragioni che sorreggono la decisione d’appello, emerge con evidenza che essa non presenta alcuna delle suindicate gravi lacune motivazionali, per essere anzi corredata di un chiaro, adeguato e coerente apparato argomentativo. 2.3.Con specifico riferimento alla censura concerne nte il diniego di CTU, va poi osservato che i l difetto di motivazione costituzionalmente rilevante può effettivamente inficiare la statuizione di mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio poiché , sebbenela decisione di ricorrere o meno ad essa costituisc a un potere discrezionale del giudice del m e rito , questi, nelle controversie che, A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani per il loro contenuto, richiedono che si proceda ad un accertamento tecnico, è tuttavia tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (in tal senso, da ultimo , C ass. 13/05 / 2024, n. 13038 ; in precedenza, v., nello stesso senso, Cass. 16/12/2022, n. 37027; Cass. 01/09/2015, n. 17399).

Però, nel caso in esame, tale carenza motivazionale non si integra, perché la Corte d’ appello ha osservato che il difetto di frontalità non era stato prospettato e che l’applicabilità del Piano di recupero del 1983 (in luogo di quello del 1996) era stata accertata già sulla base della CTU espletata in primo grado nel giudizio presupposto da parte dell’ing.

Vincenzo P ecoraro, sicché sarebbe stato superfluodisporre una nuova CTU.

Va anche evidenziato che nel formulare la censura in esame i ricorrenti confondono indebitamente il presente giudizio di responsabilità professionale con il giudizio presupposto.

La controversia che, per il suo contenuto, richied eva che si procedesse ad un accertamento tecnico era quella in cui era stata proposta la domanda di condanna dei coniugi Giordano - Soglia alla riduzione in pristino e al consolidamento statico dell’edificio sul presupposto della violazione delle norme sulle distanze e dell’indebito aumento di volumetria,in seguito all’intervento di recupero da loro svolto.

In quel processo eranostate disposte due consulenze tecnic he, all’ esito delle quali eranostate accertat e l e dedotte violazioni in base alle regole del Piano regolatore del 1983, ritenutoapplicabile.

Si tratta di fatti definitivamente accertati nell’ambito del giudizio presupposto, i quali non avrebbero potuto essere rimessi in discussionenel successivo giudizio di responsabilità dei professionisti , A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani nell’ambito del quale l’eventualeilliceità della loro condotta e il nesso causale tra essa eil danno asseritamente patito da gli attuali ricorrenti ben potevano essere accertati allo stato degli atti, senza necessità di rinnovare l’accertamento tecnico già espletato sui fatti costitutivi della diversa domanda formulata nel giudizio presupposto.

2.4. L a tendenza a confondere indebitamente il giudizio presupposto con quello (attuale) di responsabilità professionale emerge con evidenza in ordine al la censura con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di a stensione da parte del giudice che ha presieduto il collegio che ha deciso la sentenzaimpugnata, pur avendo già conosciuto come giudice relatore della causa presupposta.

Al riguardo è sufficiente evidenziare che non vi è violazione dell’art. 51 n. 4cod. proc. civ., poiché non si tratta di gradi diversi del medesimo giudizio ma, appunto, di due giudizi distinti.

3. In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile con assorbimento del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il cui unico motivo essi hanno denunciato l’omessa pronuncia sul loro difetto di legittimazione passiva per pregressa rinuncia all’eredità.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascun a de lle quattro parti controricorrenti ed in relazione all’attività difensiva rispettivamente spiegata.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimbo r sare a lle parti controricorrentile spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 ciascuna per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., e in Euro 4 .300,00 per ciascuna delle altre due parti controricorrenti oltre, per ciascuna parte controricorrente, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19939/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difes i dall’A vv . [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: g.bruno@avvocatinocera - pec.it) , in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al ricorso per cassazione; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (Cristina) Milano ; [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale rilasciata su foglio a parte da intendersi in calce al controricorso; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché di A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già A viva Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa da gli [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procurain calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentate pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 994 /2022 della CORTE d ’ APPELLO di SALERNO, depositata il 26 luglio2022; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietari di una porzione di un fabbricato sito in Roccapiemonte, Comune della Provincia di Salerno, realizzarono nel 1985 dei lavori di sopraelevazione. I loro vicini, proprietari di distinte porzioni del fabbricato, nel 1990 li conve nnero davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani lamentando la violazione delle distanze tra costruzioni ed un rischio statico per il fabbricato, appesantito dalla sopraelevazione e dal conseguente aumento di volumetria della porzione di edificio oltre il massimo consentito. Chiesero, dunque , la condanna dei convenuti alla demolizione delle opere sopraelevate, alla riduzione in pristino e al consolidamento statico. I coniugi Giordano e Soglia resiste ttero al la domanda con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. In primo grado (sentenza n.449/1997) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo avere istruito la causa con una CTU a firma dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda. In secondo grado (sentenza n.89/2004) la Corte d’appello di Salerno, rinnovata la CTU con l’ing. [OSCURATO:PERSONA], accertò che mediante la sopraelevazione e l’ampliamento dei locali era stata violata la regola del “ Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente” del 15 febbraio 1983, che prescriveva il rispetto delle distanza di 10 metri tra i corpi di fabbrica (essendosi costruito a 6,30 metri dalla cortina edificata retrostante ), nonché la regola del predetto piano urbanistico che prescriveva che l’aumento di volumetria negli interventi di recupero non potesse superare i 40 metri cubi (essendo stato realizzato un ampliamento di volumetria pari a 92 metri cubi); di conseguenza, in accoglimento delle domande proposte contro i coniugi Giordano e Soglia , condannò questi ultimi ad abbattere il corpo di fabbrica eretto in sopra e levazione e ampliamentodel preesistente, nonché al consolidamento statico delle mura perimetrali e della volta del locale. La sentenza non fu oggetto di ricorso per cassazione e – dopo aver resistito all’impugnazione per revocazione –e passò in giudicato. 2.Con citazione del 16- 18 aprile 2009 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’ a vv. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e l’ing. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone il risarcimento del danno asseritamente conseguente agli errori da loro commessi nello svolgimento delle rispettive attività professionali (di avvocato e di CTU) nell’ambito del precedente giudizio. Gli attori, in particolare, imputarono all’ing. Pecoraro, autore della consulenza tecnica espletata in appello, di non avere individuato correttamente lo strumento urbanistico applicabile (affermando l’applicabilità, all’intervento edilizio da loro eseguito , del P iano di recuperoapprovato dal Comune di Roccapiemonte in data 15 febbraio 1983 in luogo di quello invece approvato il 28 marzo 1996 ) ; imputarono invece all’a vv. Fasolino sia di non avere contestato l’erronea CTU dell’ing. Pecoraro, evidenziando al giudice la sussistenza di un PRG più favorevole, sia di non averli tempestivamente notiziati della pubblicazione della sentenza d’appello,in modo che potessero proporre ricorso per cassazione. Ne chiesero dunque la condanna solidale “ nella misura di euro 230.600,00 per le causali di cui in narrativa ovvero all'importo maggiore o minore che sarà accertato e quantificato in giudizio ovvero a tutti i danni, nessuno escluso, conseguenti alla esecuzione della sentenza n. 89/04”. I convenuti si costituirono in giudizio, resistendo alla domanda. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiamò in garanzia le sue società assicurative, Aviva Italia e UGF Ass.ni (poi divenuta UnipolSai Ass.ni ) s.p.a. ; inoltre, domandò in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento delle sue competenze professionali. Si costituirono in giudizio le società assicurative , resistendo sia alla domanda principale che a quella di garanzia. Con sentenza n. 1055/2016, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani accolse la domanda riconvenzionale d i [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle competenze professionali. 3. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata in appello dalla Corte territoriale di Salerno che, con sentenza 26 luglio 2022, n. 994 – pronunciando a seguito dell’interruzione del giudizio per il decesso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e della riassunzione dello stesso nei confronti dei suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] (Cristina) Milano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alle spese del grado. La Corte d’appello ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-Con riguardo alla dedotta responsabilità extracontrattuale del CTU, i ng. Gianfran co P ecoraro – fondata sull’assunto che egli non aveva rilevato la mancanza della frontalità tra gli edifici ed aveva attestato come vigente un [OSCURATO:PERSONA] (quello del 1983) in realtà sostituito da un successivo e più favorevole Regolamento (quello del 1996) non indicato in perizia – , la Corte ha escluso recisamente la fondatezza di tale assunto, osservando: a) che la questione della mancanza di frontalità tra gli edifici non era stata prospettata e non aveva formato oggetto di incarico al CTU; b) che l’esistenza del PRG del 1983emergeva dagli atti; c) che l’applicabilità di tale piano – in luogo di quello del 1996 – all’intervento edilizio eseguito dai coniugi Giordano-Soglia era già stato attestato nel primo grado del giudizio presupposto dal CTU [OSCURATO:PERSONA]; d ) che , quanto al problema dei rapporti tra i due piani diacronicamente succedutisi, essoera stato risolto dalle note tecniche di attuazione del Piano di recupero del 1996, le q uali avevano stabilito che erano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo Piano gli interventi già effettuatinella vigenza del precedente e da esso regolati , sicché non poteva esservi dubbio sulla circostanza c he il Piano regolatore A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani applicabile alla fattispecie era quello del 198 3 né, quindi , sulla esattezza dell’attestazione dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] (che aveva confermato quella del precedente CTU, [OSCURATO:PERSONA]), il quale aveva quindi correttamente espletato l’incarico ricevuto; II-con riguardo alla dedotta responsabilità contrattuale dell’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] – fondata sul duplice assunto che egli non aveva evidenziato al giudice d’appello la sussistenza di un Piano urbanistico più favorevole e non aveva tempestivamente comunicato alle parti la notizia della sentenza d’appello– la Corte di merito ha ritenuto , sotto il primo profilo, cheil professionista avesse correttamente seguito, sul piano tecnico, le indicazioni del CTP [OSCURATO:PERSONA] e, sotto il secondo, che, stante la correttezza della decis i one del giudice d’appello, l’eventuale ricorso per cassazione non avrebbe avuto ragionevoli probabilitàdi essere accolto; III- l ’esclusione della dedotta responsabilità del l’avvocato implicava il riconoscimento del suo diritto alla percezione dei compensi per l’attività professionale svolta. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte salernitana ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi. Rispondono con un primo controricors o [OSCURATO:PERSONA] ( Cristina ) Milano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali propongono anche ricorso incidentale sorretto da un unico motivo. Con distinti controricorsi rispondono altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e UnipolSai Assicurazionis.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non hapresentato conclusioni scritte. Le compagnie assicurative hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 1.1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché degli artt.61 e 191 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c., per aver la Corte d’Appello precluso alle parti appellanti di dimostrare le lamentate violazioni con l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio in sede di gravame, incorrendo nel vizio di motivazione apparente o assente della sentenza”. i ricorrenti – sull’assunto che « la colpa grave del consulente tecnico d’ufficio, Ing. [OSCURATO:PERSONA], era accertabile solo con idonea consulenza tecnica» – lamentano che la Corte territoriale, senza alcuna motivazione, non abbia disposto tale consulenza tecnica,impedendo loro di esercitare il diritto alla prova. Sostengono, infatti, che solo con CTU avrebbe potuto essere dimostrata «l’assenza di frontalità degli immobili » , ai fini delle distanze, nonché «la vigenza di uno strumento urbanistico diverso da quello indicato dal consulente tecnico d’ufficio». 1.2.Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata la “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 51 n. 4, dell’art. 158 e dell’art. 161 del codice di procedura civile, con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c. Violazione dell’art. 111 Cost.”. I ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza impugnata in quanto emessa da un collegio presieduto dallo stes s o giudice che aveva emesso la sentenza d’appello nel giudizio presupposto. Si sarebbe dunque integrata la violazione della regola (art. 51, n.4, cod. proc. civ.) che obbliga all’astensione il giudice che ha conosciuto della causa comemagistrato in altro grado del processo . 1.3. Con il terzo motivo del ricorso principale è denunciata la “Violazione dell’art. 1176 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani per non aver la Corte territoriale effettuato una valutazione prognostica sulla base dei documenti prodotti dagli appellanti”. i ricorrenti imputano alla Corte territoriale l’omessa corretta valutazione delladocumentazione prodotta e, in particolare, del piano di recupero del 1996 con i relativi allegati e le consulenze tecniche di parte. 1.4. Con il quarto motivo del ricorso principale è denunciata “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, comma 2, c.c., dell’art.1218 c.c., nonché violazione del codice deontologico forense approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31.01.2014 e pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 241 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in particolare, tra le varie disposizioni art. 12 “dovere di diligenza”, art.14 “dovere di competenza”, art. 27 “doveri di informazione”, con riguardo alla responsabilità professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. I ricorrenti si dolgono di un’erronea valutazione della condotta professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in rapporto ai doveri deontologici e di diligenza a cui il professionista dovrebbeattenersi. 1.5. Con il quinto motivo del ricorso principale è denunciata “Violazione degli articoli 1176, 2236, 1218, 1453 e 2697 cod. civ. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., per responsabilità dell’avvocato per mancata menzione delle prove indispensabili per ottenere il buon esito della causa in favore dei propri assistiti e per mancata comunicazione della sentenza per consentire il ricorso in Cassazione nei termini di legge”. I ricorrenti deducono che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolto l’onere di dimostrare di essersi attivato perricercare le prove a sostegno della difesa dei suoi assistiti e di aver comunicato tempestivamente la sentenza d’appello. A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 1.6. Con il sesto motivo del ricorso principale è denunciata “Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento alla mancata colpa grave del consulente tecnico di ufficio ing. Pecoraro”. La sentenza d’appello è censurata perché, con un’errata applicazione della norma inerente alla responsabilità del consulente e con una carente motivazione, non avrebbeaccertato la colpa grave in cui sarebbe incorso il CTU, nonché per avere ritenuto inammissibile la produzione documentale dell’attestato del [OSCURATO:PERSONA] di Roccapiemonte del 4marzo 2021. 1.7. Con il settimo motivo del ricorso principale viene dedotta la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt.1176, 1460 e 2236 del codice civile con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.”. La sentenza è censurata per mancanza di motivazione e violazione di legge in ordine alla conferma della statuizione di accoglimento della domanda riconvenzionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.I motivi del ricorso principale – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione – sono manifestamente inammissibili per diverse ragioni. 2.1. In primo luogo va evidenziato che essi , non ostante l’intestazione in cui viene formalmente dedotta la violazione di norme di diritto, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d ’ appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto, sulla scorta delle risultanze istruttorie, che nessuna condotta illecita era a scrivibile al CTU [OSCURATO:PERSONA], sia perché la questione della mancanza di frontalità tra gli edifici non era stata prospettata e non aveva formato oggetto di incarico al CTU, sia perché l’esistenza e l’applicabilità del Piano di recupero del 1983 (in luogo di quello del 1996), conformemente alla sua corretta attestazione, era stata accertata aliunde e non era revocabile in dubbio. Con valutazione di merito motivata e altrettanto incensurabile, la Corte territoriale ha poi escluso in radice anche la sussistenza di una condotta professionale inesattamente adempiente dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], escludendo la prima omissione addebitatagli (la mancata evidenziazione al giudice d’appello del la sussistenza di un Piano urbanistico più favorevole ai suoi assistiti) e reputando irrilevante la seconda, sul rilievo che , stante la correttezza della decis i one del giudice d’appello nel giudizio presupposto , l’eventuale ricorso per cassazione averso quella sentenza non avrebbe avuto ragionevoli probabilitàdi essere accolto. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di appello, i motivi di ricorso si palesano inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice del merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità. A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 2.2. In secondo luogo, con riguardo ai denunciati vizi di motivazione, va ricordato che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Nel caso di specie, alla luce della, pur sintetica, illustrazione delle ragioni che sorreggono la decisione d’appello, emerge con evidenza che essa non presenta alcuna delle suindicate gravi lacune motivazionali, per essere anzi corredata di un chiaro, adeguato e coerente apparato argomentativo. 2.3.Con specifico riferimento alla censura concerne nte il diniego di CTU, va poi osservato che i l difetto di motivazione costituzionalmente rilevante può effettivamente inficiare la statuizione di mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio poiché , sebbenela decisione di ricorrere o meno ad essa costituisc a un potere discrezionale del giudice del m e rito , questi, nelle controversie che, A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani per il loro contenuto, richiedono che si proceda ad un accertamento tecnico, è tuttavia tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (in tal senso, da ultimo , C ass. 13/05 / 2024, n. 13038 ; in precedenza, v., nello stesso senso, Cass. 16/12/2022, n. 37027; Cass. 01/09/2015, n. 17399). Però, nel caso in esame, tale carenza motivazionale non si integra, perché la Corte d’ appello ha osservato che il difetto di frontalità non era stato prospettato e che l’applicabilità del Piano di recupero del 1983 (in luogo di quello del 1996) era stata accertata già sulla base della CTU espletata in primo grado nel giudizio presupposto da parte dell’ing. Vincenzo P ecoraro, sicché sarebbe stato superfluodisporre una nuova CTU. Va anche evidenziato che nel formulare la censura in esame i ricorrenti confondono indebitamente il presente giudizio di responsabilità professionale con il giudizio presupposto. La controversia che, per il suo contenuto, richied eva che si procedesse ad un accertamento tecnico era quella in cui era stata proposta la domanda di condanna dei coniugi Giordano - Soglia alla riduzione in pristino e al consolidamento statico dell’edificio sul presupposto della violazione delle norme sulle distanze e dell’indebito aumento di volumetria,in seguito all’intervento di recupero da loro svolto. In quel processo eranostate disposte due consulenze tecnic he, all’ esito delle quali eranostate accertat e l e dedotte violazioni in base alle regole del Piano regolatore del 1983, ritenutoapplicabile. Si tratta di fatti definitivamente accertati nell’ambito del giudizio presupposto, i quali non avrebbero potuto essere rimessi in discussionenel successivo giudizio di responsabilità dei professionisti , A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani nell’ambito del quale l’eventualeilliceità della loro condotta e il nesso causale tra essa eil danno asseritamente patito da gli attuali ricorrenti ben potevano essere accertati allo stato degli atti, senza necessità di rinnovare l’accertamento tecnico già espletato sui fatti costitutivi della diversa domanda formulata nel giudizio presupposto. 2.4. L a tendenza a confondere indebitamente il giudizio presupposto con quello (attuale) di responsabilità professionale emerge con evidenza in ordine al la censura con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di a stensione da parte del giudice che ha presieduto il collegio che ha deciso la sentenzaimpugnata, pur avendo già conosciuto come giudice relatore della causa presupposta. Al riguardo è sufficiente evidenziare che non vi è violazione dell’art. 51 n. 4cod. proc. civ., poiché non si tratta di gradi diversi del medesimo giudizio ma, appunto, di due giudizi distinti. 3. In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile con assorbimento del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il cui unico motivo essi hanno denunciato l’omessa pronuncia sul loro difetto di legittimazione passiva per pregressa rinuncia all’eredità. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascun a de lle quattro parti controricorrenti ed in relazione all’attività difensiva rispettivamente spiegata. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. A.C. 28.06.2024 N. R.G. 19939/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimbo r sare a lle parti controricorrentile spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 ciascuna per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., e in Euro 4 .300,00 per ciascuna delle altre due parti controricorrenti oltre, per ciascuna parte controricorrente, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l.
Sentenza Cassazione n. 25089/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris