CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 2021
Cassazione n. 43587/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Torino ha ripristinato l'originaria misura della custodia cautelare in carcere, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa in data 1 marzo 2021 dalla Corte di appello di Torino con la quale era stata sostituita la custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari, contestualmente alla lettura del dispositivo della sentenza di riforma della sentenza di primo grado che aveva ridotto la pena ad anni sei e mesi due di reclusione rispetto alla iniziale pena di anni sette e mesi dieci per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. In particolare, il Tribunale, dopo aver rilevato che la statuizione sulla misura cautelare anche se contenuta nel dispositivo della sentenza deve essere qualificata come ordinanza e come tale è suscettibile di impugnazione immediata in sede cautelare, ha ritenuto in difetto di motivazione di poter prendere cognizione del provvedimento impugnato per esaminare i relativi presupposti, sulla base degli elementi addotti dalla difesa a sostegno della istanza di sostituzione, così pervenendo al ripristino della custodia in carcere con efficacia differita alla sua definitività. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, l'indagato chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio della motivazione e violazione di legge per avere il Tribunale ripristinato la misura cautelare genetica sul presupposto errato della carenza di motivazione da parte del Giudice di merito, rivalutando in termini di maggiore gravità il profilo indiziario del Mennuti in contrasto con la valutazione della Corte di appello che, avendo ridotto la pena in accoglimento delle deduzioni difensive, ha coerentemente ritenuto fondata per le stesse ragioni la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari con il parere favorevole del Procuratore Generale (per avergli dato atto di aver reso dichiarazioni confessorie, ed averlo considerato meritevole delle attenuanti generiche nella loro massima estensione). 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 274, lett. c), 275, commi 1, 1- bis, 2, 3, 3 -bis e 275 -bis cod. proc. pen. per la ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto al contenimento del pericolo di reiterazione. Il Tribunale non ha dato il giusto rilievo alle circostanze dedotte dalla difesa ed in particolare al serio e documentato percorso risocializzante per la frequentazione inframuraria di un corso professionale a indirizzo socio-sanitario proseguito anche dopo la concessione degli arresti domiciliari, tenuto conto del periodo di detenzione dall'8 novembre 2018 per un periodo complessivo di due anni e quattro mesi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Si deve preliminarmente rilevare la correttezza dell'intervento sostitutivo operato dal Tribunale per supplire alla carenza di motivazione dell'ordinanza con cui la Corte di appello aveva disposto la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari contestualmente alla lettura del dispositivo della sentenza, in applicazione del principio secondo cui il giudice di appello non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della decisione adottata dal primo giudice non integra una causa di nullità che possa essere rilevata dal giudice di appello, proprio perché in quanto giudice di merito, non può attribuirsi, fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, il potere riconosciuto al solo giudice di legittimità di annullano con rinvio, ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze (Sez. 1, n. 4490 del 3/11/1992, Rv. 1924309). Il Tribunale dell'appello cautelare ha, quindi, provveduto a rivalutare gli elementi che erano stati addotti dalla difesa a supporto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare, e dopo aver dato atto di averli riesaminati li ha tuttavia ritenuti singolarmente e nel loro complesso inidonei a superare la presunzione di inadeguatezza di ogni altra misura diversa da quella della custodia in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Tuttavia, il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione circa le ragioni della ritenuta irrilevanza del percorso rieducativo che l'imputato avrebbe avviato in carcere e poi proseguito durante l'applicazione della misura degli arresti domiciliari. A fronte della allegazione di una documentazione attestante la serietà del percorso risocializzante, testimoniato anche dal cappellano della [OSCURATO:PERSONA] di Torino, che avrebbe dato atto del cambiamento dei modelli di vita e dell'avvio di una seria e proficua riflessione spirituale e religiosa, nell'ordinanza impugnata tale elemento non è stato neppure minimamente considerato. Si deve ricordare che in caso di rigetto di una istanza di sostituzione di una misura cautelare personale, decisa in sede di appello cautelare, non costituisce motivazione adeguata quella che in presenza di temi specifici sollevati con l'istanza di sostituzione si limiti alla riaffermazione della motivazione dell'ordinanza cautelare originaria, omettendo di considerare i temi posti in evidenza, atteso che il giudice deve attenersi ai rilievi critici dell'istante e dare ad essi risposte precise e compiute. Va pertanto disposto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino perché colmi la ravvisata lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 19 ottobre 2021 Il Consigliere esten