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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 31296/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8085-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' C.P. (GIA' [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.TERNO 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7030/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 08085 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -2- Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] srl ha alienato l'unico immobile di sua proprietà alla [OSCURATO:PERSONA] srl ,e ciò poco prima che la stessa società alienante venisse posta in fallimento. 2.-Il curatore del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl ha dunque agito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl per far dichiarare l'inefficacia della vendita, con azione revocatoria ordinaria, sul presupposto che l'alienazione dell'unico immobile, peraltro effettuata ad un prezzo inferiore a quello di mercato, tendeva a sottrarlo alla garanzia concorsuale, e che di tale elusività fosse a conoscenza l'acquirente. 3.-Il Tribunale di Velletri ha accolto la revocatoria dichiarando inefficace l'atto nei confronti del creditore. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato questa decisione/ osservando che non vi era in realtà alcuna sproporzione tra il valore di mercato e il prezzo di vendita e che l'acquisto era avvenuto tre anni prima del fallimento, e questo dato temporale era indizio della ignoranza da parte dell'acquirente della difficoltà economica dell'alienante.

La Corte di appello di Roma ha rigettato l'impugnazione osservando che la vendita ha avuto ad oggetto l'unico bene di proprietà della società fallita, e dunque ha comportato un significativo mutamento del patrimonio di quest'ultima, e che l'esposizione debitoria della alienante nei confronti dell'agente della riscossione, ossia Monte dei Paschi di Siena, era al momento della stipula ingente e nota. 4.-[OSCURATO:PERSONA] srl ricorre con tre motivi di ricorso.

Si è costituito il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl che ha chiesto il rigetto.

Considerato che 5.-Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli articoli 156 e 132 del codice di procedura civile, e sostiene che la sentenza è del tutto priva di motivazione su un punto decisivo della controversia, vale a dire la sproporzione tra il valore di mercato del bene e quello a cui il bene è stato compravenduto, questione rispetto alla quale la motivazione è solo apparente in quanto contiene un generico riferimento alla dinamica di mercato senza però fornire ragioni della decisione, e del perché sia stata ritenuta una sproporzione tra i due valori di circa il 20%. 6.- Con il secondo motivo si denuncia parimenti violazione degli articoli 156 e 132 cc, e dunque nuovamente nullità per difetto di motivazione, ma su un punto diverso della controversia, ossia sulla sussistenza della consapevolezza da parte dell'acquirente della situazione di difficoltà dell'alienante, e dunque del danno che costui con la vendita mirava a provocare al creditore.

Anche su tale aspetto la ricorrente assume un difetto assoluto di motivazione.

I due motivi possono trattarsi insieme e sono infondati.

Il difetto assoluto di motivazione, ossia quello che determina nullità della sentenza, presuppone che non siano comprensibili le ragioni che hanno portato alla decisione.

Nel caso presente, pur nella sua sinteticità argomentativa, la Corte d'appello, quanto al primo aspetto, ha dato conto della decisione, in quanto non ha soltanto tenuto in considerazione la sproporzione di valore, evidentemente ricavata dalla consulenza tecnica, ma ha dato rilievo altresì alla circostanza che si trattava dell'unico cespite di proprietà della debitrice con la conseguenza dell' azzeramento delle garanzie a favore del creditore.

Quanto al secondo aspetto, la consapevolezza del danno arrecato non è, come invece sostiene la ricorrente, ricavata apoditticamente senza dare conto degli elementi indiziari di riferimento: piuttosto gli indici presuntivi sono ravvisati nel fatto di non aver corrisposto alcun acconto, di essere stata immessa immediatamente nel possesso dei beni, e di essersi accollata i mutui della venditrice.

Pertanto, gli indizi della scientia damni non sono meramente richiamati ma sono espressamente indicati. 7.- Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 116 del codice di procedura civile, 2901 del codice civile e 67 della legge fallimentare.

Ritiene la ricorrente che ha costituito violazione di legge, e segnatamente dell'articolo 67 della legge fallimentare, il fatto di aver dato rilevanza ad una sproporzione del 20% tra il valore di mercato e quello di vendita, quando invece in base a quella norma la sproporzione è rilevante solo se raggiunge il 25%.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Intanto la regola richiamata è riferita alla revocatoria fallimentare, ma soprattutto la censura non tiene conto del fatto che la ratio della decisione impugnata è più complessa del mero richiamo alla sproporzione di valore, in quanto fa leva altresì sulla circostanza che il bene alienato era in realtà l'unico a comporre il patrimonio del debitore e che quindi la sua alienazione ha comportato un danno per il creditore facilmente percepibile da parte della dell'acquirente, anche a prescindere da quella sproporzione.

Il ricorso va rigettato con la conseguenza del pagamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 4500,00 euro, oltre 200„00 euro di spese generali. oppio (,contributo.I Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8085-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' C.P. (GIA' [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.TERNO 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7030/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 08085 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] srl ha alienato l'unico immobile di sua proprietà alla [OSCURATO:PERSONA] srl ,e ciò poco prima che la stessa società alienante venisse posta in fallimento. 2.-Il curatore del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl ha dunque agito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl per far dichiarare l'inefficacia della vendita, con azione revocatoria ordinaria, sul presupposto che l'alienazione dell'unico immobile, peraltro effettuata ad un prezzo inferiore a quello di mercato, tendeva a sottrarlo alla garanzia concorsuale, e che di tale elusività fosse a conoscenza l'acquirente. 3.-Il Tribunale di Velletri ha accolto la revocatoria dichiarando inefficace l'atto nei confronti del creditore. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato questa decisione/ osservando che non vi era in realtà alcuna sproporzione tra il valore di mercato e il prezzo di vendita e che l'acquisto era avvenuto tre anni prima del fallimento, e questo dato temporale era indizio della ignoranza da parte dell'acquirente della difficoltà economica dell'alienante. La Corte di appello di Roma ha rigettato l'impugnazione osservando che la vendita ha avuto ad oggetto l'unico bene di proprietà della società fallita, e dunque ha comportato un significativo mutamento del patrimonio di quest'ultima, e che l'esposizione debitoria della alienante nei confronti dell'agente della riscossione, ossia Monte dei Paschi di Siena, era al momento della stipula ingente e nota. 4.-[OSCURATO:PERSONA] srl ricorre con tre motivi di ricorso. Si è costituito il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl che ha chiesto il rigetto. Considerato che 5.-Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli articoli 156 e 132 del codice di procedura civile, e sostiene che la sentenza è del tutto priva di motivazione su un punto decisivo della controversia, vale a dire la sproporzione tra il valore di mercato del bene e quello a cui il bene è stato compravenduto, questione rispetto alla quale la motivazione è solo apparente in quanto contiene un generico riferimento alla dinamica di mercato senza però fornire ragioni della decisione, e del perché sia stata ritenuta una sproporzione tra i due valori di circa il 20%. 6.- Con il secondo motivo si denuncia parimenti violazione degli articoli 156 e 132 cc, e dunque nuovamente nullità per difetto di motivazione, ma su un punto diverso della controversia, ossia sulla sussistenza della consapevolezza da parte dell'acquirente della situazione di difficoltà dell'alienante, e dunque del danno che costui con la vendita mirava a provocare al creditore. Anche su tale aspetto la ricorrente assume un difetto assoluto di motivazione. I due motivi possono trattarsi insieme e sono infondati. Il difetto assoluto di motivazione, ossia quello che determina nullità della sentenza, presuppone che non siano comprensibili le ragioni che hanno portato alla decisione. Nel caso presente, pur nella sua sinteticità argomentativa, la Corte d'appello, quanto al primo aspetto, ha dato conto della decisione, in quanto non ha soltanto tenuto in considerazione la sproporzione di valore, evidentemente ricavata dalla consulenza tecnica, ma ha dato rilievo altresì alla circostanza che si trattava dell'unico cespite di proprietà della debitrice con la conseguenza dell' azzeramento delle garanzie a favore del creditore. Quanto al secondo aspetto, la consapevolezza del danno arrecato non è, come invece sostiene la ricorrente, ricavata apoditticamente senza dare conto degli elementi indiziari di riferimento: piuttosto gli indici presuntivi sono ravvisati nel fatto di non aver corrisposto alcun acconto, di essere stata immessa immediatamente nel possesso dei beni, e di essersi accollata i mutui della venditrice. Pertanto, gli indizi della scientia damni non sono meramente richiamati ma sono espressamente indicati. 7.- Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 116 del codice di procedura civile, 2901 del codice civile e 67 della legge fallimentare. Ritiene la ricorrente che ha costituito violazione di legge, e segnatamente dell'articolo 67 della legge fallimentare, il fatto di aver dato rilevanza ad una sproporzione del 20% tra il valore di mercato e quello di vendita, quando invece in base a quella norma la sproporzione è rilevante solo se raggiunge il 25%. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Intanto la regola richiamata è riferita alla revocatoria fallimentare, ma soprattutto la censura non tiene conto del fatto che la ratio della decisione impugnata è più complessa del mero richiamo alla sproporzione di valore, in quanto fa leva altresì sulla circostanza che il bene alienato era in realtà l'unico a comporre il patrimonio del debitore e che quindi la sua alienazione ha comportato un danno per il creditore facilmente percepibile da parte della dell'acquirente, anche a prescindere da quella sproporzione. Il ricorso va rigettato con la conseguenza del pagamento delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 4500,00 euro, oltre 200„00 euro di spese generali. oppio (,contributo.I Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri
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