CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 21223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 12/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TORINO, in data 19/01/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' rt. 648-bis CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648-bis CP e la carenza di motivazione, nonché gli stessi vizi in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto nel diverso delitto di cui all'art. 648 CP: Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso - che involge "a cascata" anche il secondo - si fonda su un'alternativa ricostruzione di merito della vicenda che risulta essere stata motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata sulla scorta di molteplici e precisi elementi di prova (di cui la sentenza impugnata dà specificamente atto richiamando sul punto, per integrazione, quella del primo giudice) da cui i giudici di merito hanno ricavato come fosse la ricorrente a mettere consapevolmente a disposizione di ignoti criminali il proprio conto corrente sul quale venivano accreditati importi provenienti da delitto (in particolare di truffa). Se questa dunque è la situazione di fatto accertata, corretta è la sussunzione della vicenda nell'alveo del riciclaggio, stante anche la fungibilità del denaro e l'idoneità dissimulatoria della condotta compiuta (Sez. 2, n. 21687/2019). Del resto, particolarmente pregnanti risultano gli indici declinati dalla sentenza impugnata (vedi pag. 5) che danno logicamente conto di come l'imputata si prestasse consapevolmente a tale illecito disegno. In conclusione, il ricorso finisce per prospettare una valutazione delle prove diversa e più favorevole alla ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, léesistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità delléimputata in ordine al fatto ascrittole. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un., n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] sore o f [OSCURATO:PERSONA] C 3 /MG 21121 I