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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 dicembre 2025

Cassazione n. 14852/2026

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o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e altri,avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Patti,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 22 settembre 2025 il G.i.p. del Tribunale di Patti ha rigettatol’istanza di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni, in assenza dei relativipresupposti, perché le risultanze acquisite, a oltre sei mesi dall’inizio dell’attività captativa,continuavano a mostrare «la perpetuazione dello stesso canovaccio delittuoso, senza cheadesso si possano apprezzare la sussistenza degli elementi normativamente imposti ai finidella concessione della proroga; né tali potendosi ritenere quelli afferenti al citato arrestoche, anzi, ha consegnato la cristallizzazione di ulteriori elementi di mera conferma di quantofinora osservato».2.

Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Patti ricorre per cassazionedenunciando l’abnormità del provvedimento del G.i.p. che è indebitamente entrato nel meritodella durata della captazione e della maturazione dell’indagine, per poi contraddittoriamenteconfermare l’utilità della proroga, asserendo che proprio la lunga attività di captazione avevadimostrato che era in atto «la perpetuazione dello stesso canovaccio delittuoso».

Censuraancora il diniego della proroga nella parte in cui il G.i.p. ha espresso una valutazione di nonindispensabilità dell’intera indagine, nel suo complesso, dal momento che «ha consegnato lacristallizzazione di ulteriori elementi di mera conferma di quanto finora osservato».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetti larichiesta di intercettazioni avanzata dal pubblico ministero o la richiesta di proroga diintercettazioni in precedenza autorizzate non è previsto alcun mezzo di impugnazione (Sez.3, n. 3910 del 22/06/2016, dep. 2017, D G, Rv. 269065 – 01; Sez. 7, n. 745 del 05/10/2011,dep. 2012, Mazzotto, non mass.; Sez. 6, n. 44877 del 12/11/2008, Percja, Rv. 241853-01;Sez. 1, n. 3477 del 22/09/1992, Zazza, Rv. 192041 – 01; Sez. 1, n. 3263 del 11/12/1989,dep. 1990, Baglio, Rv. 183498 – 01).Il Pubblico ministero ricorre, dunque, per abnormità.

E’ pacifico in giurisprudenza,tuttavia, che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità estranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quelloche, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casiconsentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L’abnormità, infatti, puòriguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori delsistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur nonestraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo(Sez.

U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213 – 02; Sez.

U, n. 25957 del26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01; Sez.

U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999-01; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, [OSCURATO:PERSONA]. 215093 – 01).Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, sia da escludersi l’abnormità, perché ilrigetto della proroga dell’intercettazione rientra nel potere legittimo del giudice per le indaginipreliminari e non determina né la stasi del procedimento né l'impossibilità di proseguirlo,il giudice per le indagini preliminari non può entrare nel merito delle determinazioni delpubblico ministero nella conduzione delle indagini e nell’esercizio dell’azione penale, mapuò, e deve, effettuare un vaglio di indispensabilità del mezzo di prova ai fini dellaprosecuzione delle indagini sulla base degli elementi che gli sono sottoposti, ciò che nelcaso in esame ha fatto ritenendo che l’attività captativa espletata aveva già consolidato ilquadro indiziario.

Ciò non preclude, tuttavia, in presenza di ragioni sopravvenute, ivicompresa la diversa qualificazione del fatto (Sez. 2, n. 14500 del 04/03/2020, Iaconinoto,Rv. 279196-01), la richiesta di riattivazione dell' intercettazione sulla medesima utenza01).Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso, il 3 dicembre 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e altri,avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Patti,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 22 settembre 2025 il G.i.p. del Tribunale di Patti ha rigettatol’istanza di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni, in assenza dei relativipresupposti, perché le risultanze acquisite, a oltre sei mesi dall’inizio dell’attività captativa,continuavano a mostrare «la perpetuazione dello stesso canovaccio delittuoso, senza cheadesso si possano apprezzare la sussistenza degli elementi normativamente imposti ai finidella concessione della proroga; né tali potendosi ritenere quelli afferenti al citato arrestoche, anzi, ha consegnato la cristallizzazione di ulteriori elementi di mera conferma di quantofinora osservato».2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Patti ricorre per cassazionedenunciando l’abnormità del provvedimento del G.i.p. che è indebitamente entrato nel meritodella durata della captazione e della maturazione dell’indagine, per poi contraddittoriamenteconfermare l’utilità della proroga, asserendo che proprio la lunga attività di captazione avevadimostrato che era in atto «la perpetuazione dello stesso canovaccio delittuoso». Censuraancora il diniego della proroga nella parte in cui il G.i.p. ha espresso una valutazione di nonindispensabilità dell’intera indagine, nel suo complesso, dal momento che «ha consegnato lacristallizzazione di ulteriori elementi di mera conferma di quanto finora osservato».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetti larichiesta di intercettazioni avanzata dal pubblico ministero o la richiesta di proroga diintercettazioni in precedenza autorizzate non è previsto alcun mezzo di impugnazione (Sez.3, n. 3910 del 22/06/2016, dep. 2017, D G, Rv. 269065 – 01; Sez. 7, n. 745 del 05/10/2011,dep. 2012, Mazzotto, non mass.; Sez. 6, n. 44877 del 12/11/2008, Percja, Rv. 241853-01;Sez. 1, n. 3477 del 22/09/1992, Zazza, Rv. 192041 – 01; Sez. 1, n. 3263 del 11/12/1989,dep. 1990, Baglio, Rv. 183498 – 01).Il Pubblico ministero ricorre, dunque, per abnormità. E’ pacifico in giurisprudenza,tuttavia, che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità estranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quelloche, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casiconsentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità, infatti, puòriguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori delsistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur nonestraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo(Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213 – 02; Sez. U, n. 25957 del26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01; Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999-01; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, [OSCURATO:PERSONA]. 215093 – 01).Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, sia da escludersi l’abnormità, perché ilrigetto della proroga dell’intercettazione rientra nel potere legittimo del giudice per le indaginipreliminari e non determina né la stasi del procedimento né l'impossibilità di proseguirlo,il giudice per le indagini preliminari non può entrare nel merito delle determinazioni delpubblico ministero nella conduzione delle indagini e nell’esercizio dell’azione penale, mapuò, e deve, effettuare un vaglio di indispensabilità del mezzo di prova ai fini dellaprosecuzione delle indagini sulla base degli elementi che gli sono sottoposti, ciò che nelcaso in esame ha fatto ritenendo che l’attività captativa espletata aveva già consolidato ilquadro indiziario. Ciò non preclude, tuttavia, in presenza di ragioni sopravvenute, ivicompresa la diversa qualificazione del fatto (Sez. 2, n. 14500 del 04/03/2020, Iaconinoto,Rv. 279196-01), la richiesta di riattivazione dell' intercettazione sulla medesima utenza01).Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso, il 3 dicembre 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14852/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris