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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 aprile 2024

Cassazione n. 12205/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2003/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL' [OSCURATO:PERSONA] E RICERCA elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4550/2022depositata il 30/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che – ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, si liquida no come in dispositivo , con compensazione di un terzo, avuto riguardo all’atteggiamento di desistenza delle ricorrenti; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna le ricorrent i solidalmente al pagamento, in favore dell e Amministrazioni ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida –previa compensazione per un terzo - in Euro

2. 3 00,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma,il 26/04/2024.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2003/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL' [OSCURATO:PERSONA] E RICERCA elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4550/2022depositata il 30/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che – ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, si liquida no come in dispositivo , con compensazione di un terzo, avuto riguardo all’atteggiamento di desistenza delle ricorrenti; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le ricorrent i solidalmente al pagamento, in favore dell e Amministrazioni ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida –previa compensazione per un terzo - in Euro 2. 3 00,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 26/04/2024. I
Decreto Cassazione n. 12205/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris