CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 33135/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dice per le indagini preliminari delTRIBUNALE di BERGAMO;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza resa in data 26 maggio 2026 ex art. 444 cod. proc. pen. ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, per quel che quiinteressa, applicava all’imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni tre,mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in relazione aicontestati reati di rapina pluriaggravata in concorso.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva mancanza e illogicità dellamotivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell’imputato.Assumeva che il giudice di merito aveva omesso di valutare la possibilità diaddivenire a una pronuncia di proscioglimento in favore del ricorrente.2.2. Con il secondo motivo deduceva mancanza e illogicità dellamotivazione in relazione alla quantificazione della pena applicata all’imputato,assumendo che il giudice non aveva valutato la correttezza dell’accordoraggiunto fra le parti sul punto.3. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto non consentiti, oltreche del tutto generici.Ed invero, a mente del disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen. avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il pubblicoministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivisentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena odella misura di sicurezza.Ciò premesso, entrambi i motivi dedotti dal ricorrente non rientrano,palesemente, fra quelli consentiti, elencati all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen.4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini