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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 32913/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BERTA' di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che conclude per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello, proposto ai sensi dell’art. 310 cod.proc. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 25/11/2025, che avevarespinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degliarresti domiciliari (anche corredati da dispositivo elettronico).1.1. [OSCURATO:PERSONA] sono contestati il delitto di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, numerosi reati fine e la detenzione di un considerevolenumero di armi da guerra e comuni da sparo, anche alterate o di provenienzafurtiva, con matricola abrasa, e relativo munizionamento, unitamente ad untrasmettitore e ricevitori per comando a distanza.1.2.

Il Tribunale, pur avendo sottolineato che le doglianze espresse erano giàstate affrontate ed integralmente rigettate in sede di riesame e che dunque su diesse era ormai sopraggiunto il c.d. giudicato cautelare, in assenza di concretielementi di novità, ha tuttavia evidenziato come l’indagato, una volta posto agliarresti domiciliari, non abbia affatto reciso i contatti con i correi, richiamando inparticolare il rapporto intercorrente con lo zio, [OSCURATO:PERSONA]; ed ha escluso, a frontedi circostanze dimostrative della operatività dell’indagato e della sua partecipazionealle dinamiche associative, ogni significatività al decorso del tempo dai fatticontestati.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, ha proposto ricorso il difensoredell’indagato, articolando un unico motivo con cui deduce omessa motivazione ederronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen.

La difesa sostiene che, dai dialoghiintercettati il 07/07/2021, presso la Casa circondariale di Lecce tra [OSCURATO:PERSONA] ela moglie, sembrerebbe emergere, contrariamente all’ipotesi accusatoria, unpassato.

Si richiamano le circostanze, esposte nell’atto di appello, idonee adimostrare l’assenza del pericolo di reiterazione del reato.

Si insiste poi sullarilevanza del “tempo silente”, giacché i fatti in contestazione si riferivano agli anni2020 e 2021 mentre la misura cautelare era stata applicata nel febbraio 2025, adistanza di quasi quattro anni dalla loro presunta commissione.

Si evidenzia, infine,che la Terza Sezione penale di questa Suprema Corte ha accolto il ricorso, propostoper identiche ragioni, dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], proprio con riguardo allavalutazione del “tempo silente”.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corteha chiesto che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

A prescindere dalla sussistenza del giudicato cautelare, richiamato dalTribunale del riesame, che ha adeguatamente motivato come, con l'istanza disostituzione, in assenza di concreti elementi di novità, la difesa avesse propostoquasi esclusivamente una mera rivisitazione di elementi già fatti oggettodell'ordinanza genetica e della successiva determinazione del riesame, elementitutti già valutati dal Gip, osserva il Collegio che dirimente appare il profilorelativo alla doppia presunzione.

Secondo la più recente giurisprudenza dilegittimità, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelarie di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generalestabilita dall'art. 274 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021,dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282865); ne consegue che, se il titolocautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dettapresunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dallasola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità econcretezza del pericolo.

La riscontrata specialità trova conferma nelladisposizione dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen., che prevede che la misurasia sostituita con altra meno grave o applicata con modalità meno gravosequando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura non appaiapiù proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essereirrogata, con l'espressa eccezione dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc. pen.

In relazione a tali reati, dunque, continua a valere - anche in sede divalutazione circa la sostituzione della misura - il principio fissato da tale ultimadisposizione, secondo cui è applicata la custodia cautelare, salvo che sianoacquisiti elementi dai quali risulti che non sono sussistenti esigenze cautelari eche le stesse possono essere soddisfatte con misure meno afflittive.

Giovaricordare che la doppia presunzione trova applicazione anche ove sia richiestala sostituzione della misura (Sez. 3 n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835.In motivazione, la Corte ha precisato che la clausola di esclusione previstadall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, icaratteri di attualità e concretezza del pericolo, salva prova contraria, nondesumibile dal solo decorso del tempo).Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, richiamati gli elementi da cui iGiudici della cautela hanno congruamente desunto la perdurante appartenenzadell’indagato al sodalizio criminale che trafficava ingenti quantitativi di droga,con ruolo di rilievo (anche custodendo armi ed esplosivi nell’interesse delgruppo, operando per un lasso di tempo non breve) ha adeguatamente motivatocome non fossero tali da superare la richiamata presunzione gli elementi dedotticon l'istanza di sostituzione: né la sopravvenuta scelta di un rito alternativo; néil tempo - non particolarmente risalente - trascorso dall'applicazione dellacustodia cautelare, considerata l'assenza di significativi segni concernenti lacesura rispetto alla consorteria (e/o all'intero contesto ambientale e fattuale) ela gravità delle modalità delle condotte consumate.

Infine, con riguardo aldecorso del tempo tra la data dei fatti contestati e quella di applicazione dellamisura cautelare, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio dellaneutralità del decorso del tempo in quanto tale ove non accompagnato da altrielementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio dipericolosità [ex multis, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 – 02: «Lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilitadall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda ireati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione faritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanzarelativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza delpericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, ildecorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove nonaccompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinareun'attenuazione del giudizio di pericolosità)»; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021,Poggiali, Rv. 282004)].A fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica, i motividel ricorso propongono censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o chesi risolvono in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal Giudicedi merito.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

La cancelleria è incaricata degliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BERTA' di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che conclude per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello, proposto ai sensi dell’art. 310 cod.proc. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 25/11/2025, che avevarespinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degliarresti domiciliari (anche corredati da dispositivo elettronico).1.1. [OSCURATO:PERSONA] sono contestati il delitto di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, numerosi reati fine e la detenzione di un considerevolenumero di armi da guerra e comuni da sparo, anche alterate o di provenienzafurtiva, con matricola abrasa, e relativo munizionamento, unitamente ad untrasmettitore e ricevitori per comando a distanza.1.2. Il Tribunale, pur avendo sottolineato che le doglianze espresse erano giàstate affrontate ed integralmente rigettate in sede di riesame e che dunque su diesse era ormai sopraggiunto il c.d. giudicato cautelare, in assenza di concretielementi di novità, ha tuttavia evidenziato come l’indagato, una volta posto agliarresti domiciliari, non abbia affatto reciso i contatti con i correi, richiamando inparticolare il rapporto intercorrente con lo zio, [OSCURATO:PERSONA]; ed ha escluso, a frontedi circostanze dimostrative della operatività dell’indagato e della sua partecipazionealle dinamiche associative, ogni significatività al decorso del tempo dai fatticontestati.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, ha proposto ricorso il difensoredell’indagato, articolando un unico motivo con cui deduce omessa motivazione ederronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. La difesa sostiene che, dai dialoghiintercettati il 07/07/2021, presso la Casa circondariale di Lecce tra [OSCURATO:PERSONA] ela moglie, sembrerebbe emergere, contrariamente all’ipotesi accusatoria, unpassato. Si richiamano le circostanze, esposte nell’atto di appello, idonee adimostrare l’assenza del pericolo di reiterazione del reato. Si insiste poi sullarilevanza del “tempo silente”, giacché i fatti in contestazione si riferivano agli anni2020 e 2021 mentre la misura cautelare era stata applicata nel febbraio 2025, adistanza di quasi quattro anni dalla loro presunta commissione. Si evidenzia, infine,che la Terza Sezione penale di questa Suprema Corte ha accolto il ricorso, propostoper identiche ragioni, dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], proprio con riguardo allavalutazione del “tempo silente”.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corteha chiesto che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. A prescindere dalla sussistenza del giudicato cautelare, richiamato dalTribunale del riesame, che ha adeguatamente motivato come, con l'istanza disostituzione, in assenza di concreti elementi di novità, la difesa avesse propostoquasi esclusivamente una mera rivisitazione di elementi già fatti oggettodell'ordinanza genetica e della successiva determinazione del riesame, elementitutti già valutati dal Gip, osserva il Collegio che dirimente appare il profilorelativo alla doppia presunzione. Secondo la più recente giurisprudenza dilegittimità, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelarie di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generalestabilita dall'art. 274 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021,dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282865); ne consegue che, se il titolocautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dettapresunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dallasola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità econcretezza del pericolo. La riscontrata specialità trova conferma nelladisposizione dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen., che prevede che la misurasia sostituita con altra meno grave o applicata con modalità meno gravosequando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura non appaiapiù proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essereirrogata, con l'espressa eccezione dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc. pen. In relazione a tali reati, dunque, continua a valere - anche in sede divalutazione circa la sostituzione della misura - il principio fissato da tale ultimadisposizione, secondo cui è applicata la custodia cautelare, salvo che sianoacquisiti elementi dai quali risulti che non sono sussistenti esigenze cautelari eche le stesse possono essere soddisfatte con misure meno afflittive. Giovaricordare che la doppia presunzione trova applicazione anche ove sia richiestala sostituzione della misura (Sez. 3 n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835.In motivazione, la Corte ha precisato che la clausola di esclusione previstadall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, icaratteri di attualità e concretezza del pericolo, salva prova contraria, nondesumibile dal solo decorso del tempo).Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, richiamati gli elementi da cui iGiudici della cautela hanno congruamente desunto la perdurante appartenenzadell’indagato al sodalizio criminale che trafficava ingenti quantitativi di droga,con ruolo di rilievo (anche custodendo armi ed esplosivi nell’interesse delgruppo, operando per un lasso di tempo non breve) ha adeguatamente motivatocome non fossero tali da superare la richiamata presunzione gli elementi dedotticon l'istanza di sostituzione: né la sopravvenuta scelta di un rito alternativo; néil tempo - non particolarmente risalente - trascorso dall'applicazione dellacustodia cautelare, considerata l'assenza di significativi segni concernenti lacesura rispetto alla consorteria (e/o all'intero contesto ambientale e fattuale) ela gravità delle modalità delle condotte consumate. Infine, con riguardo aldecorso del tempo tra la data dei fatti contestati e quella di applicazione dellamisura cautelare, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio dellaneutralità del decorso del tempo in quanto tale ove non accompagnato da altrielementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio dipericolosità [ex multis, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 – 02: «Lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilitadall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda ireati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione faritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanzarelativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza delpericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, ildecorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove nonaccompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinareun'attenuazione del giudizio di pericolosità)»; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021,Poggiali, Rv. 282004)].A fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica, i motividel ricorso propongono censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o chesi risolvono in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal Giudicedi merito.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è incaricata degliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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