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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 19725/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIA Llatc e_122rtjj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Pavia, ufficio Giudice per le indagini preliminari, con la sentenza in epigrafe applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 75 comma2 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 commessi il 4/1/2019, il 4/4/2019 e il 6/5/2019, mentre lo assolveva, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato relativamente alla condotta 16/7/2019.

Ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] e lamenta \i1710 di motivazione.

L'impudo luce della rnodirica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 de • -;ogge!:tat2 a:la rigict,..i «perimetrazione>, dei motivi, introdotta dalla stesa 'n ogni Caso manThstamente infondata.

In tema di patteggiamento, infatti, Htte !e Ljizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce loro e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, in seno alla procedura negoziata, le prime hanno implicitamente esonerato il secondo dall'obbligo d: rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4, n. 38286 de 0b Leone, Rv. 222959-01; Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, F:v.

Sez. 5, n. 4118 dei 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01).

Per que-,te ragion: i ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610, comma 5 bis. cod. proc. pen. con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentu dol.c :7pese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una Cassa delle arnme:,Je, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore i7Vriv:, 12 im DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIA Llatc e_122rtjj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Pavia, ufficio Giudice per le indagini preliminari, con la sentenza in epigrafe applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 75 comma2 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 commessi il 4/1/2019, il 4/4/2019 e il 6/5/2019, mentre lo assolveva, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato relativamente alla condotta 16/7/2019. Ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] e lamenta \i1710 di motivazione. L'impudo luce della rnodirica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 de • -;ogge!:tat2 a:la rigict,..i «perimetrazione>, dei motivi, introdotta dalla stesa 'n ogni Caso manThstamente infondata. In tema di patteggiamento, infatti, Htte !e Ljizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce loro e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, in seno alla procedura negoziata, le prime hanno implicitamente esonerato il secondo dall'obbligo d: rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4, n. 38286 de 0b Leone, Rv. 222959-01; Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, F:v. Sez. 5, n. 4118 dei 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01). Per que-,te ragion: i ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610, comma 5 bis. cod. proc. pen. con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentu dol.c :7pese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una Cassa delle arnme:,Je, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 ottobre 2021. Il Consigliere estensore i7Vriv:, 12 im DEPOSITATO I
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