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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04198/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1335/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata n R oma, Piazza del Popolo, n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, via in Arcione, n. 71, presso lo studio dell’avv. prof .

D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che l a rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6824/2022 depositata il 28/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 6824/2022 del 28 ottobre 2022della Corte d’Appello di Roma, di rigett o del l’appello e conferma della sentenza n. 1080/2018 con cui il Tribunale di Cassino ha respinto la domanda di accertamento dell’inesistenza del credito per consumi di energia elettrica.

Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in ordine al riparto dell’onere probatorio in materia di somministrazione di energia elettrica, con riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. .

Censura la decisione della Corte di Appello di Roma nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di accertamento negativo dei consumi che le sono stati addebitati da [OSCURATO:SOCIETA]., erroneamente applicando la regola di riparto degli oneri probatori ed omettendo di considerare che né la società fornitrice né la società erogatrice dell’energia elettrica avevano assolto al proprio onere di provare i consumi effettivi di essa [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo in contestazione.

2. Con il secondo motivo denuncia Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa con conseguente vizio di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in ordine al rigetto della richiesta di c.t.u. .

Lamenta che il giudice del gravame non ha accolto la richiesta di espletamento di c.t.u. finalizzata a provare il difettoso funzionamento del contatore, sul rilievo che essa società, ora ricorrente ma già appellante ed originaria attrice, non ha fornito gli elementi da cui presumere un difetto di contabilizzazione del contatore ovvero una errata compilazione della bolletta.

3. Con il terzo motivo denuncia Violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge n. 162/2014, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. .

Censura l’impugnata sentenza là dove ha rigettato la richiesta di compensazione delle spese di lite.

4. Il primo motivo è inammissibile.

In particolare, deve muoversi dalla premessa che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione , sicché, di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l’utente che deve dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. (così, in motivazione, Cass., 21/05/2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass., 09/01/2020, n. 297).

Nondimeno, l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell’utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l’utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta , con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità ” (Cass., 23699/2016, cit.; Cass., 19/07/2018, n. 19154; Cass., 297/2020, cit.).

Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui grava sul somministrante l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l’onere di provare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo (così, sempre in motivazione, Cass., 23699/2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova , in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (così Cass., 297/2020 cit.).

Si è inoltre precisato, sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, che l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte (secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola), ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione (Cass.21/05/2019, n. 13605, non massimata; Cass., 09/01/2020, n. 297).

4.1. Orbene, il giudice di appello: a) nell’affermare che non può non rilevarsi come sia necessaria una contestazione seria e puntuale delle letture, che sia idonea a dimostrare un’errata contabilizzazione dei consumi, o, per lo meno, ad instillare un legittimo dubbio nel giudicante.

È onere dell’attore dedurre elementi idonei a consentire al giudice di percepire uno scarto ingiustificato tra quanto fatturato e quanto effettivamente consumato (anche ricorrendo ad una comparazione con le misurazioni precedenti o successive rispetto a quella contestata).

Dunque, è necessario che la contestazione sulle avarie del misuratore sia specifica e, in particolare, che risulti presumibile attraverso indizi concreti, come ad esempio il raffronto con i consumi accertati in un periodo caratterizzato dalla stessa intensità dell’attività produttiva ; b) nel sottolineare il fatto che per un certo periodo invero il contatore risultava funzionante, mentre, per il successivo periodo decorrente dall’anno 2011, la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha dimostrato né il malfunzionamento del contatore, né di essersi attivata per chiederne controlli e verifiche; c) nel rilevare che, sebbene Eni abbia omesso di comunicare la fatture per la maggior parte dell’anno 2014, la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta inerte, mentre ben avrebbe potuto dimostrare la incongruenza dei consumi nel periodo di omessa fatturazione attraverso l’opportuno riferimento ad elementi indiziari, ha fatto buon governo dei suindicati principi, correttamente attribuendo l’onere della prova alla parte che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (così, Cass., 29/05/2018, n. 13395; Cass., 31/08/2020, n. 18092).

Rispetto a tale congrua motivazione, scevra da vizi logico- giuridici, la società ricorrente si è invece limitata ad affermare (v. pp. 7 e 8 del ricorso): l’odierna società ricorrente contestava specificamente le risultanze emergenti dalla fattura n.

M156622597 emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. relativa ai presunti consumi di energia elettrica nel periodo di riferimento.

In particolare, contestava il malfunzionamento del misuratore di energia elettrica relativamente al conteggio dei consumi stessi, in quanto visibilmente sproporzionati rispetto ai consumi medi riportati dalla ricorrente nel corso dei periodi precedenti.

Infatti, a decorrere dalla data del 16/01/2014 la fatturazione dei consumi di energia elettrica in capo alla ricorrente ha subito un’interruzione protrattasi per diversi mesi … Conseguentemente, per detto periodo, la società ricorrente non ha potuto effettuare alcun accertamento in merito al corretto funzionamento del misuratore, né ha avuto modo di poter verificare e controllare periodicamente i consumi, che poi le sono stati illegittimamente addebitati con la fattura in contestazione , ed ancora: Invero, dalla contestazione effettuata dalla società ricorrente e dalle ammissioni in ordine ai problemi di natura tecnica nelle misurazioni (comparsa di costituzione e risposta di primo grado per [OSCURATO:SOCIETA]. pag. 7) emerge che l’eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni al controllo della società ricorrente, per cui spettava a queste ultime l’onere di provare i consumi effettivi e il corretto funzionamento del contatore nel periodo in considerazione .

Per un verso, dunque, la ricorrente svolgeuna prospettazione generica, in violazione del disposto dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., perché omette di specificare se, dove e quando, nei precedenti gradi di giudizio, abbia dedotto tali circostanze, in forza delle quali ora censura la motivazione dell’impugnata sentenza; per altro verso la ricorrente travisa i principi posti da questa Corte in materia di riparto dell’onere probatorio tra somministrante e somministrato.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

Sia perché la ricorrente invoca il vizio del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in presenza di c.d. doppia conforme, dunque in violazione dell’art. 348 ter cod. proc. civ., sia perché lo invoca lamentando il mancato espletamento di una c.t.u., dunque ponendosi fuori dal paradigma in cui il vizio può essere dedotto, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di omesso esame di un vero e proprio fatto in senso storico e normativo ossia un fatto principale o anche secondario (Cass., 29883/2017; Cass., 17761/2016), ma comunque pur sempre un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico naturalistico (Cass., Sez.

Un., 5745/2015), un dato materiale od un episodio fenomenico rilevante (Cass., 5133/2014), o comunque una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054), mentre non costituiscono fatti rilevanti ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. gli elementi e le istanze istruttorie in quanto tali (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054).

6. Il terzo motivo è inammissibile.

Esso risulta invero volto a sostanzialmente sollecitare un riesame delle questioni di fatto, laddove in tema di spese processuali il sindacato di legittimità della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è limitato all’accertamento che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (tra le tante, Cass., 22/11/2021, n. 35849 Cass., 17 ottobre 2017, n. 24502).

7. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivoin favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1335/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata n R oma, Piazza del Popolo, n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, via in Arcione, n. 71, presso lo studio dell’avv. prof . D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che l a rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6824/2022 depositata il 28/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 6824/2022 del 28 ottobre 2022della Corte d’Appello di Roma, di rigett o del l’appello e conferma della sentenza n. 1080/2018 con cui il Tribunale di Cassino ha respinto la domanda di accertamento dell’inesistenza del credito per consumi di energia elettrica. Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in ordine al riparto dell’onere probatorio in materia di somministrazione di energia elettrica, con riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. . Censura la decisione della Corte di Appello di Roma nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di accertamento negativo dei consumi che le sono stati addebitati da [OSCURATO:SOCIETA]., erroneamente applicando la regola di riparto degli oneri probatori ed omettendo di considerare che né la società fornitrice né la società erogatrice dell’energia elettrica avevano assolto al proprio onere di provare i consumi effettivi di essa [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo in contestazione. 2. Con il secondo motivo denuncia Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa con conseguente vizio di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in ordine al rigetto della richiesta di c.t.u. . Lamenta che il giudice del gravame non ha accolto la richiesta di espletamento di c.t.u. finalizzata a provare il difettoso funzionamento del contatore, sul rilievo che essa società, ora ricorrente ma già appellante ed originaria attrice, non ha fornito gli elementi da cui presumere un difetto di contabilizzazione del contatore ovvero una errata compilazione della bolletta. 3. Con il terzo motivo denuncia Violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge n. 162/2014, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. . Censura l’impugnata sentenza là dove ha rigettato la richiesta di compensazione delle spese di lite. 4. Il primo motivo è inammissibile. In particolare, deve muoversi dalla premessa che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione , sicché, di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l’utente che deve dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. (così, in motivazione, Cass., 21/05/2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass., 09/01/2020, n. 297). Nondimeno, l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell’utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l’utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta , con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità ” (Cass., 23699/2016, cit.; Cass., 19/07/2018, n. 19154; Cass., 297/2020, cit.). Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui grava sul somministrante l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l’onere di provare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo (così, sempre in motivazione, Cass., 23699/2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova , in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (così Cass., 297/2020 cit.). Si è inoltre precisato, sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, che l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte (secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola), ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione (Cass.21/05/2019, n. 13605, non massimata; Cass., 09/01/2020, n. 297). 4.1. Orbene, il giudice di appello: a) nell’affermare che non può non rilevarsi come sia necessaria una contestazione seria e puntuale delle letture, che sia idonea a dimostrare un’errata contabilizzazione dei consumi, o, per lo meno, ad instillare un legittimo dubbio nel giudicante. È onere dell’attore dedurre elementi idonei a consentire al giudice di percepire uno scarto ingiustificato tra quanto fatturato e quanto effettivamente consumato (anche ricorrendo ad una comparazione con le misurazioni precedenti o successive rispetto a quella contestata). Dunque, è necessario che la contestazione sulle avarie del misuratore sia specifica e, in particolare, che risulti presumibile attraverso indizi concreti, come ad esempio il raffronto con i consumi accertati in un periodo caratterizzato dalla stessa intensità dell’attività produttiva ; b) nel sottolineare il fatto che per un certo periodo invero il contatore risultava funzionante, mentre, per il successivo periodo decorrente dall’anno 2011, la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha dimostrato né il malfunzionamento del contatore, né di essersi attivata per chiederne controlli e verifiche; c) nel rilevare che, sebbene Eni abbia omesso di comunicare la fatture per la maggior parte dell’anno 2014, la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta inerte, mentre ben avrebbe potuto dimostrare la incongruenza dei consumi nel periodo di omessa fatturazione attraverso l’opportuno riferimento ad elementi indiziari, ha fatto buon governo dei suindicati principi, correttamente attribuendo l’onere della prova alla parte che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (così, Cass., 29/05/2018, n. 13395; Cass., 31/08/2020, n. 18092). Rispetto a tale congrua motivazione, scevra da vizi logico- giuridici, la società ricorrente si è invece limitata ad affermare (v. pp. 7 e 8 del ricorso): l’odierna società ricorrente contestava specificamente le risultanze emergenti dalla fattura n. M156622597 emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. relativa ai presunti consumi di energia elettrica nel periodo di riferimento. In particolare, contestava il malfunzionamento del misuratore di energia elettrica relativamente al conteggio dei consumi stessi, in quanto visibilmente sproporzionati rispetto ai consumi medi riportati dalla ricorrente nel corso dei periodi precedenti. Infatti, a decorrere dalla data del 16/01/2014 la fatturazione dei consumi di energia elettrica in capo alla ricorrente ha subito un’interruzione protrattasi per diversi mesi … Conseguentemente, per detto periodo, la società ricorrente non ha potuto effettuare alcun accertamento in merito al corretto funzionamento del misuratore, né ha avuto modo di poter verificare e controllare periodicamente i consumi, che poi le sono stati illegittimamente addebitati con la fattura in contestazione , ed ancora: Invero, dalla contestazione effettuata dalla società ricorrente e dalle ammissioni in ordine ai problemi di natura tecnica nelle misurazioni (comparsa di costituzione e risposta di primo grado per [OSCURATO:SOCIETA]. pag. 7) emerge che l’eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni al controllo della società ricorrente, per cui spettava a queste ultime l’onere di provare i consumi effettivi e il corretto funzionamento del contatore nel periodo in considerazione . Per un verso, dunque, la ricorrente svolgeuna prospettazione generica, in violazione del disposto dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., perché omette di specificare se, dove e quando, nei precedenti gradi di giudizio, abbia dedotto tali circostanze, in forza delle quali ora censura la motivazione dell’impugnata sentenza; per altro verso la ricorrente travisa i principi posti da questa Corte in materia di riparto dell’onere probatorio tra somministrante e somministrato. 5. Il secondo motivo è inammissibile. Sia perché la ricorrente invoca il vizio del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in presenza di c.d. doppia conforme, dunque in violazione dell’art. 348 ter cod. proc. civ., sia perché lo invoca lamentando il mancato espletamento di una c.t.u., dunque ponendosi fuori dal paradigma in cui il vizio può essere dedotto, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di omesso esame di un vero e proprio fatto in senso storico e normativo ossia un fatto principale o anche secondario (Cass., 29883/2017; Cass., 17761/2016), ma comunque pur sempre un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico naturalistico (Cass., Sez. Un., 5745/2015), un dato materiale od un episodio fenomenico rilevante (Cass., 5133/2014), o comunque una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054), mentre non costituiscono fatti rilevanti ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. gli elementi e le istanze istruttorie in quanto tali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054). 6. Il terzo motivo è inammissibile. Esso risulta invero volto a sostanzialmente sollecitare un riesame delle questioni di fatto, laddove in tema di spese processuali il sindacato di legittimità della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è limitato all’accertamento che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (tra le tante, Cass., 22/11/2021, n. 35849 Cass., 17 ottobre 2017, n. 24502). 7. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. 8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivoin favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a
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