CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 10552/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]: pensione anticipata vecchiaia finestre mobili finestrasgra vi contributivi trasferta RGN 894/18 Cron. Rep. CC 23.3.23 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 915 /20 17 pubblicata i l 24 / 10 /20 17 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello dell’Inps volto a posticipare, ai sensi dell’art.12 d. l. n.78/10 conv. in l. n.122/10, il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata maturato ex art.1, co.8 d. lgs. n.503/92 da [OSCURATO:PERSONA] decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Riteneva la Corte d’appello che l’art.12 d. l. n.78/10 non si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art.1, co.8, d. lgs. n.503/92. Contro la sentenza ricorre l’Inps per tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale, il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art.12 d. l. n.78/10 convertito in l. n.122/10. Sostiene l’Inps che, in base a tale norma, anche la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art.1, co.8, d. lgs. n. 503/92 doveva subire lo slittamento di decorrenza di dodici mesi. Si tratterebbe infatti di una norma di valenza generale applicabile anche al caso della pensione anticipata, come dimostrato dal fatto che questa non sia stata inserita tra le ipotesi escluse dei commi 4 e 5 dell’art.12. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps denuncia violazione dell’art.112 c.p.c. per non avere la Corte considerato il motivo d’appello che deduceva la necessaria considerazione dell’adeguamento della speranza di vita ai fini della decorrenza del diritto alla pensione. Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps denuncia violazione degli artt.22 ter d. l. n.78/09 e 12, co. 12-bis e 12-quater d. l. n.78/00, per non avere la Corte conteggiato i tre mesi di adeguamento della speranza di vita, applicabile anche alle pensioni anticipate di vecchiaia. Il primo motivo è manifestamente fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare l’operatività dell’art.12, co.1 d. l. n.78/10 per l’ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all’art.1, co.8 d. lgs. n.503/92. In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle "finestre" previsto dall’art.12 d. l. n.78/10 (conv., con modif., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass.29191/18, Cass.2382/20, Cass.1931/21). Il secondo motivo è manifestamente infondato. La decisione sulla questione posta nel motivo d’appello è stata presa, con relativo rigetto implicito, nel momento in cui la Corte ha confermato la decorrenza del diritto alla pensione indicata in primo grado, ovvero senza considerazione del termine trimestrale di adeguamento alla speranza di vita. Il terzo motivo è manifestamente fondato. Nel testo applicabile ratione temporis, in relazione ad una domanda di pensione proposta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’art.12, co.12-bis d l. n.78/10 conferma quanto già disposto dall’art.22-ter d. l. n.78/09, ovvero l’adeguamento alla speranza di vita dell’età anagrafica necessaria all’accesso al sistema pensionistico. Il comma 12-quater poi dispone: “In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell’ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.1570, nonché i rispettivi dirigenti, èapplicato l’adeguamento dei requisiti”. Secondo la norma, l’adeguamento alla speranza di vita vale, oltre che per i regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche per gli “altri regimi”. Tale formula generale, in simmetria sistematica con il comma 1 dello stesso art.12 d. l. n.78/10, è tale da comprendere anche il regime della pensione di vecchiaia anticipata. In tal senso si è espressa questa Corte (Cass.31001/19), con orientamento cui va data continuità, affermando che la norma concerne l’adeguamento del requisito anagrafico anche rispetto all’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, la quale conserva la natura di prestazione pensionistica di vecchiaia e non di prestazione di invalidità. La sentenza va perciò cassata con rinvio alla Corte d’appello per i conseguent