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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01820/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S'ESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1 e 2, 223 e 219 1.f. a lui contestati per avere, agendo dal 11.6.2001 al 13.4.2012 in qualità di amministratore delegato e successivamente (fino alla dichiarazione di fallimento del 24.2.2017) di amministratore unico della società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiedere il fallimento della medesima nonostante il capitale sociale fosse completamente perso già a far data dal 31.12.2013 (l'Erario vantava crediti nei confronti della fallita per euro 489.389,66), nonché, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte i libri e le scritture contabili o comunque averli tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce che la sentenza impugnata non si sia espressa concretamente sugli elementi che ineriscono al dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie di bancarotta documentale specifica contestata e ravvisata nel caso di specie, in particolare, non avendo considerato tutti gli aspetti evidenziati nell'atto di appello - quali la serie di condotte poste in essere dall'imputato, che con l'ausilio die genitori, aveva impiegato del denaro proprio al fine di sollevare le sorti della società - ovvero circostanze che contrastano nettamente col carattere fraudolento ravvisato nella condotta dell'imputato.

A ciò si aggiunge il fatto che il ricorrente non si era occupato della contabilità della società prima del 2012 curata sino a tale data dagli altri soci, in particolare da Abate, avendo svolto il lavoro di manuale presso l'azienda ed assunto la qualifica di amministratore unico solo a partire dal 2012.

Le osservazioni espresse dalla Corte di appello circa la fittizietà delle poste attive dei bilanci depositati non corrispondono al caso concreto in cui, peraltro, non è emerso alcun carattere fittizio di quanto dichiarato nei bilanci antecedenti al 2012 e comunque esaminati dal curatore in quanto regolarmente depositati. 2.2.Col secondo motivo lamenta che I sentenza impugnata risulta del tutto carente anche relativamente al giudizio di colpevolezza espresso in relazione al reato di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 I.f.

Osserva che in realtà l'imputazione riporta la contestazione dell'art. 223 comma 1 I.f. e, nella parte descrittiva, la descrizione di condotte tese all'aggravamento del dissesto riconducibili alla bancarotta semplice.

In ogni caso, le emergenze processuali escludono una responsabilità del ricorrente fin ordine, specificamente, al mancato pagamento dell'iva, risultando le cartelle esattoriali relative al periodo antecedente all'amministrazione dell'imputato, ossia al 2012.

Tutto ciò senza considerare l'assenza di qualsivoglia intenzionalità da parte dell'imputato di cagionare o aggravare il dissesto, avendo lo stesso, come già evidenziato, posto in essere condotte tese a ripianare i debiti societari, ricorrendo anche a finanziamenti con le banche a nome proprio e con la garanzia dei genitori per chiudere alcune esposizioni debitorie. 2.3.Col terzo motivo deduce la violazione dell'art. 521 del codice di rito per avere la Corte di appello ritenuto integrata la fattispecie di reato della causazione del fallimento per operazioni dolose di cui al n. 2 dell'art. 223 I.f., laddove è oggetto di contestazione il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto.

3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'ari:. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Preliminare è osservare che i giudici di merito non sono incorsi nella dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza dal momento che, di là della non perfetta indicazione della fattispecie contestata, richiamata unicamente con un generico riferimento, in premessa, all'art. 223 I.f., risulta poi descritta la condotta oggetto di contestazione che si aggiunge chiaramente a quella di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; ed è altrettanto chiaro che attraverso la contestazione di avere aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento nonostante il capitale sociale fosse completamente perso già a far data dal 31.12.2013, con specificazione, sia pure in parentesi, che l'Erario vantava crediti verso la fallita per euro 489.389,66, si sia inteso contestare, come inteso dai giudici di merito, il reato di bancarotta impropria, di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 I.f., di operazioni dolose aggravanti il dissesto per il sistematico inadempimento dei debiti, in particolare di quelli erariali, cui consegue la produzione di interessi e sanzioni; sistematico inadempimento a cui vanno ad aggiungersi, le altre condotte poste in essere dall'imputato, già compiutamente indicate nella sentenza di primo grado, che aveva ritenuto integrata anche la componente soggettiva in capo all'imputato, evidenziando come esso era stato socio unico della società fallita, [OSCURATO:SOCIETA]., dal 23.11.2012 ed amministratore unico dal 19.6.2012, ma aveva, in realtà, in precedenza rivestito la carica di presidente, o amministratore delegato, del consiglio di amministrazione, sin dal 1.9.2003.

Né si potrebbe ritenere che vi sia stata una lesione del diritto di difesa, essendosi l'imputato sin dal primo grado rapportato a tale fattispecie, avendo il Tribunale fatto espresso riferimento ad essa, ed avendone già con l'atto di appello contestato la sussistenza.

La Corte di appello, dal suo canto, rispetto alla già esaustiva ricostruzione del giudice di primo grado, ha solo posto l'accento sull'inadempimento sistematico dei debiti tributari - non solo quelli relativi al mancato pagamento dell'iva che ha comportato l'aggravamento del dissesto, essendo la società al contempo gravata da debitorie consistenti - verso le banche, i fornitori e i dipendenti (sul punto si tornerà quando si affronterè il motivo sulle operazioni dolose).

Sicché il terzo motivo che deduce la violazione del disposto normativo di cui all'art. 521 c.p.p. e del diritto di diesa è manifestamente infondato. 1.1.Quanto al primo motivo sulla bancarotta fraudolenta documentale, va precisato che i giudici di merito hanno - correttamente - ravvisato la fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, senza omettere - a differenza di quanto si assume in ricorso - di individuare gli indicatori della sussistenza del dolo specifico in capo al ricorrente, evidenziando al contempo come lo stesso non fu estraneo all'amministrazione della società neppure in epoca antecedente all'anno 2012 - che nell'ottica del ricorso costituirebbe lo spartiacque per l'attribuzione delle condotte all'imputato - avendo in precedenza, sin dal 2003, ricoperto il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione (o di amministratore delegato), insieme al socio Abate - a cui il ricorso intende, apoclitticamente, attribuire, in esclusiva, le incombenze relativa alla contabilità.

Hanno in particolare osservato i giudici di merito che la bancarotta documentale dovesse ritenersi provata sotto il profilo oggettivo non solo dal fatto che nulla era stato consegnato al curatore, che i bilanci e le dichiarazioni fiscali non erano stati depositati successivamente all'anno di gestione 2013, ma anche dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che non aveva nascosto di non essersi preoccupato di conservare la documentazione sociale precedente all'assunzione dell'incarico di amministratore unico e di tenerla regolarmente aggiornata nel periodo successivo.

Indi, osservano in buona sostanza le conformi pronunce di primo e di secondo grado che la totale mancanza della documentazione contabile e l'assenza anche delle dichiarazioni fiscali per il periodo successivo all'anno di gestione 2013 portano a ritenere provata anche la natura fraudolenta della condotta, trattandosi di omissione che ha riguardato pure il periodo in cui l'imputato era amministratore unico ed era, comunque, proseguita l'attività imprenditoriale, così come !o stesso imputato non aveva negato e si evince dalla sentenza in materia di lavoro che situa i mancati pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti dall'aprile 2015 e la risoluzione dei contratti con gli stessi solo da luglio a settembre 2015 (in tali termini specifici, in particolare, si esprime la sentenza di primo grado).

Hanno quindi concluso i giudici di merito che l'assenza della documentazione dovesse ritenersi senz'altro volontaria, anzi finalizzata proprio a recare pregiudizio ai creditori avendo, tra l'altro, comportato l'impossibilità di ricostruire gli affari, i crediti e i debiti della società, tra cui le imposte che non erano state pagate.

Si evidenzia, altresì, nella sentenza impugnata che alla data del fallimento il passivo ammontava ad euro 848.761.03 e l'attivo era pressoché irrisoria, mentre l'imputato si era reso irreperibile e non aveva consegnato al curatore la documentazione contabile richiesta impendendo un'effettiva ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari, tenuto conto che l'ultima dichiarazione fiscale e l'ultimo bilancio — come detto — si fermavano all'anno d'imposta e all'esercizio 2013, e peraltro non rappresentavano realmente la situazione economica della siccità essendo iscril:ti nell'attivo patrimoniale voci relative ad immobilizzazioni immateriali e rimanenza non corrispondenti al vero e tendenti a dissimulare la perdita del capitale sociale; si aggiunge, a completamento del quadro probatorio, che nel Marzo 2015 la società aveva subito uno sfratto per morosità dall'appartamento abitato dall'imputato a spese della società e a partire dall'aprile dello stesso anno la fallita aveva iniziato a tardare il pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti determinando in pochi mesi la dimissione in massa dei lavoratori e quindi la cessazione di fatto dell'attività aziendale; indi, conclude coerentemente la Corte di appello, che fossero presenti nella vicenda in esame specifici elementi indicativi della sussistenza del dolo specifico in capo all'imputato, precisando che l'amministratore unico - come già l'amministratore delegato il presidente del consiglio di amministrazione - ha l'obbligo di tenere ed aggiornare le scritture contabili, e che sull'imputato era certamente gravato tale obbligo essendo stato egli presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore unico senza soluzione di continuità, a partire dall'ottobre 2003 e fino al fallimento del 2017, divenendo nel novembre 2011 anche socio unico della società fallita.

In sintesi, la durata della carica, o meglio del suo coinvolgimento nel contesto gestionale unitamente, di contro, alle inadempienze registrate rispetto alle scritture contabili e al comportamento assunto dopo la dichiarazione di fallimento sono stati ritenuti sufficienti elementi sintomatici della specifica intenzionalità che ebbe ad ispirare le condotte poste in essere dall'imputato.

L'impostazione dei giudici di merito è anche in linea con la giurisprudenza di questa Corte.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce — invero - una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 -- 01).

Si è poi anche affermato, riguardo al dolo specifico, che in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto - come accaduto nel caso di specie - dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 - 01), e ciò evidentemente nell'ottica di perseguire un profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

Il motivo in scrutinio è pertanto oltre che generico anche manifestamente infondato.

1.2. Tutto quanto sopra esposto ha delle evidenti ricadute anche in relazione alla bancarotta impropria per operazioni dolose che il ricorso ha inteso contestare ritenendo di poter circoscrivere - erroneamente per quanto sopra detto - la responsabilità dell'imputato al periodo in cui assunse la carica di amministratore unico laddove la stessa imputazione fa riferimento anche al ruolo da lui rivestito in precedenza.

In ogni caso i giudici di merito evidenziano che i debiti erariali non consistevano solo nel mancato pagamento dell'iva - l'attività era proseguita sostanzialmente "a nero" - e la sentenza di primo grado smentisce in un certo senso anche l'argomento qui proposto circa l'intenzione di far fronte ai debiti impegnandosi personalmente con l'aiuto dei familiari, avendo piuttosto essa evidenziato che i genitori erano intervenuti come garanti per consentire un finanziamento - non già per pagare i debiti - ma per spostare l'attività nel nuovo capannone; l'imputato aveva piuttosto - si precisa nella pronuncia di primo grado - investito nell'acquisto di nuove auto da rivendere e nell'attività, che veniva quindi dallo stesso proseguita pure a fronte della situazione di dissesto in cui già versava la società, incurante dell'accumulo dei debiti, anche erariali, che non erano sistematicamente onorati con conseguente aggravio del dissesto; situazione di forte indebitamento che l'imputato non poteva di certo ignorare - soggiungono i giudici di merito - in considerazione dei ruoli da tempo svolti all'interno della società e che si era quindi aggravata nella fase in cui egli era divenuto socio unico ed amministratore unico a causa dei plurimi comportamenti dolosi da lui posti in essere, che portavano, tra l'altro, i debiti verso i fornitori ad euro 200.000 (oltre all'accumulo dei debito erariale con relativi interessi e sanzioni e agli inadempimenti verso i lavoratori).

D'altra parte, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. possono consistere anche in condotte omissive, ovvero nella sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall'interesse per l'impresa. (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Rv. 277125 — 01, principio affermato in relazione ad una fattispecie, anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in tema di omessa convocazione dell'assemblea per le deliberazioni di cui all'art. 2447 cod. civ., a seguito dell'azzeramento del capitale sociale, e continuazione dell'attività d'impresa in violazione dell'art. 2449, comma primo, cod. civ., alla quale era conseguito l'incremento dell'esposizione debitoria).

E' altrettanto pacifico che Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (Sez. 5, Sentenza n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189 — 01); e che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte dell' amministratore della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali.

Quanto all'elemento psicologico, il reato in esame si sostanzia, secondo la giurisprudenza dominante, in una «eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale» in relazione alla quale «esaurisce l'onere probatorio dell'accusa la dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'azione, costitutiva dell'operazione", a cui segue il dissesto, in uno con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa» (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247313-4-5; Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, L.ubrina, Rv. 265510, in motivazione; di recente, sulla natura preterintenzionale del reato, vedi anche Sez. 5, n. 38728 del 3/4/2014, Rampino, Rv. 262207).

Sicché, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni sotto il profilo dell'elemento soggettivo — come certamente nel caso di specie secondo la congrua ricostruzione svolta dai giudici di merito - alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S'ESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1 e 2, 223 e 219 1.f. a lui contestati per avere, agendo dal 11.6.2001 al 13.4.2012 in qualità di amministratore delegato e successivamente (fino alla dichiarazione di fallimento del 24.2.2017) di amministratore unico della società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiedere il fallimento della medesima nonostante il capitale sociale fosse completamente perso già a far data dal 31.12.2013 (l'Erario vantava crediti nei confronti della fallita per euro 489.389,66), nonché, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte i libri e le scritture contabili o comunque averli tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce che la sentenza impugnata non si sia espressa concretamente sugli elementi che ineriscono al dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie di bancarotta documentale specifica contestata e ravvisata nel caso di specie, in particolare, non avendo considerato tutti gli aspetti evidenziati nell'atto di appello - quali la serie di condotte poste in essere dall'imputato, che con l'ausilio die genitori, aveva impiegato del denaro proprio al fine di sollevare le sorti della società - ovvero circostanze che contrastano nettamente col carattere fraudolento ravvisato nella condotta dell'imputato. A ciò si aggiunge il fatto che il ricorrente non si era occupato della contabilità della società prima del 2012 curata sino a tale data dagli altri soci, in particolare da Abate, avendo svolto il lavoro di manuale presso l'azienda ed assunto la qualifica di amministratore unico solo a partire dal 2012. Le osservazioni espresse dalla Corte di appello circa la fittizietà delle poste attive dei bilanci depositati non corrispondono al caso concreto in cui, peraltro, non è emerso alcun carattere fittizio di quanto dichiarato nei bilanci antecedenti al 2012 e comunque esaminati dal curatore in quanto regolarmente depositati. 2.2.Col secondo motivo lamenta che I sentenza impugnata risulta del tutto carente anche relativamente al giudizio di colpevolezza espresso in relazione al reato di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 I.f. Osserva che in realtà l'imputazione riporta la contestazione dell'art. 223 comma 1 I.f. e, nella parte descrittiva, la descrizione di condotte tese all'aggravamento del dissesto riconducibili alla bancarotta semplice. In ogni caso, le emergenze processuali escludono una responsabilità del ricorrente fin ordine, specificamente, al mancato pagamento dell'iva, risultando le cartelle esattoriali relative al periodo antecedente all'amministrazione dell'imputato, ossia al 2012. Tutto ciò senza considerare l'assenza di qualsivoglia intenzionalità da parte dell'imputato di cagionare o aggravare il dissesto, avendo lo stesso, come già evidenziato, posto in essere condotte tese a ripianare i debiti societari, ricorrendo anche a finanziamenti con le banche a nome proprio e con la garanzia dei genitori per chiudere alcune esposizioni debitorie. 2.3.Col terzo motivo deduce la violazione dell'art. 521 del codice di rito per avere la Corte di appello ritenuto integrata la fattispecie di reato della causazione del fallimento per operazioni dolose di cui al n. 2 dell'art. 223 I.f., laddove è oggetto di contestazione il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'ari:. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Preliminare è osservare che i giudici di merito non sono incorsi nella dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza dal momento che, di là della non perfetta indicazione della fattispecie contestata, richiamata unicamente con un generico riferimento, in premessa, all'art. 223 I.f., risulta poi descritta la condotta oggetto di contestazione che si aggiunge chiaramente a quella di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; ed è altrettanto chiaro che attraverso la contestazione di avere aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento nonostante il capitale sociale fosse completamente perso già a far data dal 31.12.2013, con specificazione, sia pure in parentesi, che l'Erario vantava crediti verso la fallita per euro 489.389,66, si sia inteso contestare, come inteso dai giudici di merito, il reato di bancarotta impropria, di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 I.f., di operazioni dolose aggravanti il dissesto per il sistematico inadempimento dei debiti, in particolare di quelli erariali, cui consegue la produzione di interessi e sanzioni; sistematico inadempimento a cui vanno ad aggiungersi, le altre condotte poste in essere dall'imputato, già compiutamente indicate nella sentenza di primo grado, che aveva ritenuto integrata anche la componente soggettiva in capo all'imputato, evidenziando come esso era stato socio unico della società fallita, [OSCURATO:SOCIETA]., dal 23.11.2012 ed amministratore unico dal 19.6.2012, ma aveva, in realtà, in precedenza rivestito la carica di presidente, o amministratore delegato, del consiglio di amministrazione, sin dal 1.9.2003. Né si potrebbe ritenere che vi sia stata una lesione del diritto di difesa, essendosi l'imputato sin dal primo grado rapportato a tale fattispecie, avendo il Tribunale fatto espresso riferimento ad essa, ed avendone già con l'atto di appello contestato la sussistenza. La Corte di appello, dal suo canto, rispetto alla già esaustiva ricostruzione del giudice di primo grado, ha solo posto l'accento sull'inadempimento sistematico dei debiti tributari - non solo quelli relativi al mancato pagamento dell'iva che ha comportato l'aggravamento del dissesto, essendo la società al contempo gravata da debitorie consistenti - verso le banche, i fornitori e i dipendenti (sul punto si tornerà quando si affronterè il motivo sulle operazioni dolose). Sicché il terzo motivo che deduce la violazione del disposto normativo di cui all'art. 521 c.p.p. e del diritto di diesa è manifestamente infondato. 1.1.Quanto al primo motivo sulla bancarotta fraudolenta documentale, va precisato che i giudici di merito hanno - correttamente - ravvisato la fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, senza omettere - a differenza di quanto si assume in ricorso - di individuare gli indicatori della sussistenza del dolo specifico in capo al ricorrente, evidenziando al contempo come lo stesso non fu estraneo all'amministrazione della società neppure in epoca antecedente all'anno 2012 - che nell'ottica del ricorso costituirebbe lo spartiacque per l'attribuzione delle condotte all'imputato - avendo in precedenza, sin dal 2003, ricoperto il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione (o di amministratore delegato), insieme al socio Abate - a cui il ricorso intende, apoclitticamente, attribuire, in esclusiva, le incombenze relativa alla contabilità. Hanno in particolare osservato i giudici di merito che la bancarotta documentale dovesse ritenersi provata sotto il profilo oggettivo non solo dal fatto che nulla era stato consegnato al curatore, che i bilanci e le dichiarazioni fiscali non erano stati depositati successivamente all'anno di gestione 2013, ma anche dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che non aveva nascosto di non essersi preoccupato di conservare la documentazione sociale precedente all'assunzione dell'incarico di amministratore unico e di tenerla regolarmente aggiornata nel periodo successivo. Indi, osservano in buona sostanza le conformi pronunce di primo e di secondo grado che la totale mancanza della documentazione contabile e l'assenza anche delle dichiarazioni fiscali per il periodo successivo all'anno di gestione 2013 portano a ritenere provata anche la natura fraudolenta della condotta, trattandosi di omissione che ha riguardato pure il periodo in cui l'imputato era amministratore unico ed era, comunque, proseguita l'attività imprenditoriale, così come !o stesso imputato non aveva negato e si evince dalla sentenza in materia di lavoro che situa i mancati pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti dall'aprile 2015 e la risoluzione dei contratti con gli stessi solo da luglio a settembre 2015 (in tali termini specifici, in particolare, si esprime la sentenza di primo grado). Hanno quindi concluso i giudici di merito che l'assenza della documentazione dovesse ritenersi senz'altro volontaria, anzi finalizzata proprio a recare pregiudizio ai creditori avendo, tra l'altro, comportato l'impossibilità di ricostruire gli affari, i crediti e i debiti della società, tra cui le imposte che non erano state pagate. Si evidenzia, altresì, nella sentenza impugnata che alla data del fallimento il passivo ammontava ad euro 848.761.03 e l'attivo era pressoché irrisoria, mentre l'imputato si era reso irreperibile e non aveva consegnato al curatore la documentazione contabile richiesta impendendo un'effettiva ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari, tenuto conto che l'ultima dichiarazione fiscale e l'ultimo bilancio — come detto — si fermavano all'anno d'imposta e all'esercizio 2013, e peraltro non rappresentavano realmente la situazione economica della siccità essendo iscril:ti nell'attivo patrimoniale voci relative ad immobilizzazioni immateriali e rimanenza non corrispondenti al vero e tendenti a dissimulare la perdita del capitale sociale; si aggiunge, a completamento del quadro probatorio, che nel Marzo 2015 la società aveva subito uno sfratto per morosità dall'appartamento abitato dall'imputato a spese della società e a partire dall'aprile dello stesso anno la fallita aveva iniziato a tardare il pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti determinando in pochi mesi la dimissione in massa dei lavoratori e quindi la cessazione di fatto dell'attività aziendale; indi, conclude coerentemente la Corte di appello, che fossero presenti nella vicenda in esame specifici elementi indicativi della sussistenza del dolo specifico in capo all'imputato, precisando che l'amministratore unico - come già l'amministratore delegato il presidente del consiglio di amministrazione - ha l'obbligo di tenere ed aggiornare le scritture contabili, e che sull'imputato era certamente gravato tale obbligo essendo stato egli presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore unico senza soluzione di continuità, a partire dall'ottobre 2003 e fino al fallimento del 2017, divenendo nel novembre 2011 anche socio unico della società fallita. In sintesi, la durata della carica, o meglio del suo coinvolgimento nel contesto gestionale unitamente, di contro, alle inadempienze registrate rispetto alle scritture contabili e al comportamento assunto dopo la dichiarazione di fallimento sono stati ritenuti sufficienti elementi sintomatici della specifica intenzionalità che ebbe ad ispirare le condotte poste in essere dall'imputato. L'impostazione dei giudici di merito è anche in linea con la giurisprudenza di questa Corte. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce — invero - una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 -- 01). Si è poi anche affermato, riguardo al dolo specifico, che in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto - come accaduto nel caso di specie - dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 - 01), e ciò evidentemente nell'ottica di perseguire un profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Il motivo in scrutinio è pertanto oltre che generico anche manifestamente infondato. 1.2. Tutto quanto sopra esposto ha delle evidenti ricadute anche in relazione alla bancarotta impropria per operazioni dolose che il ricorso ha inteso contestare ritenendo di poter circoscrivere - erroneamente per quanto sopra detto - la responsabilità dell'imputato al periodo in cui assunse la carica di amministratore unico laddove la stessa imputazione fa riferimento anche al ruolo da lui rivestito in precedenza. In ogni caso i giudici di merito evidenziano che i debiti erariali non consistevano solo nel mancato pagamento dell'iva - l'attività era proseguita sostanzialmente "a nero" - e la sentenza di primo grado smentisce in un certo senso anche l'argomento qui proposto circa l'intenzione di far fronte ai debiti impegnandosi personalmente con l'aiuto dei familiari, avendo piuttosto essa evidenziato che i genitori erano intervenuti come garanti per consentire un finanziamento - non già per pagare i debiti - ma per spostare l'attività nel nuovo capannone; l'imputato aveva piuttosto - si precisa nella pronuncia di primo grado - investito nell'acquisto di nuove auto da rivendere e nell'attività, che veniva quindi dallo stesso proseguita pure a fronte della situazione di dissesto in cui già versava la società, incurante dell'accumulo dei debiti, anche erariali, che non erano sistematicamente onorati con conseguente aggravio del dissesto; situazione di forte indebitamento che l'imputato non poteva di certo ignorare - soggiungono i giudici di merito - in considerazione dei ruoli da tempo svolti all'interno della società e che si era quindi aggravata nella fase in cui egli era divenuto socio unico ed amministratore unico a causa dei plurimi comportamenti dolosi da lui posti in essere, che portavano, tra l'altro, i debiti verso i fornitori ad euro 200.000 (oltre all'accumulo dei debito erariale con relativi interessi e sanzioni e agli inadempimenti verso i lavoratori). D'altra parte, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. possono consistere anche in condotte omissive, ovvero nella sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall'interesse per l'impresa. (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Rv. 277125 — 01, principio affermato in relazione ad una fattispecie, anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in tema di omessa convocazione dell'assemblea per le deliberazioni di cui all'art. 2447 cod. civ., a seguito dell'azzeramento del capitale sociale, e continuazione dell'attività d'impresa in violazione dell'art. 2449, comma primo, cod. civ., alla quale era conseguito l'incremento dell'esposizione debitoria). E' altrettanto pacifico che Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (Sez. 5, Sentenza n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189 — 01); e che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte dell' amministratore della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali. Quanto all'elemento psicologico, il reato in esame si sostanzia, secondo la giurisprudenza dominante, in una «eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale» in relazione alla quale «esaurisce l'onere probatorio dell'accusa la dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'azione, costitutiva dell'operazione", a cui segue il dissesto, in uno con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa» (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 247313-4-5; Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, L.ubrina, Rv. 265510, in motivazione; di recente, sulla natura preterintenzionale del reato, vedi anche Sez. 5, n. 38728 del 3/4/2014, Rampino, Rv. 262207). Sicché, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni sotto il profilo dell'elemento soggettivo — come certamente nel caso di specie secondo la congrua ricostruzione svolta dai giudici di merito - alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
Sentenza Cassazione n. 01820/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris