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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 26856/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38364/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 362, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (CF: ADS80224030587),che lo rappresenta e difende – Controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] – Intimata – avverso la SENTENZA DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] n. 404/2019depositata il 08/05/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 21/6/1991 il Min istero dell ’ Economia e delle Finanze convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché la società [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che: (i) con atto di concessione n. 407/1975 la Capitaneria di porto di Cagliari aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] l’occupazione di un’area appartenente al demanio marittimo e degli edifici sovrastanti, per il periodo dal 1°/1/1973 al 31/12/1974; (ii) alla scadenza del rapporto concessorio il B runi non aveva adempiuto all’obbligo di riconsegna dell’immobile; (iii) risultava che avesse continuato ad occuparlo, e che avesse sub - concesso a terzi alcune porzioni di tale bene demaniale; (iv) il Bruni aveva in particolare concesso dal 1982 a [OSCURATO:PERSONA] l’occupazione di una porzione del fabbricato (individuata con i relativi estremi catastali); dal 1982 a [OSCURATO:PERSONA] l’occupazione di una porzione del fabbricato (individuata con i relativi estremi catastali);dal 1986 a [OSCURATO:PERSONA] il fabbricato individuato con i relativi estremi i catastali; quantomeno dal 1979, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’occupazione di un locale adibito a magazzino (anch’esso individuato con i relativi estremi catastali).

Il Ministero aggiunse che il B runi aveva corrisposto le somme dovute a titolo di indennità per occupazione abusiva per il periodo successivo alla scadenza della concessione fino al 31/12/1982, mentre il debito per le indennità dovute dal 1°/01/1983 in poi è rimasto inadempiuto da parte del Bruni e degli altri convenuti.

Previo accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, domandò la condanna pertanto di tutti i convenuti al rilascio degli immobili, nonché al risarcimento dei danni e degli indennizzi conseguenti all’occupazione sine titulodal 1° gennaio 1983 di B runi Attilio, nonché di Pili, Ghiani, Costa e della società [OSCURATO:SOCIETA]., ciascuno per quanto di ragione ed eventualmente in solido con il Bruni.

2. Il giudizio di primo gra do sub ì diverse interruzioni a causa del decesso di molti tra i convenuti.

In particolare, i n seguito al decesso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi nei cui confronti era stato riassunto il processo dal Ministero, il processo venne nuo vamente interrotto e la causa venneriassunta dal Ministero, per quanto ancora rileva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA].

3. Con sentenza non definitiva n. 1146/2014 in data 7/4/2014 il Tribunale di Cagliari dichiarò l’estinzione del processo quanto alla domanda proposta dal Ministero nei confronti di alcuni dei successori degli originari convenuti, e, per quanto ancora rileva in questa sede, condannò i sigg.

Guido e [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del compendio immobiliare, nonché al risarcimento del danno a favore del Ministero ciascuno in proporzione dellarispettiva quot a ereditari a.

4. Il giudizio di primo grado venne definitivamente deciso con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 787/2015, con la quale - dichiarata l’estinzione del processo nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e il difetto di legittimazione passiva degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannò i sigg.

Giuliana e [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del compendio immobiliare de quo , ciascuno in proporzione dell a rispettiva quot a ereditari a , nonché in solido con la società [OSCURATO:SOCIETA]., al risarcimento del danno a favore del Ministero attore per l’illegittima occupazione del compendio immobiliare.

5. Con sentenza n. 404/2019 pubblicata in data 8/5/2019 la Corte di Appello di Cagliari hasuccessivamente rigettato gli appelli proposti dai sigg.

Giuliana e [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente la sentenza non definitiva n. 1146/2014 in data 7/4/2014 ela sentenza definitiva n. 787/2015 del Tribunale di Cagliari.

6. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito i sigg.

G iuliana Guidotti e [OSCURATO:PERSONA] propongono separati ricorsi per cassazione, la prima affidandoloa cinque motivi, il se condo affida ndolo ad un unico motivo.

7. A d entrambi il Ministero dell ’ Economia e Finanze resiste con controricorso.

8. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

M [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente in via principale ( avendo notificato il proprio ricorso per prima) [OSCURATO:PERSONA] denuncia “ error in procedendo per vizio di ultra petizione, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 4, cod. proc. civ.

Si duole che sia stata condannata al rilascio dell’intero compendio immobiliareladdove sin da ll’atto introduttivo il Ministero ha proposto domanda di restituzione nei confronti dei convenuti “ ognuno per quanto di ragione”, individuando per ogni porzione del bene il relativo occupante.Con conseguente erronea condanna del Bruni e quindi dei suoi eredi al risarcimento del danno da mancato rilascio di porzioni immobiliari di cui il Bruninon è mai stato effettivo detentore.

Con il secondo motivo denuncia “ Error in procedendo ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.: Nullità della sentenza per violazione dell’art. 102, 305 e 307 c.p.c. nella parte in cui è dichiarata l’estinzione del giudizio a beneficio della sola parte nei cui confronti non è stato tempestivamente riassunto il giudizio”.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerata la sussistenza nella specie del litisconsorzio necessario processuale, e della mancata integrazione del contraddittorio all’esito dell’interruzione del processo pur in presenza di espressa eccezione al riguardo formulata sin dal 1° grado di giudizio.

Deduce chel’effetto estintivo di cui all’ art. 305 cod. proc. civ. si produce non solo a beneficio della posizione processuale di cui è titolare la parte nei cui confronti non è stato riassunto il giudizio, ma anche nei confronti del condebitore solidale della parte- nel caso di specie il sig. [OSCURATO:PERSONA]- in forza del rapporto di litisconsorzio necessario processuale tra le parti.

Con il terzo motivo denuncia “ Nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per violazione del principio di cui all’art.112 c.p.c., nonché del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. per essersi il Giudice pronunciato su una domanda non proposta”.

Si duole che la corte territoriale abbia erroneamente riqualificato, per la prima volta in appello, la domanda proposta dal Ministero come domanda di risarcimento danni per “responsabilità contrattuale” da violazione dell’obbligo connesso alla qualifica del Bruni di concessionario dell’area occupata, laddove, invece, in primo grado la domanda era stata proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. per i danni derivanti dall ’ occupazione abusiva dell’area da parte del Bruni.

Lamenta che la diversa qualificazione per la prima volta in appello della domanda proposta dal Ministero comport a la nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comman. 4, cod. proc. civ., in quanto il fatto posto a fondamento della domanda risarcitoria ex art.2043 cod. civ. non può ritenersi coincidente con quello posto a fondamento della domanda risarcitoria ex art. 1218 cod. civ., essendo rappresentato l’uno dall’occupazione abusiva e l’altro dal contratto di concessione.

Con il quarto motivo denuncia “ Violazione o falsa applicazione di leggi ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: violazione dell’art. 2043 c.c. e 2055 c.c. per assenza di nesso di causalità nell’occupazione del fondo da parte di terze persone nonché a seguito del decesso dell’originario occupante [OSCURATO:PERSONA]”.

Lamenta che dalla corretta qualificazione della domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.deriva l ’ a ssoluta carenza dei presupposti per l’accertamento della sua responsabilità extracontrattuale.

Si duole non essersi al riguardo considerato che , pur originariamente il Bruni era titolare di una concessione avente ad oggetto l’intera area, l’estinzione di tale rapporto ha generato diverse posizioni giuridiche in capo ad ogni singolo occupante, identificate nella detenzione materiale sine titulo, ossia in un mero fatto, non essendo pertanto addebitabile al Bruni il danno provocato dalla condotta appropriativa degli altri occupanti e, anzi, la volontà di questi ultimi di detenere il bene è un fattore causale che esclude il nesso eziologico tra l’evento dannoso e l’originaria posizione di concessore del Bruni.

Lamenta che la mancata riconsegna del bene da parte della ricorrente è una circostanza che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, deve essere relegata a mero antefatto e non a fatto costitutivo della domanda di risarcimento.

In definitiva, secondo la ricorrente, il danno ad essa imputabile , quale erede del Bruni, è esclusivamente quello derivante dalla occupazione dell’area personalmente occupata dal Bruni,e solo fino al suo decesso, in quanto la morte del medesimo va considerata quale fatto estintivo della condotta permanente di occupazione, e anche in considerazione del fatto che gli eredi non sono mai subentrati nella detenzione dei beni per cui è causa.

Con il quinto motivo denuncia “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. in ordine alla prova dei rapporti tra sublocazione tra Bruni e gli altri convenuti del bene demaniale.” Lamenta che la corte di merito ha immotivatamente posto a fondamento della ravvisata responsabilità solidale del Bruni (e quindi dei suoi eredi) la circostanza dedotta dalle controparti circa la sussistenza di un rapporto di sublocazione del compendio demaniale tra il Bruni e gli altri convenuti a far data dal 1982, senza invero indicare i fatti dai quali ha trattotali conclusioni.

Con unico motivo il ricorrente in via incidentale [OSCURATO:PERSONA] denunzia “1) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 327 e 143 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 143 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”.

Lamenta avere la c orte di merito erroneamente ritenuto inammissibile l’appello proposto dopo essere rimasto contumace in primo grado avverso la sentenza non definitiva n. 1146 del 2014, sulla base della circostanza chenon avesse provato la irritualità della notifica dell’atto introduttivo o l’impossibilità di venire a conoscenza del processo.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerata nulla la notificazione degli atti introduttivi effettuata tramite il deposito degli atti nella casa comunale dell’ultima residenza del ricorrente, in quanto dalla risultanza anagrafica risultava inequivocabilmente la residenza dello stesso in Germania, sicché la notifica avrebbe dovut o essere effettuata in tale luogo.

I motivi di entrambi i ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati inviolazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ., atteso che i ricorrenti non riportano né “localizzano” nei rispettivi ricorsiatti e documenti del giudizio di merito posti a base delle mosse censure, che risultano a tale stregua non chiare e non intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni come nella specie del tutto apodittiche.

Risponde d’altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.

Con particolare riferimento al secondo motivo del ricorso principale va altresì osservato che igiudici di merito, rilevata la scindibilità delle cause proposte unitariamente, vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, hanno correttamente dichiarato l’estinzione del processo solo in relazione alle parti nei cui confronti il giudizio, interrotto, non era stato tempestivamente riassunto, disponendo la relativa prosecuzione nei confronti delle altre.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in caso di cumulo di cause scindibili, l’evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo; conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti (Cass., sez.

III, ord. 23/04/2020, n. 8123; Cass., sez.

I, sent. 06/09/2007, n. 18714).

La Corte territoriale ha fatto inverocorretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, il motivo risultando pertanto inammissibile anche ex art.360 bis cod. proc. civ.

Quanto al 3° e al 4° motivo del ricorso principale va ulteriormente ribadito che l’ interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, che non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire ( v.

Cass., 20/07/2018, n. 17435 ).

Risolvendosi in un accertamento di fatto, essa non è censurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione ( v.

Ca ss., 2/11/2005, n. 21208).

Senza sottacersi che in ordine alla deduzione del danno ad essa imputabile, quale erede del Bruni, limitato all’ area personalmente occupata dal Bruni e solo fino al decesso di quest’ultimo, in quanto la morte del Bruni va considerata come fatto estintivo della condotta permanente di occupazione, in considerazione del fatto che gli eredi di quest’ultimo non sono mai subentrati nella detenzione dei beni per cui è causa, la ricorrente Gu idotti si limita invero ad un ’ apodittica riproposizione delle tesi difensive già sottoposte alla Corte territoriale, e da questa disattese, senza farsi carico di censurare le relative statuizioni al riguardo, in tal modo non confrontandosi con la ratio decidendidella sentenza gravata.

Con particolare riferimento al 5° motivo del ricorso principale è appena il caso di ribadire che la mossa censura è inammissibile, in quanto come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di porre in rilievo nel la riformulazione dell’art. 360, 1° co . n. 5 , c.p.c. (disposta dall’art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053 e 9032 del 2014; Cass., Sez.

Un., 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez.

Un., 20/10/2015, n. 21216.

Principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva, tra cui v. da ultimo, Cass., Sez.

III, 17/5/2021, n. 13170).

Con particolare riferimento al ricorso incidentale va per altro verso sottolienato che l’accertamento di fatto posto a base dell’adottata notificazione ex art. 143 c.p.c. risulta nella specie inammissibilmente censurata, atteso che l’assunto relativo alla residenza in Germania risulta del tutto apoditticamente formulato, in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

Vanno pertanto interamente compensate tra i ricorrenti, in via principale ed incidentale, mentre i medesimi vanno condannati al pagamento, in solido stante il comune interesse processuale , delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

P. Q. M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi.

Compensa le spesedel giudizio di cassazionetra i ricorrenti, in via principale ed incidentale.

Condanna i ricorrenti, in via principale ed incidentale, al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 7.700,00, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, in favore del controricorrente Ministero delle Finanze.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38364/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 362, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (CF: ADS80224030587),che lo rappresenta e difende – Controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] – Intimata – avverso la SENTENZA DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] n. 404/2019depositata il 08/05/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 21/6/1991 il Min istero dell ’ Economia e delle Finanze convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché la società [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che: (i) con atto di concessione n. 407/1975 la Capitaneria di porto di Cagliari aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] l’occupazione di un’area appartenente al demanio marittimo e degli edifici sovrastanti, per il periodo dal 1°/1/1973 al 31/12/1974; (ii) alla scadenza del rapporto concessorio il B runi non aveva adempiuto all’obbligo di riconsegna dell’immobile; (iii) risultava che avesse continuato ad occuparlo, e che avesse sub - concesso a terzi alcune porzioni di tale bene demaniale; (iv) il Bruni aveva in particolare concesso dal 1982 a [OSCURATO:PERSONA] l’occupazione di una porzione del fabbricato (individuata con i relativi estremi catastali); dal 1982 a [OSCURATO:PERSONA] l’occupazione di una porzione del fabbricato (individuata con i relativi estremi catastali);dal 1986 a [OSCURATO:PERSONA] il fabbricato individuato con i relativi estremi i catastali; quantomeno dal 1979, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’occupazione di un locale adibito a magazzino (anch’esso individuato con i relativi estremi catastali). Il Ministero aggiunse che il B runi aveva corrisposto le somme dovute a titolo di indennità per occupazione abusiva per il periodo successivo alla scadenza della concessione fino al 31/12/1982, mentre il debito per le indennità dovute dal 1°/01/1983 in poi è rimasto inadempiuto da parte del Bruni e degli altri convenuti. Previo accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, domandò la condanna pertanto di tutti i convenuti al rilascio degli immobili, nonché al risarcimento dei danni e degli indennizzi conseguenti all’occupazione sine titulodal 1° gennaio 1983 di B runi Attilio, nonché di Pili, Ghiani, Costa e della società [OSCURATO:SOCIETA]., ciascuno per quanto di ragione ed eventualmente in solido con il Bruni. 2. Il giudizio di primo gra do sub ì diverse interruzioni a causa del decesso di molti tra i convenuti. In particolare, i n seguito al decesso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi nei cui confronti era stato riassunto il processo dal Ministero, il processo venne nuo vamente interrotto e la causa venneriassunta dal Ministero, per quanto ancora rileva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con sentenza non definitiva n. 1146/2014 in data 7/4/2014 il Tribunale di Cagliari dichiarò l’estinzione del processo quanto alla domanda proposta dal Ministero nei confronti di alcuni dei successori degli originari convenuti, e, per quanto ancora rileva in questa sede, condannò i sigg. Guido e [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del compendio immobiliare, nonché al risarcimento del danno a favore del Ministero ciascuno in proporzione dellarispettiva quot a ereditari a. 4. Il giudizio di primo grado venne definitivamente deciso con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 787/2015, con la quale - dichiarata l’estinzione del processo nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e il difetto di legittimazione passiva degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannò i sigg. Giuliana e [OSCURATO:PERSONA] al rilascio del compendio immobiliare de quo , ciascuno in proporzione dell a rispettiva quot a ereditari a , nonché in solido con la società [OSCURATO:SOCIETA]., al risarcimento del danno a favore del Ministero attore per l’illegittima occupazione del compendio immobiliare. 5. Con sentenza n. 404/2019 pubblicata in data 8/5/2019 la Corte di Appello di Cagliari hasuccessivamente rigettato gli appelli proposti dai sigg. Giuliana e [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente la sentenza non definitiva n. 1146/2014 in data 7/4/2014 ela sentenza definitiva n. 787/2015 del Tribunale di Cagliari. 6. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito i sigg. G iuliana Guidotti e [OSCURATO:PERSONA] propongono separati ricorsi per cassazione, la prima affidandoloa cinque motivi, il se condo affida ndolo ad un unico motivo. 7. A d entrambi il Ministero dell ’ Economia e Finanze resiste con controricorso. 8. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente in via principale ( avendo notificato il proprio ricorso per prima) [OSCURATO:PERSONA] denuncia “ error in procedendo per vizio di ultra petizione, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 4, cod. proc. civ. Si duole che sia stata condannata al rilascio dell’intero compendio immobiliareladdove sin da ll’atto introduttivo il Ministero ha proposto domanda di restituzione nei confronti dei convenuti “ ognuno per quanto di ragione”, individuando per ogni porzione del bene il relativo occupante.Con conseguente erronea condanna del Bruni e quindi dei suoi eredi al risarcimento del danno da mancato rilascio di porzioni immobiliari di cui il Bruninon è mai stato effettivo detentore. Con il secondo motivo denuncia “ Error in procedendo ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.: Nullità della sentenza per violazione dell’art. 102, 305 e 307 c.p.c. nella parte in cui è dichiarata l’estinzione del giudizio a beneficio della sola parte nei cui confronti non è stato tempestivamente riassunto il giudizio”. Si duole non essersi dalla corte di merito considerata la sussistenza nella specie del litisconsorzio necessario processuale, e della mancata integrazione del contraddittorio all’esito dell’interruzione del processo pur in presenza di espressa eccezione al riguardo formulata sin dal 1° grado di giudizio. Deduce chel’effetto estintivo di cui all’ art. 305 cod. proc. civ. si produce non solo a beneficio della posizione processuale di cui è titolare la parte nei cui confronti non è stato riassunto il giudizio, ma anche nei confronti del condebitore solidale della parte- nel caso di specie il sig. [OSCURATO:PERSONA]- in forza del rapporto di litisconsorzio necessario processuale tra le parti. Con il terzo motivo denuncia “ Nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per violazione del principio di cui all’art.112 c.p.c., nonché del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. per essersi il Giudice pronunciato su una domanda non proposta”. Si duole che la corte territoriale abbia erroneamente riqualificato, per la prima volta in appello, la domanda proposta dal Ministero come domanda di risarcimento danni per “responsabilità contrattuale” da violazione dell’obbligo connesso alla qualifica del Bruni di concessionario dell’area occupata, laddove, invece, in primo grado la domanda era stata proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. per i danni derivanti dall ’ occupazione abusiva dell’area da parte del Bruni. Lamenta che la diversa qualificazione per la prima volta in appello della domanda proposta dal Ministero comport a la nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comman. 4, cod. proc. civ., in quanto il fatto posto a fondamento della domanda risarcitoria ex art.2043 cod. civ. non può ritenersi coincidente con quello posto a fondamento della domanda risarcitoria ex art. 1218 cod. civ., essendo rappresentato l’uno dall’occupazione abusiva e l’altro dal contratto di concessione. Con il quarto motivo denuncia “ Violazione o falsa applicazione di leggi ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: violazione dell’art. 2043 c.c. e 2055 c.c. per assenza di nesso di causalità nell’occupazione del fondo da parte di terze persone nonché a seguito del decesso dell’originario occupante [OSCURATO:PERSONA]”. Lamenta che dalla corretta qualificazione della domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.deriva l ’ a ssoluta carenza dei presupposti per l’accertamento della sua responsabilità extracontrattuale. Si duole non essersi al riguardo considerato che , pur originariamente il Bruni era titolare di una concessione avente ad oggetto l’intera area, l’estinzione di tale rapporto ha generato diverse posizioni giuridiche in capo ad ogni singolo occupante, identificate nella detenzione materiale sine titulo, ossia in un mero fatto, non essendo pertanto addebitabile al Bruni il danno provocato dalla condotta appropriativa degli altri occupanti e, anzi, la volontà di questi ultimi di detenere il bene è un fattore causale che esclude il nesso eziologico tra l’evento dannoso e l’originaria posizione di concessore del Bruni. Lamenta che la mancata riconsegna del bene da parte della ricorrente è una circostanza che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, deve essere relegata a mero antefatto e non a fatto costitutivo della domanda di risarcimento. In definitiva, secondo la ricorrente, il danno ad essa imputabile , quale erede del Bruni, è esclusivamente quello derivante dalla occupazione dell’area personalmente occupata dal Bruni,e solo fino al suo decesso, in quanto la morte del medesimo va considerata quale fatto estintivo della condotta permanente di occupazione, e anche in considerazione del fatto che gli eredi non sono mai subentrati nella detenzione dei beni per cui è causa. Con il quinto motivo denuncia “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. in ordine alla prova dei rapporti tra sublocazione tra Bruni e gli altri convenuti del bene demaniale.” Lamenta che la corte di merito ha immotivatamente posto a fondamento della ravvisata responsabilità solidale del Bruni (e quindi dei suoi eredi) la circostanza dedotta dalle controparti circa la sussistenza di un rapporto di sublocazione del compendio demaniale tra il Bruni e gli altri convenuti a far data dal 1982, senza invero indicare i fatti dai quali ha trattotali conclusioni. Con unico motivo il ricorrente in via incidentale [OSCURATO:PERSONA] denunzia “1) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 327 e 143 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 143 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”. Lamenta avere la c orte di merito erroneamente ritenuto inammissibile l’appello proposto dopo essere rimasto contumace in primo grado avverso la sentenza non definitiva n. 1146 del 2014, sulla base della circostanza chenon avesse provato la irritualità della notifica dell’atto introduttivo o l’impossibilità di venire a conoscenza del processo. Si duole non essersi dalla corte di merito considerata nulla la notificazione degli atti introduttivi effettuata tramite il deposito degli atti nella casa comunale dell’ultima residenza del ricorrente, in quanto dalla risultanza anagrafica risultava inequivocabilmente la residenza dello stesso in Germania, sicché la notifica avrebbe dovut o essere effettuata in tale luogo. I motivi di entrambi i ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Va anzitutto osservato che essi risultano formulati inviolazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ., atteso che i ricorrenti non riportano né “localizzano” nei rispettivi ricorsiatti e documenti del giudizio di merito posti a base delle mosse censure, che risultano a tale stregua non chiare e non intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni come nella specie del tutto apodittiche. Risponde d’altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso. Con particolare riferimento al secondo motivo del ricorso principale va altresì osservato che igiudici di merito, rilevata la scindibilità delle cause proposte unitariamente, vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, hanno correttamente dichiarato l’estinzione del processo solo in relazione alle parti nei cui confronti il giudizio, interrotto, non era stato tempestivamente riassunto, disponendo la relativa prosecuzione nei confronti delle altre. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in caso di cumulo di cause scindibili, l’evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo; conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti (Cass., sez. III, ord. 23/04/2020, n. 8123; Cass., sez. I, sent. 06/09/2007, n. 18714). La Corte territoriale ha fatto inverocorretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, il motivo risultando pertanto inammissibile anche ex art.360 bis cod. proc. civ. Quanto al 3° e al 4° motivo del ricorso principale va ulteriormente ribadito che l’ interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, che non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire ( v. Cass., 20/07/2018, n. 17435 ). Risolvendosi in un accertamento di fatto, essa non è censurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione ( v. Ca ss., 2/11/2005, n. 21208). Senza sottacersi che in ordine alla deduzione del danno ad essa imputabile, quale erede del Bruni, limitato all’ area personalmente occupata dal Bruni e solo fino al decesso di quest’ultimo, in quanto la morte del Bruni va considerata come fatto estintivo della condotta permanente di occupazione, in considerazione del fatto che gli eredi di quest’ultimo non sono mai subentrati nella detenzione dei beni per cui è causa, la ricorrente Gu idotti si limita invero ad un ’ apodittica riproposizione delle tesi difensive già sottoposte alla Corte territoriale, e da questa disattese, senza farsi carico di censurare le relative statuizioni al riguardo, in tal modo non confrontandosi con la ratio decidendidella sentenza gravata. Con particolare riferimento al 5° motivo del ricorso principale è appena il caso di ribadire che la mossa censura è inammissibile, in quanto come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di porre in rilievo nel la riformulazione dell’art. 360, 1° co . n. 5 , c.p.c. (disposta dall’art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v. Cass., Sez. Un., n. 8053 e 9032 del 2014; Cass., Sez. Un., 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez. Un., 20/10/2015, n. 21216. Principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva, tra cui v. da ultimo, Cass., Sez. III, 17/5/2021, n. 13170). Con particolare riferimento al ricorso incidentale va per altro verso sottolienato che l’accertamento di fatto posto a base dell’adottata notificazione ex art. 143 c.p.c. risulta nella specie inammissibilmente censurata, atteso che l’assunto relativo alla residenza in Germania risulta del tutto apoditticamente formulato, in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. Vanno pertanto interamente compensate tra i ricorrenti, in via principale ed incidentale, mentre i medesimi vanno condannati al pagamento, in solido stante il comune interesse processuale , delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. P. Q. M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa le spesedel giudizio di cassazionetra i ricorrenti, in via principale ed incidentale. Condanna i ricorrenti, in via principale ed incidentale, al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 7.700,00, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, in favore del controricorrente Ministero delle Finanze. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà a
Sentenza Cassazione n. 26856/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris