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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48951/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere la rideterminazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n 40 del 2019, delle pene irrogate a [OSCURATO:PERSONA], con sentenze irrevocabili, per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (di seguito T.U. stup.), rilevando che l'istanza costituiva la reiterazione di altra rigettata con provvedimento in data 13 luglio 2020, in quanto le pene erano state in precedenza già eseguite.

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze esposte in due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per non essersi considerato che era stata dedotta la questione nuova concernente la non esecuzione delle pene pecuniarie irrogate al ricorrente congiuntamente a quelle detentive.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 73, T.U. stup., sul rilievo che le pene di cui trattasi erano incluse in un provvedimento di cumulo attualmente posto in esecuzione, sicché andava in ogni caso operato, previo scioglimento del cumulo, l'intervento sul trattamento sanzionatorio imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto al primo motivo, va rilevato che il precedente procedimento di esecuzione, al quale fa riferimento il provvedimento impugnato, si è concluso con sentenza della Corte di cassazione n. 23229 del 2021 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal condannato avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal giudice dell'esecuzione il 13 luglio 2020.

3. Con riguardo alla questione in questa sede riproposta l'anzidetta sentenza ha rilevato: «Manifestamente infondato il primo motivo di ricorso relativo alla richiesta di rideterminazione della pena per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.

In termini ineccepibili, il giudice dell'esecuzione ha fatto applicazione dell'orientamento risalente a Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697, secondo cui nel caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che incide sul trattamento sanzionatorio il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato, a condizione che il trattamento non sia stato interamente eseguito.

Pertanto, l'esaurimento del rapporto esecutivo costituisce causa ostativa alla rideterminazione della pena conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale.

In tal senso anche gli arresti della giurisprudenza di legittimità più recenti, fra i quali si ricordano Sez. 6, n. 27403 del 10/06/2016, Crivello, Rv. 267365, che ha affermato il principio in base al quale «l'interesse concreto ed attuale del condannato alla rideterminazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile sulla base di parametri edittali più favorevoli vigenti, a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale riguardante il trattamento sanzionatorio, sussiste non solo se la pena non sia stata ancora interamente espiata, ma anche quando una quota della pena espiata in eccesso rispetto alla sopravvenuta cornice edittale più favorevole, possa essere imputata alla condanna per altro reato, ai sensi dell'art. 657, comma terzo, cod. proc. pen., sempre che la detenzione in eccesso sia sofferta dopo la commissione del reato per cui si chiede la fungibilità» In termini anche Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018, Rinaldi, Rv. 275811, secondo cui "è inammissibile l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione di rideterminazione della pena illegale, derivante da dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, qualora la pena detentiva sia stata interamente eseguita, in quanto, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce con l'espiazione di detta pena, a nulla rilevando che debba ancora essere riscossa l'eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata».

Si inserisce in questo filone anche Sez. 5, n. 27666 del 30/05/2019, Nirta, Rv. 276520, con la quale è stato affermato che «a seguito della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui fissa in anni otto di reclusione, anziché in anni sei, il minimo edittale, deve ritenersi illegale la pena inflitta sulla base della cornice sanzionatoria previgente, quand'anche questa sia stata in concreto fissata in una misura compatibile con la forbice edittale attualmente in vigore e laddove sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna e il trattamento sanzionatorio non sia stato interamente eseguito, l'intervento "correttivo" compete al giudice dell'esecuzione, che potrà avvalersi dei penetranti poteri di accertamento e di valutazione conferitigli dalla legge».

Il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione di tali principi nel rigettare la richiesta di rideterminazione della pena, avendo verificato dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in atti che la pena per i reati di cui alle sentenze indicate sub a) e b) è stata interamente espiata alla data del 27 novembre 2016 e consegue l'ininfluenza della declaratoria di illegittimità costituzionale sull'esecuzione (già esaurita) delle pene inflitte con le predette sentenze.

Né il quadro muta tenendo conto dell'altro orientamento giurisprudenziale affermato da Sez. 1, n. 13072 del 03/03/2020, Candido, Rv. 278893, in base al quale,«in tema di stupefacenti, sussiste l'interesse del condannato ad ottenere la rideterminazione "in executivis" della pena divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 qualora, pur interamente espiata la pena detentiva, non sia stata ancora eseguita quella pecuniaria contestualmente irrogata, atteso che, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce soltanto con l'estinzione di entrambe tali pene. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso in cui residui da eseguire la sola pena pecuniaria, la rideterminazione ad opera del giudice dell'esecuzione deve investire anche quella detentiva, in funzione della eventuale commisurazione, nell'ipotesi di esecuzione di pene concorrenti, della pena residua da espiare)».

Nel caso di specie, infatti, dall'esame del provvedimento di esecuzione in atti emerge che la pena di cui alle due sentenze del 2010 e 2011 è stata espiata dal 10 febbraio 2009 al 27 novembre 2016, dedotti i periodi riconosciuti fungibili e 570 giorni di liberazione anticipata, e• che risulta da espiare, oltre alla pena per il reato di cui alla sentenza sub c), anche la pena pecuniaria di 618,73 euro di multa riferita a decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 giugno 2004 ».4.

Da quanto appena riportato emerge con evidenza che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la questione dell'irrogazione della pena pecuniaria, unitamente a quella detentiva, ha formato oggetto di specifico esame nel corso del precedente incidente di esecuzione.

Essa è stata ritenuta in sede di legittimità manifestamente infondata.

Preliminarmente in tale sede si è mostrato di aderire all'orientamento secondo cui l'eventuale mancata riscossione della pena pecuniaria non farebbe venire meno l'esaurimento del rapporto esecutivo con riguardo alla pena detentiva precedentemente per intero espiata.

Inoltre, citandosi l'opposto orientamento giurisprudenziale, si è rilevato che, comunque, nel caso di specie la pena pecuniaria di cui alle condanne non risultava ancora da eseguire.

5. La nuova istanza, riproponendo la stessa questione, non ha introdotto deduzioni idonee a conferirle il requisito della novità, stante fra l'altro che, ancora nel corpo del ricorso, possono cogliersi solamente generiche asserzioni in ordine all'eseguibilità della pena pecuniaria.

Dunque, tale nuova istanza, come rilevato nel provvedimento impugnato, non costituisce altro che la riproposizione della precedente rigettata nel procedimento di esecuzione concluso.

Da ciò le condizioni per dichiararla inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

Ne deriva la manifesta infondatezza del primo motivo.

7. Il secondo motivo si oppone allo stesso modo al contenuto della decisione in precedenza intervenuta avuto riguardo alla questione dell'esaurimento del rapporto esecutivo, svolgendo peraltro rilievi che neppure rappresentano la permanenza di un concreto interesse alla decisione in ordine alla rideterminazione in sede esecutiva della pena detentiva interamente espiata.

Pertanto, anche tale secondo motivo risulta privo dei requisiti di ammissibilità.

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila, da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere la rideterminazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n 40 del 2019, delle pene irrogate a [OSCURATO:PERSONA], con sentenze irrevocabili, per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (di seguito T.U. stup.), rilevando che l'istanza costituiva la reiterazione di altra rigettata con provvedimento in data 13 luglio 2020, in quanto le pene erano state in precedenza già eseguite. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze esposte in due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per non essersi considerato che era stata dedotta la questione nuova concernente la non esecuzione delle pene pecuniarie irrogate al ricorrente congiuntamente a quelle detentive. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 73, T.U. stup., sul rilievo che le pene di cui trattasi erano incluse in un provvedimento di cumulo attualmente posto in esecuzione, sicché andava in ogni caso operato, previo scioglimento del cumulo, l'intervento sul trattamento sanzionatorio imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto al primo motivo, va rilevato che il precedente procedimento di esecuzione, al quale fa riferimento il provvedimento impugnato, si è concluso con sentenza della Corte di cassazione n. 23229 del 2021 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal condannato avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal giudice dell'esecuzione il 13 luglio 2020. 3. Con riguardo alla questione in questa sede riproposta l'anzidetta sentenza ha rilevato: «Manifestamente infondato il primo motivo di ricorso relativo alla richiesta di rideterminazione della pena per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. In termini ineccepibili, il giudice dell'esecuzione ha fatto applicazione dell'orientamento risalente a Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697, secondo cui nel caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che incide sul trattamento sanzionatorio il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato, a condizione che il trattamento non sia stato interamente eseguito. Pertanto, l'esaurimento del rapporto esecutivo costituisce causa ostativa alla rideterminazione della pena conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale. In tal senso anche gli arresti della giurisprudenza di legittimità più recenti, fra i quali si ricordano Sez. 6, n. 27403 del 10/06/2016, Crivello, Rv. 267365, che ha affermato il principio in base al quale «l'interesse concreto ed attuale del condannato alla rideterminazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile sulla base di parametri edittali più favorevoli vigenti, a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale riguardante il trattamento sanzionatorio, sussiste non solo se la pena non sia stata ancora interamente espiata, ma anche quando una quota della pena espiata in eccesso rispetto alla sopravvenuta cornice edittale più favorevole, possa essere imputata alla condanna per altro reato, ai sensi dell'art. 657, comma terzo, cod. proc. pen., sempre che la detenzione in eccesso sia sofferta dopo la commissione del reato per cui si chiede la fungibilità» In termini anche Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018, Rinaldi, Rv. 275811, secondo cui "è inammissibile l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione di rideterminazione della pena illegale, derivante da dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, qualora la pena detentiva sia stata interamente eseguita, in quanto, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce con l'espiazione di detta pena, a nulla rilevando che debba ancora essere riscossa l'eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata». Si inserisce in questo filone anche Sez. 5, n. 27666 del 30/05/2019, Nirta, Rv. 276520, con la quale è stato affermato che «a seguito della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui fissa in anni otto di reclusione, anziché in anni sei, il minimo edittale, deve ritenersi illegale la pena inflitta sulla base della cornice sanzionatoria previgente, quand'anche questa sia stata in concreto fissata in una misura compatibile con la forbice edittale attualmente in vigore e laddove sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna e il trattamento sanzionatorio non sia stato interamente eseguito, l'intervento "correttivo" compete al giudice dell'esecuzione, che potrà avvalersi dei penetranti poteri di accertamento e di valutazione conferitigli dalla legge». Il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione di tali principi nel rigettare la richiesta di rideterminazione della pena, avendo verificato dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in atti che la pena per i reati di cui alle sentenze indicate sub a) e b) è stata interamente espiata alla data del 27 novembre 2016 e consegue l'ininfluenza della declaratoria di illegittimità costituzionale sull'esecuzione (già esaurita) delle pene inflitte con le predette sentenze. Né il quadro muta tenendo conto dell'altro orientamento giurisprudenziale affermato da Sez. 1, n. 13072 del 03/03/2020, Candido, Rv. 278893, in base al quale,«in tema di stupefacenti, sussiste l'interesse del condannato ad ottenere la rideterminazione "in executivis" della pena divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 qualora, pur interamente espiata la pena detentiva, non sia stata ancora eseguita quella pecuniaria contestualmente irrogata, atteso che, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce soltanto con l'estinzione di entrambe tali pene. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso in cui residui da eseguire la sola pena pecuniaria, la rideterminazione ad opera del giudice dell'esecuzione deve investire anche quella detentiva, in funzione della eventuale commisurazione, nell'ipotesi di esecuzione di pene concorrenti, della pena residua da espiare)». Nel caso di specie, infatti, dall'esame del provvedimento di esecuzione in atti emerge che la pena di cui alle due sentenze del 2010 e 2011 è stata espiata dal 10 febbraio 2009 al 27 novembre 2016, dedotti i periodi riconosciuti fungibili e 570 giorni di liberazione anticipata, e• che risulta da espiare, oltre alla pena per il reato di cui alla sentenza sub c), anche la pena pecuniaria di 618,73 euro di multa riferita a decreto penale di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 giugno 2004 ».4. Da quanto appena riportato emerge con evidenza che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la questione dell'irrogazione della pena pecuniaria, unitamente a quella detentiva, ha formato oggetto di specifico esame nel corso del precedente incidente di esecuzione. Essa è stata ritenuta in sede di legittimità manifestamente infondata. Preliminarmente in tale sede si è mostrato di aderire all'orientamento secondo cui l'eventuale mancata riscossione della pena pecuniaria non farebbe venire meno l'esaurimento del rapporto esecutivo con riguardo alla pena detentiva precedentemente per intero espiata. Inoltre, citandosi l'opposto orientamento giurisprudenziale, si è rilevato che, comunque, nel caso di specie la pena pecuniaria di cui alle condanne non risultava ancora da eseguire. 5. La nuova istanza, riproponendo la stessa questione, non ha introdotto deduzioni idonee a conferirle il requisito della novità, stante fra l'altro che, ancora nel corpo del ricorso, possono cogliersi solamente generiche asserzioni in ordine all'eseguibilità della pena pecuniaria. Dunque, tale nuova istanza, come rilevato nel provvedimento impugnato, non costituisce altro che la riproposizione della precedente rigettata nel procedimento di esecuzione concluso. Da ciò le condizioni per dichiararla inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Ne deriva la manifesta infondatezza del primo motivo. 7. Il secondo motivo si oppone allo stesso modo al contenuto della decisione in precedenza intervenuta avuto riguardo alla questione dell'esaurimento del rapporto esecutivo, svolgendo peraltro rilievi che neppure rappresentano la permanenza di un concreto interesse alla decisione in ordine alla rideterminazione in sede esecutiva della pena detentiva interamente espiata. Pertanto, anche tale secondo motivo risulta privo dei requisiti di ammissibilità. 8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila, da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
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