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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23829/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Foggia, in qualità di sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi dei ricorsi chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che in data 13/03/2023 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine al reato di rapina aggravata dal fatto commesso da più persone e presso l'abitazione della vittima.

La sentenza di primo grado, parzialmente riformata dalla sentenza in epigrafe in ordine al trattamento sanzionatorio per la Micaletti ed il Salerno, aveva riconosciuto all'Albanese la qualità di mandante ed agli altri quella di esecutori materiali di un pestaggio della persona offesa, che veniva minacciata per telefono dall'Albanese (che si trovava agli arresti domiciliari) ed era stata raggiunta presso la sua abitazione dal Salerno insieme ad ignoti, che gli avevano sottratto così uno scooter marca Yamaha.

2. I primi tre motivi di impugnazione sono comuni a tutti i ricorrenti: 2.1.

1. Violazione di legge e mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 546 e 604 cod. proc. pen. per l'assenza di motivazione nella sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta inattendibilità della persona offesa ed illegittimità della integrazione, sul punto, nella motivazione della sentenza di appello.

2.2. Violazione di legge e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza della violenza o minaccia.

2.3. Violazione di legge ed illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per mancata riqualificazione dei fatti in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, difettando la prova della causa illecita dell'impossessamento.

3. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si è altresì dedotta la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc pen. con riferimento al "quantum" della riduzione per le attenuanti generiche ed ai criteri di commisurazione della pena inflitta.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati altresì dedotti altri due motivi di impugnazione:

4.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., giacché l'imputazione contestava alla predetta la partecipazione alla rapina con il ruolo di "palo e scorta", ed invece la sentenza le ha attribuito l'identica condotta minacciosa e violenta contestata all'Albanese, richiamando la posizione di questo.

4.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt.192 e 533 cod. proc. pen. quanto al ritenuto ruolo di concorrente.

5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], infine, il ricorso ha dedotto la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod. proc. pen. riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio e individuazione della pena base.

6. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono parzialmente fondati, limitatamente alle contestazioni rivolte alla qualificazione giuridica dei fatti contestati.

2. Preliminarmente, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, volto a prospettare la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in sede di testimonianza, alla quale era stata subordinata la scelta del rito, testimonianza che è stata esaminata soltanto dalla Corte di appello che ne ha riconosciuto l'inattendibilità, a causa della ritenuta non rispondenza del narrato ai toni ed ai dialoghi risultanti dalle intercettazioni.

La sentenza di primo grado e quella di appello, infatti, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 26661701; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073), né la Corte territoriale ha il potere di annullare la pronuncia di primo grado solo per l'omessa motivazione su circostanze anche rilevanti della decisione, in quanto anche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 3, n. 9695 del 09/01/2024, Rv. 286029 - 01; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735 - 01).

3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il percorso argomentativo della sentenza impugnata che, non illogicamente, a fronte del contrasto tra le dichiarazioni testimoniali della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che ha sostenuto di aver volontariamente consegnato ai ricorrenti il proprio motoveicolo in pegno a garanzia di un suo debito, ed il dato oggettivo di opposto tenore emergente dalle intercettazioni, anche tra correi, ha motivatamente dato prevalenza alle inequivoche risultanze delle intercettazioni, rivelatrici anche della violenza esercitata sulla predetta persona offesa.

Si tratta di una ricostruzione dei fatti non illogica, che non può essere contestata con argomentazioni che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965), non potendo sindacarsi in sede di legittimità, nel difetto di illogicità evidenti, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova nonché interpretare e valutare il contenuto delle conversazioni, risolvendo i contrasti emersi tra diversi elementi di prova (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623 - 01). 4.Sono inammissibili perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, i motivi di ricorso volti a contestare, anche per l'asserita violazione dell'art. 521 cod. proc. pen, la ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai fatti oggetto del processo.

4.1. Nessuna violazione del disposto dell'art. 521 cod. proc. pen., in particolare, può ravvisarsi nella motivazione della sentenza impugnata, atteso che il capo di imputazione indicava la Micaletti tra gli esecutori materiali del delitto deciso da suo marito, l'Albanese ("l'Albanese in qualità di mandante, gli altri in qualità di esecutori materiali, con violenza e minaccia...."), riconoscendole poi, insieme ad altri, il ruolo di palo e scorta al Salerno "una volta che lo stesso si era impossessato dello scooter sottratto alla persona offesa ".

Le sentenze di merito hanno, così, dato adeguatamente conto della partecipazione della ricorrente all'azione criminosa quale esecutore materiale, recandosi presso l'abitazione della persona offesa, tanto che questo riferiva anche all'Albanese, per telefono, delle interlocuzioni con la Micaletti (Vittozzi.

"sto racimolando qualcosa di soldi e te li porto.

Gliel'ho spiegato a tua moglie"; Albanese: "...a me non interessa.

Fammi ritirare mia moglie con lo scooterone...") prima che il Salerno si allontanasse dall'abitazione del Vittozzi con il mezzo sottrattogli.

La specificazione della condotta della ricorrente nella motivazione della sentenza non comporta alcuna trasformazione essenziale del fatto addebitato, né menomazioni del diritto di difesa, non sussistendo alcuna eterogeneità rispetto alla originaria contestazione.5.

Sono fondate, invece, le censure rivolte dai ricorrenti al percorso argomentativo con il quale la sentenza impugnata ha ritenuto configurarsi il reato di rapina e non già quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, prospettato dalla difesa.

La Corte territoriale, infatti, ha dato atto della versione della stessa persona offesa Vittozzi secondo la quale la spedizione punitiva subìta era conseguente alla mancata restituzione all'Albanese di somme che questi gli aveva prestato per il pagamento di canoni di affitto, ma ha ritenuto che le frasi utilizzate dalla stessa persona offesa nei dialoghi intercettati non confermassero tale versione, risultando pertinenti "piuttosto a soldi per saldare altro tipo di debito, ad es. per droga" ed ha ritenuto che, conseguentemente, "in assenza di prove certe, diverse dalle dichiarazioni incongrue del Vittozzi circa un credito vantato dall'Albanese per ragioni lecite, la inequivocabile violenta appropriazione del motoveicolo da parte di quest'ultimo deve essere intesa propriamente come rapina ex art. 628 cod. pen.".

La sentenza impugnata, però, in tal modo non si è confrontata adeguatamente con le dichiarazioni della persona offesa di essere debitore in conseguenza di un prestito ricevuto per pagare canoni di affitto, in quanto le frasi intercettate si riferiscono solo, genericamente, agli sforzi del Vittozzi per racimolare "qualcosa di soldi" al fine di saldare il suo debito nei confronti dell'Albanese, e quindi nulla chiariscono in ordine alla liceità - e, quindi, azionabilità - o meno del credito di quest'ultimo.

La Corte territoriale, invece, sulla base di espressioni riferibili a debiti di qualsivoglia natura, ha espresso un giudizio di inattendibilità del testimone fondandolo sulla natura illecita del rapporto debito/credito perché dovuto ad acquisti di droga, peraltro individuando tale origine non già come certezza, bensì come mero esempio o ipotesi, senza nemmeno indicare gli elementi sulla base dei quali questa è stata formulata.

Ne discende l'incongruità ed inadeguatezza del percorso argomentativo volto a qualificare il fatto ai sensi dell'art. 628 cod. pen. in luogo dell'art. 393 cod. pen. e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte territoriale. 6.1 motivi di ricorso inerenti il trattamento sanzionatorio sono assorbiti da tale annullamento.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Foggia, in qualità di sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi dei ricorsi chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che in data 13/03/2023 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine al reato di rapina aggravata dal fatto commesso da più persone e presso l'abitazione della vittima. La sentenza di primo grado, parzialmente riformata dalla sentenza in epigrafe in ordine al trattamento sanzionatorio per la Micaletti ed il Salerno, aveva riconosciuto all'Albanese la qualità di mandante ed agli altri quella di esecutori materiali di un pestaggio della persona offesa, che veniva minacciata per telefono dall'Albanese (che si trovava agli arresti domiciliari) ed era stata raggiunta presso la sua abitazione dal Salerno insieme ad ignoti, che gli avevano sottratto così uno scooter marca Yamaha. 2. I primi tre motivi di impugnazione sono comuni a tutti i ricorrenti: 2.1. 1. Violazione di legge e mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 546 e 604 cod. proc. pen. per l'assenza di motivazione nella sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta inattendibilità della persona offesa ed illegittimità della integrazione, sul punto, nella motivazione della sentenza di appello. 2.2. Violazione di legge e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza della violenza o minaccia. 2.3. Violazione di legge ed illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per mancata riqualificazione dei fatti in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, difettando la prova della causa illecita dell'impossessamento. 3. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si è altresì dedotta la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc pen. con riferimento al "quantum" della riduzione per le attenuanti generiche ed ai criteri di commisurazione della pena inflitta. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati altresì dedotti altri due motivi di impugnazione: 4.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., giacché l'imputazione contestava alla predetta la partecipazione alla rapina con il ruolo di "palo e scorta", ed invece la sentenza le ha attribuito l'identica condotta minacciosa e violenta contestata all'Albanese, richiamando la posizione di questo. 4.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt.192 e 533 cod. proc. pen. quanto al ritenuto ruolo di concorrente. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], infine, il ricorso ha dedotto la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod. proc. pen. riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio e individuazione della pena base. 6. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono parzialmente fondati, limitatamente alle contestazioni rivolte alla qualificazione giuridica dei fatti contestati. 2. Preliminarmente, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, volto a prospettare la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in sede di testimonianza, alla quale era stata subordinata la scelta del rito, testimonianza che è stata esaminata soltanto dalla Corte di appello che ne ha riconosciuto l'inattendibilità, a causa della ritenuta non rispondenza del narrato ai toni ed ai dialoghi risultanti dalle intercettazioni. La sentenza di primo grado e quella di appello, infatti, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 26661701; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073), né la Corte territoriale ha il potere di annullare la pronuncia di primo grado solo per l'omessa motivazione su circostanze anche rilevanti della decisione, in quanto anche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 3, n. 9695 del 09/01/2024, Rv. 286029 - 01; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735 - 01). 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il percorso argomentativo della sentenza impugnata che, non illogicamente, a fronte del contrasto tra le dichiarazioni testimoniali della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che ha sostenuto di aver volontariamente consegnato ai ricorrenti il proprio motoveicolo in pegno a garanzia di un suo debito, ed il dato oggettivo di opposto tenore emergente dalle intercettazioni, anche tra correi, ha motivatamente dato prevalenza alle inequivoche risultanze delle intercettazioni, rivelatrici anche della violenza esercitata sulla predetta persona offesa. Si tratta di una ricostruzione dei fatti non illogica, che non può essere contestata con argomentazioni che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965), non potendo sindacarsi in sede di legittimità, nel difetto di illogicità evidenti, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova nonché interpretare e valutare il contenuto delle conversazioni, risolvendo i contrasti emersi tra diversi elementi di prova (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623 - 01). 4.Sono inammissibili perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, i motivi di ricorso volti a contestare, anche per l'asserita violazione dell'art. 521 cod. proc. pen, la ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai fatti oggetto del processo. 4.1. Nessuna violazione del disposto dell'art. 521 cod. proc. pen., in particolare, può ravvisarsi nella motivazione della sentenza impugnata, atteso che il capo di imputazione indicava la Micaletti tra gli esecutori materiali del delitto deciso da suo marito, l'Albanese ("l'Albanese in qualità di mandante, gli altri in qualità di esecutori materiali, con violenza e minaccia...."), riconoscendole poi, insieme ad altri, il ruolo di palo e scorta al Salerno "una volta che lo stesso si era impossessato dello scooter sottratto alla persona offesa ". Le sentenze di merito hanno, così, dato adeguatamente conto della partecipazione della ricorrente all'azione criminosa quale esecutore materiale, recandosi presso l'abitazione della persona offesa, tanto che questo riferiva anche all'Albanese, per telefono, delle interlocuzioni con la Micaletti (Vittozzi. "sto racimolando qualcosa di soldi e te li porto. Gliel'ho spiegato a tua moglie"; Albanese: "...a me non interessa. Fammi ritirare mia moglie con lo scooterone...") prima che il Salerno si allontanasse dall'abitazione del Vittozzi con il mezzo sottrattogli. La specificazione della condotta della ricorrente nella motivazione della sentenza non comporta alcuna trasformazione essenziale del fatto addebitato, né menomazioni del diritto di difesa, non sussistendo alcuna eterogeneità rispetto alla originaria contestazione.5. Sono fondate, invece, le censure rivolte dai ricorrenti al percorso argomentativo con il quale la sentenza impugnata ha ritenuto configurarsi il reato di rapina e non già quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, prospettato dalla difesa. La Corte territoriale, infatti, ha dato atto della versione della stessa persona offesa Vittozzi secondo la quale la spedizione punitiva subìta era conseguente alla mancata restituzione all'Albanese di somme che questi gli aveva prestato per il pagamento di canoni di affitto, ma ha ritenuto che le frasi utilizzate dalla stessa persona offesa nei dialoghi intercettati non confermassero tale versione, risultando pertinenti "piuttosto a soldi per saldare altro tipo di debito, ad es. per droga" ed ha ritenuto che, conseguentemente, "in assenza di prove certe, diverse dalle dichiarazioni incongrue del Vittozzi circa un credito vantato dall'Albanese per ragioni lecite, la inequivocabile violenta appropriazione del motoveicolo da parte di quest'ultimo deve essere intesa propriamente come rapina ex art. 628 cod. pen.". La sentenza impugnata, però, in tal modo non si è confrontata adeguatamente con le dichiarazioni della persona offesa di essere debitore in conseguenza di un prestito ricevuto per pagare canoni di affitto, in quanto le frasi intercettate si riferiscono solo, genericamente, agli sforzi del Vittozzi per racimolare "qualcosa di soldi" al fine di saldare il suo debito nei confronti dell'Albanese, e quindi nulla chiariscono in ordine alla liceità - e, quindi, azionabilità - o meno del credito di quest'ultimo. La Corte territoriale, invece, sulla base di espressioni riferibili a debiti di qualsivoglia natura, ha espresso un giudizio di inattendibilità del testimone fondandolo sulla natura illecita del rapporto debito/credito perché dovuto ad acquisti di droga, peraltro individuando tale origine non già come certezza, bensì come mero esempio o ipotesi, senza nemmeno indicare gli elementi sulla base dei quali questa è stata formulata. Ne discende l'incongruità ed inadeguatezza del percorso argomentativo volto a qualificare il fatto ai sensi dell'art. 628 cod. pen. in luogo dell'art. 393 cod. pen. e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte territoriale. 6.1 motivi di ricorso inerenti il trattamento sanzionatorio sono assorbiti da tale annullamento. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, con rinvio
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