CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04300/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 171 ter comma 1 legge n. 633/1941 e art.648 cod. pen. per la detenzione e la vendita di 88 DVD contenenti opere d’ingegno, musicale e cinematografiche contraffatti e privi del marchio SIAE è manifestamente infondato in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 3 in ordine alla destinazionealla vendita dei DVD abusivamente modificati); osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere generico è altresì inammissibile in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il C