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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 ottobre 2025

Cassazione n. 32682/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21774-2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA [OSCURATO:PERSONA] trasferte R.G.N.21774/2021 Cron.

Rep.

Ud.09/10/2025 D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 748/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2021 R.G.N. 2948/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui avevarigettato la domanda di accertamento negativo del creditoInps, oggetto di un avviso di addebito.

1.1. A fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato come non vi fossero i presupposti per il godimento di agevolazioni contributive in relazione a somme formalmente corrisposte a titolo di cd.

«Trasferta Italia» poiché gli importi riconosciuti a detto titolo nelle buste paga non trovavano corrispondenza in attività effettivamente svolte in trasferta.

1.2. A tale riguardo, ha chiarito che gli accordi sindacali di riconoscimento dell’emolumento non erano significativi ; le indennità risultavano co ncordate in assenza d ei relativi presupposti;pertanto, in ragione del tenore dei capitoli di prova articolati, non era necessario l’espletamento della prova orale.

Infine, non sussisteva alcun giudicato esterno: la pronuncia del Tribunale di Modena richiamata dalla parte interessata costituiva res i nter alios acta e aveva ad oggetto una ordinanza ingiunzione e non il verbale ispettivo rilevante in causa.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso la parte privata con quattro motivi.L’Inail ha resistito con controricorso; l’In ps ha rilasciato procura in calce al ricorso notificato; l’ Agenzia delle Entrate e Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]:

3. Con il primo motivo è dedotta « violazione e falsa applicazione di normedi diritto».

3.1. Parte ricorrente imputa alla sentenza della Corte di appello di aver e escluso la legittimità de gli accordi collettivi .

Questi, raggiunti con le organizzazioni sindacali per evitare il licenziamento d ei dipendenti , avevano stabilito un rimborso spese connesso al disagio sopportato dai dipendenti , cui era stato richiesto il continuo spostamentoda casa al luogo di lavoro nel corso della medesima giornata.

3.2. L a pronuncia, in definitiva, è ce n surata per non aver ricondotto la fattispecie concreta a quella astratta prevista dall’art. 51 del TUIR.

4. In modo evidente, il motivo è inammissibile.

4.1. Esso sviluppa una serie di critiche all’ iter argomentativo, genericamente argomentate attraverso una soggettiva interpretazione degli accordi sindacali, peraltro neppure trascritti, mentre « il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante lapuntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità»( ex plurimis , Cass. n n. 175 70 e 16700 del 2020) .

Ciò che, invece, le censure non illustrano.

5. Con il secondo motivo è dedott a la violazione dell'art . 116 c.p.c. per non avere la Corte di appello valutato, secondo prudente apprezzamento, i fatti di causa e tutti gli elementi probatori.

Parte ricorrente insiste n el fatto che l’emolumento indicato nelle buste paga aveva finalità non retributiva ma compensativadel disagio derivante dalle aggravate condizioni di lavoro e dei costi sostenuti per i numerosi spostamenti.

6. Anche il secondo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità.

6.1. Le censure di parte ricorrente pretendono di scalfire la valutazione delle risultanze istruttorie, compiuta in termini concordi dai giudici di primo e di secondo grado, e di ottenere una revisione del giudizio di fatto, attraverso la non pertinente deduzione della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.

Le censure, infatti, non evidenziano alcuna delle fattispecie che danno luogo alla violazione dell'indicata norma processuale, secondo le indicazioni di questa Corte.

Nel ponderare, criticamente, tutti gli elementi acquisiti al giudizio, la Corte territoriale ha infatti esercitato il suo prudente apprezzamento, senza attribuire alla valutazione d'una prova il valore proprio di un'altra prova (in argomento, ex multis, Cass. n. 6774 del 2022).

7. Il terzo e quarto motivo denunciano omesso esame di fatti decisivi e vizio di motivazione.

Sono inammissibili.

7.1. I rilievi si pongono al di fuori del perimetro normativo dell’art. 360 nr. 5 c.p.c., come costantemente interpretato da questa Corte (Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014 e successive plurime conformi).

È sufficiente ribadire che n el paradigma del vizio evocato non sono inquadrabil i le c ensur e concernenti l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass.n. 14802 del 2017) ; inoltre, il vizio deve essere riferitoad un fatto inteso quale specifico accadimento storico - naturalistico (Cass. n. 24035 del 2018) la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente caratteredecisivo ( Cass. n. 13024 del 2022).

Nessu n fatto specifico, nei termini illustrati, è indicato con i motivi di ricorso che insistono sempre nella deduzione di una errata valutazione della vicenda storica che ha condotto alla sottoscrizione degli accordi e nella natura risarcitoria dei compensi con essi riconosciuti.

8. In ultimo, con riferimento alla deduzione di « omessa motivazione» è solo il caso di ricordare che, in sede di legittimità, rileva unicamente l’ «anomalia motivazionale» che ricorre nel caso di «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass.

SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass.

SS.UU. n. 16599 del 2016).

8.1. Nessuna di tali evenienze è prospettata nella specie .

Ben percepibile è il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale, come sinteticamente riportato nello storico di lite.

9. Segue l’inammissibilità del ricorso.

10. Quanto alle spese , nessuna statuizione deve essere assunta; nei rapporti con l’INPS, per difetto di sostanziale attività difensiva; nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione perché la stessa è rimasta intimata;nei rapporti con l’INAIL, perché convenut o nel presente giudizio in funzione di mera litis denuntiatio.

10. Sussistono, invece, i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21774-2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA [OSCURATO:PERSONA] trasferte R.G.N.21774/2021 Cron. Rep. Ud.09/10/2025 D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 748/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2021 R.G.N. 2948/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui avevarigettato la domanda di accertamento negativo del creditoInps, oggetto di un avviso di addebito. 1.1. A fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato come non vi fossero i presupposti per il godimento di agevolazioni contributive in relazione a somme formalmente corrisposte a titolo di cd. «Trasferta Italia» poiché gli importi riconosciuti a detto titolo nelle buste paga non trovavano corrispondenza in attività effettivamente svolte in trasferta. 1.2. A tale riguardo, ha chiarito che gli accordi sindacali di riconoscimento dell’emolumento non erano significativi ; le indennità risultavano co ncordate in assenza d ei relativi presupposti;pertanto, in ragione del tenore dei capitoli di prova articolati, non era necessario l’espletamento della prova orale. Infine, non sussisteva alcun giudicato esterno: la pronuncia del Tribunale di Modena richiamata dalla parte interessata costituiva res i nter alios acta e aveva ad oggetto una ordinanza ingiunzione e non il verbale ispettivo rilevante in causa. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso la parte privata con quattro motivi.L’Inail ha resistito con controricorso; l’In ps ha rilasciato procura in calce al ricorso notificato; l’ Agenzia delle Entrate e Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 3. Con il primo motivo è dedotta « violazione e falsa applicazione di normedi diritto». 3.1. Parte ricorrente imputa alla sentenza della Corte di appello di aver e escluso la legittimità de gli accordi collettivi . Questi, raggiunti con le organizzazioni sindacali per evitare il licenziamento d ei dipendenti , avevano stabilito un rimborso spese connesso al disagio sopportato dai dipendenti , cui era stato richiesto il continuo spostamentoda casa al luogo di lavoro nel corso della medesima giornata. 3.2. L a pronuncia, in definitiva, è ce n surata per non aver ricondotto la fattispecie concreta a quella astratta prevista dall’art. 51 del TUIR. 4. In modo evidente, il motivo è inammissibile. 4.1. Esso sviluppa una serie di critiche all’ iter argomentativo, genericamente argomentate attraverso una soggettiva interpretazione degli accordi sindacali, peraltro neppure trascritti, mentre « il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante lapuntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità»( ex plurimis , Cass. n n. 175 70 e 16700 del 2020) . Ciò che, invece, le censure non illustrano. 5. Con il secondo motivo è dedott a la violazione dell'art . 116 c.p.c. per non avere la Corte di appello valutato, secondo prudente apprezzamento, i fatti di causa e tutti gli elementi probatori. Parte ricorrente insiste n el fatto che l’emolumento indicato nelle buste paga aveva finalità non retributiva ma compensativadel disagio derivante dalle aggravate condizioni di lavoro e dei costi sostenuti per i numerosi spostamenti. 6. Anche il secondo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità. 6.1. Le censure di parte ricorrente pretendono di scalfire la valutazione delle risultanze istruttorie, compiuta in termini concordi dai giudici di primo e di secondo grado, e di ottenere una revisione del giudizio di fatto, attraverso la non pertinente deduzione della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. Le censure, infatti, non evidenziano alcuna delle fattispecie che danno luogo alla violazione dell'indicata norma processuale, secondo le indicazioni di questa Corte. Nel ponderare, criticamente, tutti gli elementi acquisiti al giudizio, la Corte territoriale ha infatti esercitato il suo prudente apprezzamento, senza attribuire alla valutazione d'una prova il valore proprio di un'altra prova (in argomento, ex multis, Cass. n. 6774 del 2022). 7. Il terzo e quarto motivo denunciano omesso esame di fatti decisivi e vizio di motivazione. Sono inammissibili. 7.1. I rilievi si pongono al di fuori del perimetro normativo dell’art. 360 nr. 5 c.p.c., come costantemente interpretato da questa Corte (Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014 e successive plurime conformi). È sufficiente ribadire che n el paradigma del vizio evocato non sono inquadrabil i le c ensur e concernenti l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass.n. 14802 del 2017) ; inoltre, il vizio deve essere riferitoad un fatto inteso quale specifico accadimento storico - naturalistico (Cass. n. 24035 del 2018) la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente caratteredecisivo ( Cass. n. 13024 del 2022). Nessu n fatto specifico, nei termini illustrati, è indicato con i motivi di ricorso che insistono sempre nella deduzione di una errata valutazione della vicenda storica che ha condotto alla sottoscrizione degli accordi e nella natura risarcitoria dei compensi con essi riconosciuti. 8. In ultimo, con riferimento alla deduzione di « omessa motivazione» è solo il caso di ricordare che, in sede di legittimità, rileva unicamente l’ «anomalia motivazionale» che ricorre nel caso di «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016). 8.1. Nessuna di tali evenienze è prospettata nella specie . Ben percepibile è il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale, come sinteticamente riportato nello storico di lite. 9. Segue l’inammissibilità del ricorso. 10. Quanto alle spese , nessuna statuizione deve essere assunta; nei rapporti con l’INPS, per difetto di sostanziale attività difensiva; nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione perché la stessa è rimasta intimata;nei rapporti con l’INAIL, perché convenut o nel presente giudizio in funzione di mera litis denuntiatio. 10. Sussistono, invece, i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor
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