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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 42224/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24.02.2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per rispondere del reato di cui all'art. 372 cod. pen. commesso in data 18 novembre 2016, in quanto, sentito come testimone davanti al medesimo Tribunale nel procedimento penale n. 1094/15, avrebbe affermato il falso e, comunque, taciuto, in tutto o in parte, ciò che sapeva in ordine ai rapporti con la vittima e gli imputati di quel procedimento penale e in ordine al movente del delitto, nonché alle altre circostanze oggetto delle sommarie informazioni testimoniali dallo stesso precedentemente rese alla polizia giudiziaria in data 15 settembre 2014.

2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato in data 31 ottobre 2018, ha ritenuto il Pettinelli responsabile del reato al medesimo ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese processuali.

4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Pettinelli, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 384 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto.

Rileva il ricorrente che la Corte di appello erroneamente non avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità dell'art.384 cod. pen.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, infatti, all'esito della deposizione resa dal Pettinelli all'udienza dibattimentale del 18 novembre 2016, avrebbe disposto l'acquisizione del verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese dall'imputato ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. in ragione del timore manifestato nel corso della deposizione dall'imputato.

Ad avviso del difensore, tuttavia, proprio l'applicazione dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. non lascerebbe dubbi circa la sussistenza degli estremi per applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen. nel processo intentato al Pettinelli per falsa testimonianza.

5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 agosto 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Con unico motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 384 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto l'applicazione dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. non lascerebbe dubbi circa il timore patito dall'imputato all'atto della deposizione.

Sussisterebbero, dunque, i presupposti per applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen. e l'imputato avrebbe dovuto essere assolto per carenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.

3. Il motivo è infondato.

Occorre preliminarmente rilevare che in tema di falsa testimonianza, il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la propria vita o incolumità, a seguito della propria testimonianza, non rientra nella previsione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. che, invece, si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore e non già alla propria incolumità personale attraverso la falsa testimonianza (ex plurimis: Sez. 6, n. 7006 del 08/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280840 - 01; Sez. 6, n. 4895 del 21/10/2003, Piesco, Rv. 227845; Sez. 6, n. 2537 del 15/12/1982, Tomba, Rv. 158031).

Il timore per eventuali ritorsioni dipendenti dalla testimonianza può, infatti, rilevare ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art.54 cod. pen., qualora sussista una situazione di pericolo concreto ed attuale, non essendo sufficiente il mero timore che il teste si senta minacciato.

4. Indipendentemente dalla corretta qualificazione della causa di non punibilità invocata dal ricorrente, la violazione di legge dedotta è insussistente.

L'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. sancisce, infatti, che «Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate».

Per effetto del meccanismo acquisitivo disciplinato dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., dunque, la deposizione dibattimentale del teste, pur se falsa, rimane parte integrante del processo in cui è stata resa e costituisce prova ivi utilizzabile e valutabile in relazione all'altro materiale probatorio legittimamente acquisito (Sez. 6, n. 18065 del 23/11/2011 (dep. 11/05/2012), Accetta, Rv. 252531 - 01).

La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, chiarito che, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli «elementi concreti», sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Antoniello, Rv. 281808 - 01).

5. La decisione di acquisire, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. le dichiarazioni rese dal testimone nella fase delle indagini preliminari, tuttavia, non vincola il giudice del processo relativo alla falsa testimonianza, ancorché lo stesso derivi proprio da tale deposizione e sia volto a verificarne la falsità.

In tema di falsa testimonianza, infatti, la disciplina delle contestazioni dibattimentali di cui all'art. 500 cod. proc. pen. è applicabile unicamente nell'ambito del processo in cui sono state rese le deposizioni testimoniali, e non invece nell'ambito del processo conseguentemente instaurato per accertare la sussistenza del delitto di falsa testimonianza (Sez. 6, n. 38107 del 04/06/2009 Ud. (dep. 28/09/2009), Ottaviano, Rv. 245367 - 01, in motivazione, la S.C. ha osservato che il giudice di merito, evocando l'art. 500 cod. proc. pen., aveva impropriamente ritenuto di non poter effettuare il confronto comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni dibattimentali, per dedurne la corrispondenza al vero delle prime e la falsità delle seconde).

In tema di valutazione della testimonianza, pertanto, il codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il pubblico ministero della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto (Sez. 6, n. 18065 del 23/11/2011 (dep. 11/05/2012), Accetta, Rv. 252531 - 01; Sez. 6, n. 1661 del 29/05/1990, Penna, Rv. 186108-01).6.

L'accertamento operato dal giudice del processo nel quale è stata resa la dichiarazione falsa non vincola, dunque, il giudice del processo per falsa testimonianza, in quanto il codice di rito non riconosce alcuna efficacia pregiudiziale o, comunque, vincolante a questa delibazione.

L'art. 3, comma 4, cod. proc. pen., del resto, nel ragionevole intento di garantire la massima autonomia di giudizio in ciascun procedimento penale, nell'ambito del quale deve essere sempre e comunque ricercata la verità, senza condizionamenti derivanti dagli elementi raccolti in altri procedimenti (ex plurimis: Sez. 1, n. 38171 del 28/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv.

Rv. 234958 - 01), ha sancito che hanno efficacia di giudicato nel procedimento penale le sole sentenze irrevocabili del giudice civile che hanno deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza.

L'art. 2, comma 2, cod. proc. pen., analogamente, sancisce che la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo, in quanto il legislatore ha voluto garantire la massima autonomia ai relativi giudizi (Sez. 1, n. 38171 del 28/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234958 - 01).

Nel codice di rito vigente, dunque, l'esclusione di effetti pregiudiziali o, comunque, condizionanti di un processo penale su altro processo penale ribadisce la soggezione del giudice soltanto alla legge, sancita dall'art. 101, secondo comma, Cost.7.

Parimenti è, insussistente il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente.

La Corte di appello di Messina ha, infatti, argomentato in modo congruo l'infondatezza della tesi difensiva del concreto timore avvertito dall'imputato per la propria incolumità per possibili ritorsioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in caso di conferma della propria deposizione; in particolare, la Corte ha confrontato la posizione dell'imputato con quella della persona offesa e degli altri testimoni, anche diretti, del tentato omicidio, che avevano deposto senza manifestare alcune reticenza e avevano riferito di non aver subito alcuna intimidazione dagli imputati.

La Corte di appello ha, peraltro, escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., rilevando, non certo illogicamente, che l'imputato già all'atto delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari era consapevole della pericolosità del Gitto e del Verde e non aveva esitato a dichiarare quanto a sua conoscenza, pur consapevole dell'atteggiamento violento tenuto, nell'immediatezza, dagli imputati nei suoi confronti; il Pettinelli, invece, nella deposizione resa in dibattimento aveva omesso quanto a sua conoscenza senza che vi fosse prova, che, peraltro ad ampia distanza di tempo dei fatti, fossero sopravvenute situazioni condizionanti per lo stesso.

8. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24.02.2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per rispondere del reato di cui all'art. 372 cod. pen. commesso in data 18 novembre 2016, in quanto, sentito come testimone davanti al medesimo Tribunale nel procedimento penale n. 1094/15, avrebbe affermato il falso e, comunque, taciuto, in tutto o in parte, ciò che sapeva in ordine ai rapporti con la vittima e gli imputati di quel procedimento penale e in ordine al movente del delitto, nonché alle altre circostanze oggetto delle sommarie informazioni testimoniali dallo stesso precedentemente rese alla polizia giudiziaria in data 15 settembre 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato in data 31 ottobre 2018, ha ritenuto il Pettinelli responsabile del reato al medesimo ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese processuali. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Pettinelli, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 384 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Rileva il ricorrente che la Corte di appello erroneamente non avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità dell'art.384 cod. pen. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, infatti, all'esito della deposizione resa dal Pettinelli all'udienza dibattimentale del 18 novembre 2016, avrebbe disposto l'acquisizione del verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese dall'imputato ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. in ragione del timore manifestato nel corso della deposizione dall'imputato. Ad avviso del difensore, tuttavia, proprio l'applicazione dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. non lascerebbe dubbi circa la sussistenza degli estremi per applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen. nel processo intentato al Pettinelli per falsa testimonianza. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 agosto 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Con unico motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 384 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto l'applicazione dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. non lascerebbe dubbi circa il timore patito dall'imputato all'atto della deposizione. Sussisterebbero, dunque, i presupposti per applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen. e l'imputato avrebbe dovuto essere assolto per carenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. 3. Il motivo è infondato. Occorre preliminarmente rilevare che in tema di falsa testimonianza, il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la propria vita o incolumità, a seguito della propria testimonianza, non rientra nella previsione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. che, invece, si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore e non già alla propria incolumità personale attraverso la falsa testimonianza (ex plurimis: Sez. 6, n. 7006 del 08/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280840 - 01; Sez. 6, n. 4895 del 21/10/2003, Piesco, Rv. 227845; Sez. 6, n. 2537 del 15/12/1982, Tomba, Rv. 158031). Il timore per eventuali ritorsioni dipendenti dalla testimonianza può, infatti, rilevare ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art.54 cod. pen., qualora sussista una situazione di pericolo concreto ed attuale, non essendo sufficiente il mero timore che il teste si senta minacciato. 4. Indipendentemente dalla corretta qualificazione della causa di non punibilità invocata dal ricorrente, la violazione di legge dedotta è insussistente. L'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. sancisce, infatti, che «Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate». Per effetto del meccanismo acquisitivo disciplinato dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., dunque, la deposizione dibattimentale del teste, pur se falsa, rimane parte integrante del processo in cui è stata resa e costituisce prova ivi utilizzabile e valutabile in relazione all'altro materiale probatorio legittimamente acquisito (Sez. 6, n. 18065 del 23/11/2011 (dep. 11/05/2012), Accetta, Rv. 252531 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, chiarito che, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli «elementi concreti», sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Antoniello, Rv. 281808 - 01). 5. La decisione di acquisire, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. le dichiarazioni rese dal testimone nella fase delle indagini preliminari, tuttavia, non vincola il giudice del processo relativo alla falsa testimonianza, ancorché lo stesso derivi proprio da tale deposizione e sia volto a verificarne la falsità. In tema di falsa testimonianza, infatti, la disciplina delle contestazioni dibattimentali di cui all'art. 500 cod. proc. pen. è applicabile unicamente nell'ambito del processo in cui sono state rese le deposizioni testimoniali, e non invece nell'ambito del processo conseguentemente instaurato per accertare la sussistenza del delitto di falsa testimonianza (Sez. 6, n. 38107 del 04/06/2009 Ud. (dep. 28/09/2009), Ottaviano, Rv. 245367 - 01, in motivazione, la S.C. ha osservato che il giudice di merito, evocando l'art. 500 cod. proc. pen., aveva impropriamente ritenuto di non poter effettuare il confronto comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni dibattimentali, per dedurne la corrispondenza al vero delle prime e la falsità delle seconde). In tema di valutazione della testimonianza, pertanto, il codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il pubblico ministero della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto (Sez. 6, n. 18065 del 23/11/2011 (dep. 11/05/2012), Accetta, Rv. 252531 - 01; Sez. 6, n. 1661 del 29/05/1990, Penna, Rv. 186108-01).6. L'accertamento operato dal giudice del processo nel quale è stata resa la dichiarazione falsa non vincola, dunque, il giudice del processo per falsa testimonianza, in quanto il codice di rito non riconosce alcuna efficacia pregiudiziale o, comunque, vincolante a questa delibazione. L'art. 3, comma 4, cod. proc. pen., del resto, nel ragionevole intento di garantire la massima autonomia di giudizio in ciascun procedimento penale, nell'ambito del quale deve essere sempre e comunque ricercata la verità, senza condizionamenti derivanti dagli elementi raccolti in altri procedimenti (ex plurimis: Sez. 1, n. 38171 del 28/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. Rv. 234958 - 01), ha sancito che hanno efficacia di giudicato nel procedimento penale le sole sentenze irrevocabili del giudice civile che hanno deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza. L'art. 2, comma 2, cod. proc. pen., analogamente, sancisce che la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo, in quanto il legislatore ha voluto garantire la massima autonomia ai relativi giudizi (Sez. 1, n. 38171 del 28/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234958 - 01). Nel codice di rito vigente, dunque, l'esclusione di effetti pregiudiziali o, comunque, condizionanti di un processo penale su altro processo penale ribadisce la soggezione del giudice soltanto alla legge, sancita dall'art. 101, secondo comma, Cost.7. Parimenti è, insussistente il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente. La Corte di appello di Messina ha, infatti, argomentato in modo congruo l'infondatezza della tesi difensiva del concreto timore avvertito dall'imputato per la propria incolumità per possibili ritorsioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in caso di conferma della propria deposizione; in particolare, la Corte ha confrontato la posizione dell'imputato con quella della persona offesa e degli altri testimoni, anche diretti, del tentato omicidio, che avevano deposto senza manifestare alcune reticenza e avevano riferito di non aver subito alcuna intimidazione dagli imputati. La Corte di appello ha, peraltro, escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., rilevando, non certo illogicamente, che l'imputato già all'atto delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari era consapevole della pericolosità del Gitto e del Verde e non aveva esitato a dichiarare quanto a sua conoscenza, pur consapevole dell'atteggiamento violento tenuto, nell'immediatezza, dagli imputati nei suoi confronti; il Pettinelli, invece, nella deposizione resa in dibattimento aveva omesso quanto a sua conoscenza senza che vi fosse prova, che, peraltro ad ampia distanza di tempo dei fatti, fossero sopravvenute situazioni condizionanti per lo stesso. 8. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
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