CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 46597/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Marsala in ordine al reato di cui all'art. 590 bis, commi 1 e 2, cod. pen. commesso in Mazzara del Vallo il 25 maggio 2016 alla pena di anni 3 di reclusione. Rilevato che il motivo del ricorso, con cui il difensore lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, né contiene enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti le censure. Di contro la sentenza impugnata, in continuità con la sentenza di primo grado, dà conto del compendio probatorio fondante la responsabilità (pagg. 2 e 3 con richiamo alle prove testimoniali, agli accertamenti tecnici, agli esiti degli esami sul tasso alcolemico e sulla presenza nel sangue di tracce di cocaina accompagnati dalla sintomatologia tipica della alterazione psicofisica), delle ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (elevato grado della colpa) e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (elevato grado della colpa, gravità delle lesioni arrecate alla vittima e intensità del pericolo provocato alla circolazione) con una motivazione congrua, coerente con dati riportati e non illogica. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re Q stens