CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 44013/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza in data 26/04/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990. 2. Ha proposto ricorso Lmniouli, tramite il suo difensore, deducendo l'erronea qualificazione del fatto e la sua riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 3. Il ricorso è inammissibile. La deduzione incentrata sull'erronea qualificazione del fatto può dirsi ammissibile, agli effetti dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., solo alla condizione che la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato (sul punto Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283013; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116), ciò che non può dirsi nel caso di specie, avuto riguardo al riferimento a numerosi involucri, contenenti quantitativi vari, singolarmente anche di g. 50, di varie specie di sostanza stupefacente, nonché di una somma di euro 2.515,00. 4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5 -bis d.P.R. 309 del 1990, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così