CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Genova il 23 novembre 2021 ha inte- gralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Imperia il 7 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 29 marzo 2021, in conseguenza condannandolo, con la recidiva ed operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla asserita severità del trattamento sanzionatorio in ragione della eccessività della pena e del mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza, peraltro strutturata in maniera assertiva ed estremamente vaga, attiene al trattamento punitivo benché lo stesso risulti sorretto da motiva- zione complessivamente sufficiente e non illogica, avendo la Corte di appello (alla p. 3) valorizzato l'assenza di elementi positivi ed il numero e la gravità dei prece- denti penali, anche specifici, dell'imputato, circostanze di fatto con cui l'impugna- zione non si confronta in alcun modo: donde la vistosa aspecificità del ricorso. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deci