CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17448/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , avverso la ordinanza in data 13.11.2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13.11.2021 il Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame ha confermato la misura cautelare della detenzione carceraria disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di 54 grammi di cocaina con principio attivo dell'80%, corrispondente a 360 dosi singole commesso in 5.11.2020. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta che la motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato si compendiasse in mere clausole di stile inidonee a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari in considerazione dell'ampio arco temporale, pari ad un anno, decorso tra il fatto e la notifica del provvedimento restrittivo della libertà personale, nonché dell'unicità dell'episodio contestatogli e dell'elemento ponderale non particolarmente rilevante tale da non giustificare l'assunto inserimento del prevenuto in una rete criminale dedita al narcotraffico. Contesta che la personalità dell'indagato potesse essere qualificata trasgressiva, risultando dal suo certificato penale solo modesti precedenti, risalenti nel tempo e non specifici. Si duole altresì della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla proporzionalità della misura, rilevando che il fatto di essere indiziato per detenzione di sostanze stupefacenti non comporta alcuna automatica presunzione di reiterazione del reato in regime di arresti domiciliari [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, risolvendosi in censure che si appuntano sull'apprezzamento delle esigenze cautelari, formulate in termini di mero dissenso valutativo, non può ritenersi ammissibile. Al riguardo va chiarito che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza cronologica dai fatti (Sez. 5, n. 11ZO del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242). Ciò sta a significarevlo iato temporale tra i fatti e la misura non è di per sé preclusiva alla configurabilità dell'attualità del pericolo, ma richiede una motivazione particolarmente approfondita in grado di dar conto della continuità delle esigenze cautelari: di questa ituttaviai il Tribunale partenopeo risulta essersi fatto pienamente carico, avendo evidenziato a fondamento della prognosi recidivante e al contempo della persistenza del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è destinata a neutralizzare, lo stabile radicamento del prevenuto, in una posizione niente affatto marginale, nel settore del traffico di stupefacenti, come coerentemente desunto dall'elevato grado di purezza della cocaina detenuta, cheial di là del dato ponderale, di per sé già considerevole (65 grammi), consentiva il confezionamento di ben oltre 350 dosi, segno di rapporti intrattenuti con spacciatori di elevato calibro tali da superare l'unicità dell'episodio in contestazione relegandolo a manifestazione episodica: a completamento del quadro si aggiungono, quali elementi rafforzativi della presunzione, la sostanziale mancanza di attività lavorativa dell'indagato, documentata dalla difesa solo per alcuni mesi con la percezione di corrispettivi del tutto irrisori, e dunque l'assenza di fonti di reddito che gli permettessero di acquistare autonomamente una fornitura di inequivoco valore di mercato, nonché i suoi stretti rapporti con un pluripregiudicato nell'ambito dei reati in materia di stupefacenti A fronte di tale quadro cautelare le doglianze difensive in ordine all'attualità del pericolo si sgretolano e con esse quelle concernenti l'adeguatezza della misura, anch'esse solo astrattamente articolate, derivando dal radicato inserimento del prevenuto nel mercato illecito sia la continuità del periculum libertatis in considerazione della possibilità, niente affatto remota, che egli possa reiterare il reato, sia l'idoneità della sola misura carceraria a recidere i legami con i trafficanti di droga presenti sul territorio e ad impedirgli la conclusione di nuove operazioni illecite e comunque anche della sola detenzione di stupefacenti che la permanenza presso la sua abitazione, quand'anche accompagnata dal presidio elettronico gli consentirebbe comunque di attuare. Seguetall'esito del ricorso,la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così decis