CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 29829/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Firenze, infunzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di continuazione trareati giudicati con tre sentenze definitive emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a due motivi (violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e671 cod. proc. pen. – primo motivo; violazione di legge e vizio di motivazionecirca la valutazione della personalità del condannato e circa la ritenutainsussistenza del disegno criminoso – secondo motivo: la sentenza sub punto cdell’istanza riguarda reati compresi in un arco temporale in cui ricadono anche glialtri due episodi, sebbene compiuti in località diverse, tutte le condotte sonostate previste e deliberate in un unico atto volitivo come dimostrerebbe anchel'omogeneità delle violazioni, non sarebbero stati esaminati tutti i rilievi cheriguardano gli indici relativi alla sussistenza del medesimo disegno criminoso) èinammissibile.[OSCURATO:PERSONA], infatti, che i due motivi sono generici e denunciano vizio dimotivazione che non si ravvisa anche con riferimento alla specifica critica relativaalla circostanza che la terza sentenza, di cui al punto c) dell’istanza,comprenderebbe un periodo temporale in cui ricadono anche le condottegiudicate con le altre due sentenze.Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almenonelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare lapresenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino,comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).[OSCURATO:PERSONA], altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).[OSCURATO:PERSONA], invero, che sulla sovrapposizione temporale delle condotte, lamotivazione fa riferimento al fatto che la sentenza di cui al punto C prende inesame condotte che si collocano in un ampio contesto temporale in cui sicollocano anche i reati di cui alle altre due sentenze, soffermandosi, tuttavia,sulla ineccepibile considerazione che le vicende sono del tutto diverse e non sonocollegate le une alle altre descrivendole, espressamente (v. pagina 2) evalorizzando anche il carattere estemporaneo delle condotte delittuose.[OSCURATO:PERSONA] che, invero, è consentito al giudice dell’esecuzione di respingerel’istanza di continuazione con riferimento a reati commessi in un arco temporaleal cui interno si collocano, in tutto o in parte, altri costituenti oggetto delladomanda, richiedendosi in tale caso al giudice che ritenga di non accoglierla,anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimitàtemporale e di medesimezza spaziale, una specifica motivazione che, nellaspecie, è stata svolta in modo ineccepibile.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]