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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 47966/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 del GIP TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31698_22 Rilevato che il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Gela, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi concordata con il pubblico ministero, per i reati di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e art. 4 L. 110 del 1975, di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione e C 14.815,00 di multa.

Ritenuto che il ricorso che contesta la correttezza del calcolo della pena come indicato dal giudice nella sentenza è inammissibile perchè proposto avverso a sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti in relazione a quanto previsto a tal fine dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sicchè deve pronunciarsi ordinanza de plano ex art. 610 cod. proc. pen. nuova formulazione.

Ritenuto che il giudice ha accolto la proposta nei termini indicati dalle parti e che non si profila alcun vizio deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. (motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza) e non ricorre un caso di illegalità della pena patteggiata.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2022 Il consigli ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 del GIP TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31698_22 Rilevato che il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Gela, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi concordata con il pubblico ministero, per i reati di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e art. 4 L. 110 del 1975, di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione e C 14.815,00 di multa. Ritenuto che il ricorso che contesta la correttezza del calcolo della pena come indicato dal giudice nella sentenza è inammissibile perchè proposto avverso a sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti in relazione a quanto previsto a tal fine dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sicchè deve pronunciarsi ordinanza de plano ex art. 610 cod. proc. pen. nuova formulazione. Ritenuto che il giudice ha accolto la proposta nei termini indicati dalle parti e che non si profila alcun vizio deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. (motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza) e non ricorre un caso di illegalità della pena patteggiata. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022 Il consigli ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47966/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris