CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 29680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorsoiscritto al n. 07341 /20 22 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ), in v i rtù di procura in calce al controricorso; P.U. 20.09.2023 R.G. n.07341/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani -controricorrente - nonché di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - per la cassazione della sentenza n. 8/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZARO, depositata il 4 gennaio 2022; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udìto l’[OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udìto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, ribadendo le conclusioni già formulate in forma scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Cosenza rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento del danno patito a seguito dell’incendio da cuiera derivata la distruzione della sua autovettura, asseritamente appiccato dai convenuti. 2.Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione del Tribunale è stato respinto dalla Corte di appello di Catanzaro,che ha integralmente confermato la decisione di prime cure. 3.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto difese l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n.07341/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale della Sesta Sezione civile, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, invocando l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. All’esito dell’adunanzacamerale, tuttavia, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, per essere trattata alla pubblica udienza di questa Sezione, previa acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito. Fissata dunque la pubblica udienza, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. C on il primo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 e ss. cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2727 e 2729 c od. civ. – in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3,cod. proc. civ.». La ricorrente, dopo aver ricordato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano patteggiato in sede penale una pena per il reato di incendio commesso ai danni della sua autovettura, deduce che la Corte di appello, per un verso, violando le regole probatorie in tema di presunzioni, erroneamente avrebbe ritenuto che ellanon aveva provato che i responsabili dello stesso erano i convenuti; per altro verso, che altrettanto erroneamente il giudice del merito avrebbe omesso di rilevare la mancata assoluzione dell’onere di contestazione da parte dei convenuti medesimi, i qualisi erano limitati a contestare che, sulla base della sentenza penale di patteggiamento, fosse stata provata la loro responsabilità per il fatto illecito, ma non avevano P.U. 20.09.2023 R.G. n.07341/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani contestato il fatto di essere gli autori dello stesso, sebbene questofatto fosse stato loro specificamente “imputato” dalla danneggiata con la citazione introduttiva del primo grado di giudizio. 1.2.Con il secondo motivo, viene denunciata «violazione dell’art.115 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.». Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe omesso l’esame del fatto decisivo costituito da due articoli di giornali prodotti in giudizio in primo grado ed espressamente richiamati nell’atto di appello, i quali avevano indicato come responsabili dell’incendio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.È fondato il primo motivo e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo. La ricorrente evidenzia che , nell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio , ella non solo aveva dedotto che l a propria autovettura Alfa 166 era andatadistrutta a causa di un incendio doloso e che per questo fatto, integrante gli estremi di reato, i convenutierano stati sottoposti a procedimento penale conclusosi con sentenza di “patteggiamento”; ma aveva anche precisatoche la «condotta tenuta dai convenuti» le aveva cagionato un danno patrimonialequantificabile nell’importo di 10.800 Euro, pari al valore di acquisto della vettura sommato a quello dell’impiantoa gas di cui era stata dotata. La circostanza trova conferma nella lettura del citato atto processuale, il quale riporta testualmente, nelle conclusioni,la predetta allegazione. P.U. 20.09.2023 R.G. n.07341/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente aveva specificamente allegato, nella citazione originaria, la circosta nza di fatto che [OSCURATO:PERSONA] e CristianCelestino avevano appiccato l’incendio per il quale erano stati poi penalmentesanzionati. Questa circostanza, benché specificamente allegata dall’attrice nell’atto di citazione, non era stata altrettanto specificamente (e tempestivamente) contestata dai convenuti nelle rispettive comparse di risposta, nelle quali essi si erano limitati a contestarel’efficacia della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile di danno (la quale non sarebbestata equiparabile ad una sentenza di condanna e non sarebbe stata da sola sufficientea dimostrare l’illecito civile), a dedurreil difetto di legittimazione attiva dell’attrice (sul rilievo che essa non aveva prodottoalcun titolo di proprietà) e ad eccepire il difetto di prova del quantum(indebitamente individuato con riguardo al prezzo di acquisto e non in base al valoredel mezzo al momento dell’incen dio) ; ma non avevano preso posizione sul fatto se fossero o meno gli autori dell’incendio, come affermatodall’attrice. In quanto specificamente allegatadall’attrice e non specificamente contestata dai convenuti costituititi, la circostanza di fatto che l’incendio della macchina di proprietà della Pugliese era stato appiccato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere postaa fondamento della decisione da parte del giudice del merito (arg. ex art.115 cod. proc. civ.). Infatti, a fronte di una allegazione da parte dell’attore chiara e articolata in punto di fatto, il convenuto ha l’onere, ai sensi dell’art.167 cod. proc. civ., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti P.U. 20.09.2023 R.G. n.07341/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dedotti dall’attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all’art. 115 cod. proc. civ.(Cass.23/03/2022, n. 9439). Il giudice di primo grado, non considerando acquisita al processola predetta circostanza fattuale, aveva dunque violato il principio di non contestazioneed analoga violazione ha compiuto il giudice di appello , il quale, investito di specifica censura sul punto, l’ha rigettata sull’erroneo presupposto che la circostanza medesima non fosse stata specificamente allegata nell’atto di citazione (p.7 della sentenza impugnata). La sentenzadi appelloappare, dunque , illegittima in quanto – come condivisibilmente osservato dal Pubblico Ministero – non ha fatto correttaapplicazione del principio di cui a l l’art.115, primo comma , cod. proc. civ. Deve, in conseguenza, accogliersi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. 3. L a sentenza imp ugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio a l l a Corte di appello di Catanzaro , in diversa composizione, la quale rinnoverà l’esame del merito della domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] atten en dosi agli enunciati principi. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 4. La richiesta di l iquidazione dei compensi al difensore dell a ricorrente, quale parte ammessa al gratuito patrocinio , formulata in calce alla prima memoria da essa depositata,è inammissibile. Invero, la competenza sullaliquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio dicassazione spetta, ai sensi P.U. 20.09.2023 R.G. n.07341/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dell’art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 3 della legge n. 25 del 2005, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio dicassazione (Cass.31/05 / 2018, n. 13806). La competenza della Corte di cassazione, al riguardo, deve essere esclusa in considerazione del tenore del comma 2 del citato art. 83, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3-bis del medesimo articolo – introdotto dall’art. 1 della l egge n. 208 del 2015 – che , nell ’ imporre al giudice l ’ adozione del decreto di pagamento “contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, esplicita solo una finalità acceleratoria, senza incidere sulle regole di competenza per laliquidazione (Cass. 16/06/2020, n.11677) . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo d i ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del gi