CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17284/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso allegato alcontroricorso) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (c.f.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e residente in Curinga (CZ) alla [OSCURATO:PERSONA] n.42 rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Cosenza(c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in Roma alla ViaAsiago n. 2 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma(c.f: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL] [indirizzo pece fax comunicati all’Ordine di appartenenza:[OSCURATO:EMAIL]; 0984846468].-ricorrente non depositante-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore,Agenzia Delle Entrate,rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DICALABRIA N. 3332/2024 depositata il 23/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 19189/2025Numero sezionale 1443/2026Numero di raccolta generale 17284/2026Data pubblicazione 01/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 31/05/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA]