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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25239/2026

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d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo d’impugnazione, che deduce il vizio di violazionedi legge e il vizio di carenza di motivazione in ordine alla negata riqualificazionedel fatto di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., risulta manifestamenteinfondato perché rileva vizi che non emergono dal testo della sentenzaimpugnata, la quale, per contro, respingendo puntualmente la doglianza delladifesa, illustra con argomentazioni logicamente lineari le ragioni a fondamentodell’esclusione dell’ipotesi attenuata del reato di ricettazione, dovendo lavalutazione giudiziale riguardare non solo il valore economico dell’oggetto delreato, bensì il disvalore complessivo del fatto, dedotto dagli indici fattuali di cuiall’art. 133, cod. pen. (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove, tra glielementi di rilievo, il giudice richiama il valore non esiguo dei beni, al rilevantenumero dei prodotti in sequestro, pari a 26757 capi, alla reiterazione dellacondotta);considerato che a eguale conclusione di inammissibilità per manifestainfondatezza si perviene anche in relazione al secondo motivo d’impugnazione,con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della continuazione,oltre che meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivipuntualmente disattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), giacchéla sentenza impugnata compiutamente illustra le ragioni per le quali non appareapplicabile il trattamento sanzionatorio più favorevole di cui all’art. 81, cpv., cod.pen., la cui ratio risiede nella sussistenza di un disegno criminoso atto aconfigurare un vincolo di appartenenza delle varie fattispecie ad una medesimainiziale rappresentazione, ritenuta qui mancante in ragione del tempo frappostotra le condotte d’interesse (si veda pag. 7della sentenza impugnata);considerato che il motivo con il quale si denuncia il vizio di omessamotivazione in ordine alle ragioni per cui non sono state riconosciute lecircostanze attenuanti generiche e per la mancata considerazione delleprospettazioni difensive è manifestamente infondata, dovendosi ricordare chel'applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguenteall'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, marichiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva ildiniego di concessione delle circostanze in parola (in tal senso, tra molte, Sez. 4,n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01) e che il giudice di merito,nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche è sufficienteche faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi al fine della loro negazione (cfr.Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01).

Nel casoin esame, la corte di appello ha indicato nell’ingente numero dei capi diabbigliamento una delle ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti,rispetto alle quali il ricorrente offre una prospettazione in fatto, inammissibile insede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo d’impugnazione, che deduce il vizio di violazionedi legge e il vizio di carenza di motivazione in ordine alla negata riqualificazionedel fatto di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., risulta manifestamenteinfondato perché rileva vizi che non emergono dal testo della sentenzaimpugnata, la quale, per contro, respingendo puntualmente la doglianza delladifesa, illustra con argomentazioni logicamente lineari le ragioni a fondamentodell’esclusione dell’ipotesi attenuata del reato di ricettazione, dovendo lavalutazione giudiziale riguardare non solo il valore economico dell’oggetto delreato, bensì il disvalore complessivo del fatto, dedotto dagli indici fattuali di cuiall’art. 133, cod. pen. (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove, tra glielementi di rilievo, il giudice richiama il valore non esiguo dei beni, al rilevantenumero dei prodotti in sequestro, pari a 26757 capi, alla reiterazione dellacondotta);considerato che a eguale conclusione di inammissibilità per manifestainfondatezza si perviene anche in relazione al secondo motivo d’impugnazione,con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della continuazione,oltre che meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivipuntualmente disattese (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), giacchéla sentenza impugnata compiutamente illustra le ragioni per le quali non appareapplicabile il trattamento sanzionatorio più favorevole di cui all’art. 81, cpv., cod.pen., la cui ratio risiede nella sussistenza di un disegno criminoso atto aconfigurare un vincolo di appartenenza delle varie fattispecie ad una medesimainiziale rappresentazione, ritenuta qui mancante in ragione del tempo frappostotra le condotte d’interesse (si veda pag. 7della sentenza impugnata);considerato che il motivo con il quale si denuncia il vizio di omessamotivazione in ordine alle ragioni per cui non sono state riconosciute lecircostanze attenuanti generiche e per la mancata considerazione delleprospettazioni difensive è manifestamente infondata, dovendosi ricordare chel'applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguenteall'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, marichiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva ildiniego di concessione delle circostanze in parola (in tal senso, tra molte, Sez. 4,n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01) e che il giudice di merito,nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche è sufficienteche faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi al fine della loro negazione (cfr.Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01). Nel casoin esame, la corte di appello ha indicato nell’ingente numero dei capi diabbigliamento una delle ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti,rispetto alle quali il ricorrente offre una prospettazione in fatto, inammissibile insede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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