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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27140/2025

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eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 12095/2024 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: motivazione per- plessa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato pressol’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ; –controricorrente– avversola sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia, n. 4 994 / 13 / 22 , depositata in data 15 dicembre 20 22 enon notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 7 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia, n. 4994/13/22, in sede di giudizio di rinvio dall’ordi- nanzadi Cassazione della Sez. 5 n. 30022 del 2021.

Da tale ordinanza sievince che l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] unavviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di impo- sta2005, aveva contestato un maggiore reddito non dichiarato.

In particolare, l'Agenzia aveva rinvenuto presso un terzo 6 fatture emessedal contribuente e, tenuto conto del valore medio degli importi riportati nelle suddette fatture, aveva ricostruito il maggiore reddito nondichiarato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria pro vinciale di Milano aveva rigettato il ricorso introduttivo, decisione riformata in appello dalla Commissionetributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva rite- nutoche l'accertamento del maggior reddito non dichiarato si basava su di una ricostruzio ne non verosimile .

Il giudice di prime cure non avevaconsiderato che i l contribuente era un piccolo artigiano che ope- ravasenza alcun dipendente e che, nell'anno 2005, aveva emesso solo 43fatture, non 60 come invece ritenuto dall' A mministrazione finanzia- ria.Inoltre, la decisione di primo grado si era basata anche su una non consentitaapplicazione del doppio grado di presunzione.

2. La Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso, osservava che, nell'ambito di una vicenda, quale quella in esame, assumeva rilievo fondamentale individuare l ’ esatta natura dell'accertamento eseguito dall'Amministrazione finanziaria, derivando conseguenze diverse sul piano della prova .

I l giudice del gravame aveva orientato le proprie considerazionisul presupposto della natura analitico - induttiva del sud- detto accertamento, senza, tuttavia, indicare il ragionamento logico seguito,procedendo, d'altro lato, a svalutare gli elementi indizia ri de- dotti dall'amministrazione finanziaria senza alcuna indicazione degli elementidi riscontro, sicch é riteneva, sotto tale profilo, che la pronun- ciafosse meramente apparente.

3. Il giudice del rinvio, in riforma integrale della sentenza di primo grado,accoglieva l’appello e annullava l’avviso di accertamento impu- gnato.

L’Agenziadelle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, affidat o a d un unico motiv o , cui replica il contribuente con controricorso.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricor so l’Agenzia denuncia , in relazione all’art.360,primo comma, n. 4 , cod. proc. civ ., la v iolazione del combi- natodisposto dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ . , dell’art. 118 disp.att. cod. proc. civ . e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d. lgs. n. 546 del1992, con riferimento alla motivazione meramente apparente , for- nitadalla C.G.T. di secondo grado in ordine all’infondatezza della pre- tesaerariale, non essendo evincibile un iter logico giuridico della deci- sione. 2.Si dà atto che, in via preliminare, nel controricorso viene eccepita l’inammissibilità del ricorso dell’A genzia poiché la motivazione della sentenzadella C.G.T. di II ° grado sarebbe correttamente esplicitata e nonmeramente apparente , eccezione scrutinabile unitamente alla di- saminadella censura.

3. Il motivo è fondato, in relazione alla statuizione di accoglimento dell’appellonel merito.

La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché re- canteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragio- namento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci- mento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con lepiù varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

Rammenta,inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ’ essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come ri- duzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla mo- tivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia moti- vazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante,in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffi- cienza"della motivazione (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053). 4.Nel caso di specie, infatti, la C.G.T. di secondo grado ha in un primo momentoaffermato che l’Ufficio ha correttamente applicato l’accerta- mento induttivo puro e connessi presupposti : « risulta correttamente applicato il metodo induttivo di cui al comma 2, lett. d bis del d.

P .

R . 600/73, che permette di ricostruire il reddito del contribuente sulla basedi presunzione che non siano gravi, precise e concordanti » ( v. p.2 sentenza).

Hapoi affermato di voler esaminare il compendio probatorio : « Occorre oravalutare se le cosiddette presunzioni super semplici, pur legittima- menteposte dall’ufficio a fondamento del proprio operato, trovino ri- scontronelle evidenze raccolte e nelle risultanze delle attività attuate dall’amministrazionefinanziaria prima e dopo l’emissione dell’avviso di accertamento»(v. p.3 sentenza ).

Haquindi dato atto del compendio probatorio riassunto nel p.v.c.: « ottobre2012 a carico del Gangi.

Ad esito delleattività svolte i verificatori danno notizia del fatto che le fatture emessedalla Sharm el Sheik di Mohamed e Mohamed con i numeri 33, 39e 43 e dalla stesa PVC,all. 13 delle controdeduzioni). ritrovamento»(ibidem). 5.Nonostante tali premesse, il giudice poi contraddittoriamente e apo- ditticamentestabilisce: « [OSCURATO:PERSONA] osserva che, essendo l e fatture ri- trovatepresso il Gangi il solo elemento addotto per procedere alla ri- costruzionedel reddito del contribuente, il fatto che, sia pure in parte, dette fatture, siano risultate, se non altro, incoerenti con le fatture conservatedal contribuente preclude che su di esse possa fondarsi la ricostruzionedei redditi da recuperare a tassazione Considerata la con- dottanegligente del contribuente, si compensano le spese » ( ibidem ) .

Lamotivazione del giudice nel suo complesso è perplessa, perché da un lato afferma che l’accertamento applicato è induttivo puro, che i presupposti sono presunzioni super semplici ossia senza necessità di gravità,precisione e concordanza, che il p.v.c. dà conto di individuate incoerenze nella contabilità del contribuente, definito espressamente “negligente”, ma poi , contraddittoriamente , non trae le conseguenze datali premesse e apoditticamente afferma che su tali elementi non puòfondarsi la ricostruzione reddituale induttiva senza spiegare il per- ché.Il compendio probatorio dev’essere nuovamente vagliato dal giu- dicein sede di rinvio attraverso una motivazione coerente e la cui lo- gicitàsia leggibile all’esterno. 6.La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versiava rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiain diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profiloe per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M LaCorte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 12095/2024 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: motivazione per- plessa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato pressol’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ; –controricorrente– avversola sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia, n. 4 994 / 13 / 22 , depositata in data 15 dicembre 20 22 enon notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 7 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia, n. 4994/13/22, in sede di giudizio di rinvio dall’ordi- nanzadi Cassazione della Sez. 5 n. 30022 del 2021. Da tale ordinanza sievince che l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] unavviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di impo- sta2005, aveva contestato un maggiore reddito non dichiarato. In particolare, l'Agenzia aveva rinvenuto presso un terzo 6 fatture emessedal contribuente e, tenuto conto del valore medio degli importi riportati nelle suddette fatture, aveva ricostruito il maggiore reddito nondichiarato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria pro vinciale di Milano aveva rigettato il ricorso introduttivo, decisione riformata in appello dalla Commissionetributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva rite- nutoche l'accertamento del maggior reddito non dichiarato si basava su di una ricostruzio ne non verosimile . Il giudice di prime cure non avevaconsiderato che i l contribuente era un piccolo artigiano che ope- ravasenza alcun dipendente e che, nell'anno 2005, aveva emesso solo 43fatture, non 60 come invece ritenuto dall' A mministrazione finanzia- ria.Inoltre, la decisione di primo grado si era basata anche su una non consentitaapplicazione del doppio grado di presunzione. 2. La Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso, osservava che, nell'ambito di una vicenda, quale quella in esame, assumeva rilievo fondamentale individuare l ’ esatta natura dell'accertamento eseguito dall'Amministrazione finanziaria, derivando conseguenze diverse sul piano della prova . I l giudice del gravame aveva orientato le proprie considerazionisul presupposto della natura analitico - induttiva del sud- detto accertamento, senza, tuttavia, indicare il ragionamento logico seguito,procedendo, d'altro lato, a svalutare gli elementi indizia ri de- dotti dall'amministrazione finanziaria senza alcuna indicazione degli elementidi riscontro, sicch é riteneva, sotto tale profilo, che la pronun- ciafosse meramente apparente. 3. Il giudice del rinvio, in riforma integrale della sentenza di primo grado,accoglieva l’appello e annullava l’avviso di accertamento impu- gnato. L’Agenziadelle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, affidat o a d un unico motiv o , cui replica il contribuente con controricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricor so l’Agenzia denuncia , in relazione all’art.360,primo comma, n. 4 , cod. proc. civ ., la v iolazione del combi- natodisposto dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ . , dell’art. 118 disp.att. cod. proc. civ . e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d. lgs. n. 546 del1992, con riferimento alla motivazione meramente apparente , for- nitadalla C.G.T. di secondo grado in ordine all’infondatezza della pre- tesaerariale, non essendo evincibile un iter logico giuridico della deci- sione. 2.Si dà atto che, in via preliminare, nel controricorso viene eccepita l’inammissibilità del ricorso dell’A genzia poiché la motivazione della sentenzadella C.G.T. di II ° grado sarebbe correttamente esplicitata e nonmeramente apparente , eccezione scrutinabile unitamente alla di- saminadella censura. 3. Il motivo è fondato, in relazione alla statuizione di accoglimento dell’appellonel merito. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazioneè solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché re- canteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragio- namento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci- mento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con lepiù varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Rammenta,inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ’ essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come ri- duzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla mo- tivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia moti- vazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante,in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffi- cienza"della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). 4.Nel caso di specie, infatti, la C.G.T. di secondo grado ha in un primo momentoaffermato che l’Ufficio ha correttamente applicato l’accerta- mento induttivo puro e connessi presupposti : « risulta correttamente applicato il metodo induttivo di cui al comma 2, lett. d bis del d. P . R . 600/73, che permette di ricostruire il reddito del contribuente sulla basedi presunzione che non siano gravi, precise e concordanti » ( v. p.2 sentenza). Hapoi affermato di voler esaminare il compendio probatorio : « Occorre oravalutare se le cosiddette presunzioni super semplici, pur legittima- menteposte dall’ufficio a fondamento del proprio operato, trovino ri- scontronelle evidenze raccolte e nelle risultanze delle attività attuate dall’amministrazionefinanziaria prima e dopo l’emissione dell’avviso di accertamento»(v. p.3 sentenza ). Haquindi dato atto del compendio probatorio riassunto nel p.v.c.: « ottobre2012 a carico del Gangi. Ad esito delleattività svolte i verificatori danno notizia del fatto che le fatture emessedalla Sharm el Sheik di Mohamed e Mohamed con i numeri 33, 39e 43 e dalla stesa PVC,all. 13 delle controdeduzioni). ritrovamento»(ibidem). 5.Nonostante tali premesse, il giudice poi contraddittoriamente e apo- ditticamentestabilisce: « [OSCURATO:PERSONA] osserva che, essendo l e fatture ri- trovatepresso il Gangi il solo elemento addotto per procedere alla ri- costruzionedel reddito del contribuente, il fatto che, sia pure in parte, dette fatture, siano risultate, se non altro, incoerenti con le fatture conservatedal contribuente preclude che su di esse possa fondarsi la ricostruzionedei redditi da recuperare a tassazione Considerata la con- dottanegligente del contribuente, si compensano le spese » ( ibidem ) . Lamotivazione del giudice nel suo complesso è perplessa, perché da un lato afferma che l’accertamento applicato è induttivo puro, che i presupposti sono presunzioni super semplici ossia senza necessità di gravità,precisione e concordanza, che il p.v.c. dà conto di individuate incoerenze nella contabilità del contribuente, definito espressamente “negligente”, ma poi , contraddittoriamente , non trae le conseguenze datali premesse e apoditticamente afferma che su tali elementi non puòfondarsi la ricostruzione reddituale induttiva senza spiegare il per- ché.Il compendio probatorio dev’essere nuovamente vagliato dal giu- dicein sede di rinvio attraverso una motivazione coerente e la cui lo- gicitàsia leggibile all’esterno. 6.La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versiava rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiain diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profiloe per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M LaCorte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
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