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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21753/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];74/RG. 39476 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto del tutto generici e privi di qualsiasi confronto con la sentenza impugnata che alle pagine uno e due esamina in modo puntuale il compendio probatorio, con specifico richiamo alle note della legione carabinieri Sicilia del 3 marzo e del 7 marzo 2022, tali da comprovare la responsabilità dell'imputato e l'infondatezza delle ragioni, adeguatamente vagliate e disattese, prospettate dalla difesa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delki ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];74/RG. 39476 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto del tutto generici e privi di qualsiasi confronto con la sentenza impugnata che alle pagine uno e due esamina in modo puntuale il compendio probatorio, con specifico richiamo alle note della legione carabinieri Sicilia del 3 marzo e del 7 marzo 2022, tali da comprovare la responsabilità dell'imputato e l'infondatezza delle ragioni, adeguatamente vagliate e disattese, prospettate dalla difesa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delki ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Sentenza Cassazione n. 21753/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris