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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02587/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, articolato in due doglianze, proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Palermo nelle date del 9 e del 10 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite dagli agenti del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, nelle date del 9 e del 10 novembre 2021, veniva fermata a Palermo, in [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi allontanata dalla sua abitazione, ubicata a Ribera, in [OSCURATO:PERSONA] n. 95, senza essere stata debitamente autorizzata. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, l'imputata, a fronte delle contestazioni che gli venivano elevate, non giustificava il suo comportamento e non forniva una ricostruzione alternativa dei fatti di cui era accusata, utile a chiarire la sua posizione processuale. [OSCURATO:PERSONA], infine, che l'elevato disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che risultava gravata altri pregiudizi penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputata (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, articolato in due doglianze, proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Palermo nelle date del 9 e del 10 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite dagli agenti del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, nelle date del 9 e del 10 novembre 2021, veniva fermata a Palermo, in [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi allontanata dalla sua abitazione, ubicata a Ribera, in [OSCURATO:PERSONA] n. 95, senza essere stata debitamente autorizzata. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, l'imputata, a fronte delle contestazioni che gli venivano elevate, non giustificava il suo comportamento e non forniva una ricostruzione alternativa dei fatti di cui era accusata, utile a chiarire la sua posizione processuale. [OSCURATO:PERSONA], infine, che l'elevato disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che risultava gravata altri pregiudizi penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputata (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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