CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25215/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28473/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via C. Colombo n. 426 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2775/30/16, depositata l’11maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25gennaio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Indagini bancarie.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2775/30/16 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), avverso la sentenza n. 6190/09/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorsoproposto dal contribuente nei confronti diun avvisodi accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativeall’anno d’imposta 2007. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento conseguiva all’espletamento di indagini bancarie sui conti correnti comunque riconducibili al contribuente. 1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e videnziando che: a) a fronte delle presunzioni derivanti dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito la prova sullo stesso gravante per legge;b) per ciò che concerne i conti intestati a società estere, queste ultime non avevano dichiarato ricavi, con la conseguenza che correttamente le rimesse andavano recuperate a tassazione; c) ogni altra questione pregiudiziale o preliminare doveva ritenersi assorbita. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazioneaffidato a quattro motivi , illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che i conti correnti intestati a società di cui il ricorrente è amministratore siano riconducibili a quest’ultimo.Cons. est. G.M. Nonno 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. nella l. 24 novembre 2003, n. 326, e dell’art. 2462 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] le sanzioni amministrative che avrebbero dovuto essere comminate a carico delle società dallo stesso amministrate. 1.2. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la CTR respinto l’appello del contribuente motivando laconicamente per relationem alla sentenza di primo grado, senza palesare la ratio decidendi. 1.3. Con il quarto motivo diricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalle eccezioni del contribuente (mancanza di attività di indagine nei confronti delle società e della notifica di avvisi di accertamento; inesistenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.C.; impossibilità di imputare al socio della società di persone l’omesso versamento di tributi se non in litisconsorzio necessario con la società). 2. Il terzo motivo, con il quale si contesta sostanzialmente la motivazione apparente della sentenza impugnata, assume carattere pregiudiziale e va disatteso. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio Cons. est. G.M. Nonno convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 2.2. Nel caso di specie, la CTR ha accertato il reddito del contribuente sulla base di indagini bancari e , eseguit e anche sui conti correnti di società allo stesso riconducibili in ragione del fatto che dette società non hanno prodotto ricavi; ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito adeguato riscontro documentale in relazione a versamenti e prelevamenti e ha quindi imputato il reddito emerso dai conti correnti esaminati al [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado. 2.3. Trattasi di motivazione sicuramente essenziale, ma che non può certo dirsi apparente. 3. Il primo motivo è fondato, secondo quanto appress o si dirà , nonché assorbente del quarto motivo. 3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, si ritiene che costituiscano elementi presuntivi della riconducibilità al contribuente di conti correnti intestati a soggetti terzi, idonei a determinare l’inversione dell’onere della prova, gli stretti rapporti familiari con il contribuente, che consente di ricercare i redditi occultati anche sul conto corrente di congiunti o affini, anche in ragione della ingiustificata capacità reddituale di questi ultimi (Cass. n. 549 del 15/01/2020; si vedano, altresì, Cass. n. 428 del 14/01/2015; Cass. n. 20668 del 01/10/2014; Cass. n. 21420 del 30/11/2012; Cass. n. 26173 del 06/12/2011), ovvero la composizione ristretta della compagine sociale, che normalmente induce a ritenere che i conti dei soci siano utilizzati dalla società (Cass. n. 7758 del 20/03/2019; Cass. n. 30098 del 21/11/2018). 3.2. Nel caso di specie, i conti correnti intestati ad alcune società sono stati ritenuti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] in ragione di due soli elementi indiziari: a) la qualifica di amministratore delle menzionate società; b) la omessa dichiarazione di redditi da parte delle medesime società.Cons. est. G.M. Nonno 3.2.1. Sembra di comprendere che la tesi dell’Ufficio, fatta propria dal giudice di appello, sia quella diritenere che l’attività di dette società sia direttamente imputabile, in proprio, al loro amministratore, beneficiario esclusivo dei proventi conseguiti. 3.3. Osserva, peraltro, questa Corte che i menzionati elementi indiziari, anche complessivamente considerati, non sono sufficienti a far ritenere che l’attività delle società (e, quindi, i conti correnti intestati alle medesime) sia imputabile direttamente al loro amministratore, perché, così ragionando, si dovrebbe ritenere che ogni qual volta una società ometta una dichiarazione dei redditi, la stessa costituisca uno schermo idoneo a mascherare l’attività commerciale svolta in proprio dall’amministratore. 3.4. In questi termini, la censura del [OSCURATO:PERSONA] è fondata, sussistendo la dedotta violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973: non può ragionevolmente sostenersi che AE abbia provato, almeno secondo quanto risulta dalla sentenza di appello, la riconducibilità dei conti bancari intestati alle società all’attività imprenditoriale svolta in proprio dal loro amministratore. 3.5. Spetterà, pertanto, al giudice di merito accertare, attraverso il complessivo esame degli atti prodotti, se risultino agli atti ulteriori elementi indiziari che sorreggano la presunzione posta da AE alla base dell’avviso di accertamento. 4. Il secondo motivo è inammissibile. 4.1. L a CTR non si è pronunciata in ordine alla questione concernente l’applicabilità dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e sulle sanzioni e il ricorrente non ha documentato di avere formulato la specifica censura nei gradi di merito. 5. In conclusione, va accolto il primo motivo, rigettati il secondo e il terzo, assorbito il quarto; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di Cons. est. G.M. Nonno secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati il secondo e il terzo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia t