CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Brescia in data 14/9/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Brescia dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione della contravvenzione ex art. 4 L. 110/75 ascritta al [OSCURATO:PERSONA] e, previa conferma della responsabilità del medesimo in ordine al delitto di ricettazione ascrittogli al capo A), rideterminava la pena in anni uno di reclusione ed euro 334,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen. e correlato vizio di motivazione. La difesa sostiene che la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza impugnata a sostegno della responsabilità del prevenuto non possa trovare applicazione nelle ipotesi in cui non risulta accertato il possesso del bene in capo all'imputato, evenienza sussistente nel caso a giudizio giacché il l'esistenza di un documento a bordo di una vettura non consente di ascriverne il possesso al proprietario o al conducente della stessa. In ogni caso, il libretto di circolazione di cui si controverte non reca alcun segno della sua provenienza illecita e in detto contesto non può configurarsi alcun onere a carico della difesa di giustificarne la provenienza. Aggiunge, inoltre, il ricorrente che alla mera detenzione di siffatto documento non può associarsi il fine di profitto richiesto dalla fattispecie, trattandosi di un bene accessorio, privo di autonomo valore. La Corte di merito, pertanto, non ha dato adeguato conto delle ragioni per cui il possesso della carta di circolazione sia stato ascritto al prevenuto piuttosto che a uno dei passeggeri o utilizzatori del veicolo né della consapevolezza della provenienza furtiva del documento; 2.2 la mancanza di motivazione in ordine all'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., avendo la Corte di merito omesso di valutare la doglianza difensiva sul punto, senza esprimere, anche implicitamente, alcuna valutazione circa la speciale tenuità del danno. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è per taluni aspetti generico, per altri manifestamente infondato. Con riguardo al possesso da parte del ricorrente del documento di provenienza furtiva la tesi difensiva è radicalmente destituita di pregio. I giudici di merito hanno, infatti, concordemente chiarito che la carta di circolazione fu rinvenuta nell'autovettura di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], di professione carrozziere, ed era pertinente a veicolo provento di furto ai danni della [OSCURATO:PERSONA], come da denunzia in data 8/5/2014. Alcuna indicazione è stata fornita dall'interessato circa le ragioni del possesso o la eventuale riferibilità del documento ad altri sicché i rilievi difensivi risultano del tutto generici, facendo leva su alternative ipotetiche. Infatti, non può dubitarsi che ricorre l'elemento materiale della ricettazione quando la cosa di provenienza delittuosa venga rinvenuta non solo sulla persona del soggetto, ma anche nella sua abitazione o in luogo di cui egli abbia la disponibilità immediata ed esclusiva, unitamente alle cose ripostevi. 1.1 La giurisprudenza di legittimità è consolidata e costante nel ritenere che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del L possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (tra molte, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016; Rv. 268643; n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120). Detto principio, contrariamente a quanto assume la difesa, non si presta ad essere declinato in termini difformi, o addirittura escluso, in relazione alla natura del bene oggetto della condotta illecita. Infatti, questa Corte ne ha affermato l'applicabilità nel caso di acquisto o ricezione di un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Rv. 276428); di ricette mediche in bianco giacché le stesse sono in possesso esclusivo del medico al quale si può risalire attraverso i dati su di esse impressi (Sez. 2, n. 51417 del 04/12/2013, Rv. 258223); ovvero di una patente di guida (Sez. 2, n. 39825 del 22/05/2009, Rv. 245235), tutti documenti che in ragione della disciplina che ne regola il rilascio consentono un immediato collegamento con il legittimo possessore. 1.2 Destituiti di pregio sono i rilievi inerenti la pretesa impossibilità di configurare in concreto il profitto che connota il dolo specifico alla luce del consolidato indirizzo di legittimità secondo cui la nozione di profitto prevista dall'art. 648 cod. pen. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire (Sez. 2, n. 11083 del 12/10/2000, Rv. 217382; n. 44378 del 25/11/2010, Rv. 248945; n. 15680 del 22/03/2016, Rv. 266516). La proiezione finalistica propria del dolo specifico consente di ricomprendere nel focus dell'elemento soggettivo anche condotte future di natura illecita realizzabili attraverso il bene ricettato, la cui natura -nella specie- ha carattere strumentale rispetto all'attestazione dell'immatricolazione del veicolo cui si riferisce. 2. Il secondo motivo che lamenta l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. è anch'esso inammissibile, in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità che ravvisa la carenza di interesse all'impugnazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, il quale risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Rv.263157; Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015,Rv.265878;Sez. 2 , n. 35949 del 20/06/2019, Rv.276745 ). Invero, questa Corte ha reiteratamente chiarito che non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché 3 e29, il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Rv. 264115; in caso di patente di guida Sez. 2, n. 39825 del 22/05/2009, Rv. 245235; carte di credito, Sez. 2, n. 4320 del 10/10/1995, dep 1996, Rv. 204759) e ha, altresì, precisato in caso di documenti che il valore economico del bene non si esaurisce nell'apprezzamento della sua consistenza cartacea, dovendosi tener conto anche dei costi connessi alle attività necessarie per il conseguimento: in caso di ricettazione di un porto d'armi, Sez. 1, n. 8759 del 31/05/1991, Rv. 188343; di una targa, Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, dep. 2014, Rv. 260021. Pertanto, poiché ai fini del giudizio sulla configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può aversi riguardo esclusivamente al valore venale del corpo del reato, occorrendo far riferimento al danno complessivo cagionato alla persona offesa e al valore strumentale del bene, la doglianza difensiva preternnessa risultava geneticamente insuscettibile d'accoglimento per manifesta infondatezza, con conseguente carenza d'interesse a dolersi dell'omessa motivazione sul punto. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23/2