CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31300/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il reato pluriaggravato di furto; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denunciano il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, non consentito in questa sede, senza neppure assumere il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti della violenza sulla cose e della commissione del fatto su cose esposte alla pubblica fede - è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, avendo la difesa fatto riferimento soltanto all'utilizzo di un teleruttore all'interno dell'abitazione del ricorrente (dove pure era ubicato il contatore) e alla rottura del muro dell'abitazione de qua, quantunque la Corte abbia attribuito rilievo al riscontrato allaccio diretto alla rete elettrica (cfr., quanto alla prima circostanza, Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438 - 01; Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, Cigna, Rv. 278307 - 01), dando conto dell'ubicazione all'esterno della detta unità immobiliare dei cavi de quibus; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis